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| FNADA - ANQUAP | 13 Agosto 2001 |
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Il secondo anno di esperienza a regime dell’autonomia scolastica (a.s. 2001/2002) si apre con talune sostanziali conferme, alcune rilevanti novità, un quadro normativo ancora incompleto e prospettive legate ad importanti decisioni politiche di riforma costituzionale e istituzionale. L’impianto di assetto istituzionale, organizzativo e ordinamentale e i contenuti del servizio istruzione previsti nel DPR 275/99 (Regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica) e nel D.M. 234/00 (Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche) restano immutati e consentono alle scuole di svolgere la propria attività su una base normativa già sperimentata. La conferma o l’aggiornamento o le modificazioni del Piano dell’offerta formativa seguono le procedure chiaramente indicate nell’art. 3 del già citato DPR 275/99, mentre sarà necessario rideterminare le risorse finanziarie disponibili per effetto dei nuovi e più corposi stanziamenti previsti in applicazione della Legge 440/97 (vedi Lett. circ. 131 del 3/8/2001 e Lett. circ. 133 del 6/8/2001) e degli artt. 14 e 15 CCNL del 15/3/2001 (vedi C.M. 107 del 7/6/2001). La progettazione delle attività, l’organizzazione dei servizi, l’utilizzo delle risorse professionali e finanziarie previste nell’ambito del POF richiedono una conseguente, coerente e corretta contrattazione integrativa a livello d’istituto in base a quanto previsto dall’art. 6 CCNL 26/5/1999 e dall’art. 3 CCNL 15/3/2001. In materia di contrattazione integrativa è da porre attenzione alle disposizioni inerenti il procedimento di contrattazione contenuto nella C.M. 109/2001 e nel successivo chiarimento di cui alla nota ministeriale 367 del 27/7/2001. Rilevanti novità si registrano in materia di reclutamento del personale docente e ATA sia relativamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato per effetto del D.L. 255/2001, convertito con modificazioni in Legge 333/2001 (testo coordinato in G.U. n. 193 –serie generale – del 21/8/2001) e delle disposizioni applicative e operative all’uopo impartite (C.M. 117 del 6/7/2001, nota 2132 e 2133 rispettivamente del 9 e 10 agosto 2001, C.M. 136 del 10 agosto 2001). Una significativa novità (sbagliata e negativa) si registra in materia di consistenza delle dotazioni organiche del personale ATA (D.M. 128 del 27/7/2001), che viene ridotta senza giustificato motivo proprio quando l’attuazione dell’autonomia e il decentramento amministrativo determinano un aumento qualitativo e quantitativo dei carichi di lavoro. E’ auspicabile che questa decisione venga rivista pena il rischio di gravi sofferenze soprattutto per i servizi amministrativi. In materia di servizi generali e amministrativi opportuna e corretta la decisione di prorogare gli effetti della convenzione con gli Enti Locali relativamente alle funzioni miste (vedi nota ministeriale 310 del 10/8/2001). Particolarmente importante la decisione di anticipare l’entrata in vigore del regolamento di contabilità alla data del 1° settembre 2001, anche se a tutt’oggi il regolamento governativo che consente tale anticipo non è stato né emanato, né pubblicato sulla G.U. Un peso negativo condiziona il corretto svolgimento della gestione del servizio istruzione da parte delle scuole causa la mancata definizione dell’organico funzionale e un ritardo grave in materia di riforma degli organi collegiali di governo delle scuole autonome. E’ necessario che si intervenga urgentemente su entrambe le materie. Altri negativi condizionamenti derivano dalla mancanza, a tutt’oggi, del primo contratto dei dirigenti scolastici, da un inadeguato trattamento economico e giuridico dei direttori SGA e dai ritardi nella definizione delle sequenze contrattuali previste dal CCNL del 26/5/1999 e dal CCNL del 15/3/2001. Le note, osservazioni e considerazioni che precedono rappresentano un piccolo, modesto contributo di informazioni e di riflessioni con l’augurio di buon lavoro a tutti gli operatori della scuola. Lì, 31 Agosto 2001 Il
Presidente |
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