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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI
CONTRATTAZIONE
PER IL QUADRIENNIO 2002 - 2005
Il giorno 26 giungo 2002 alle ore 20,30
ha avuto luogo l'incontro tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali nelle
persone di:
per l'ARAN:
avvocato Guido Fantoni (Presidente) Firmato
per le Confederazioni sindacali
| CGIL |
Firmato |
| CISAL |
Firmato |
| CISL |
Firmato |
| CONFSAL |
Firmato |
| RDB CUB |
Firmato |
| UGL |
Firmato |
| UIL |
Firmato |
| USAE |
Firmato |
Al termine della riunione le parti sottoscrivono la seguente ipotesi di
Accordo:
ART. 1 - Area di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei comparti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli
40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
ART. 2 - Determinazione dei comparti di
contrattazione collettiva
1. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti
di contrattazione collettiva:
A) Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
B) Comparto del personale delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo;
C) Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
D) Comparto del personale delle Istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale;
E) Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione;
F) Comparto del personale dei Ministeri;
G) Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
H) Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
I) Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
L) Comparto del personale della Scuola;
M) Comparto del personale dell'Università.
ART. 3 - Comparto del personale delle
Agenzie fiscali
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende il personale dipendente:
- dall'Agenzia del demanio;
- dall'Agenzia delle dogane;
- dall'Agenzia delle entrate;
- dall'Agenzia del territorio.
ART. 4 - Comparto del personale delle
Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale dipendente:
- dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
-
dai Monopoli di Stato.
ART. 5 - Comparto del personale degli
Enti pubblici non economici
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente
dai sottoindicati Enti (ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9
marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 69, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e
integrazioni - ivi compreso l'Istituto nazionale per il commercio con
l'estero (ICE) - ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 7,
nonché dagli ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a
tutela o vigilanza dello Stato;
- Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e dall'Istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA);
- Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi
nazionali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), fatto salvo quanto
previsto dall'art. 14, comma 4.
ART. 6 - Comparto del personale delle
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera D) comprende il personale dipendente:
- dalle Accademie di belle arti;
- dall'Accademia nazionale di danza;
- dall'Accademia nazionale di arte drammatica;
- dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
- dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.
ART. 7 - Comparto del personale delle
Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera E) comprende il personale
dipendente:
- dagli Enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6
della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n.
70 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
- dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- dall'Istituto italiano di medicina sociale;
- dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dagli
Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
- dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica «Giancarlo Vallauri»
(Mariteleradar) di Livorno;
- dal Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
(AREA Science Park);
- dall'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);
- dall'Istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze;
- dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (e dai relativi osservatori
astronomici ed astrofisici che vi sono confluiti);
- dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
- dall'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna (INRM);
- dall'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) (così denominato
dall'art. 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 e già compreso
nella tabella di cui al primo alinea col nome Istituto nazionale di ottica);
- dall'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);
- dall'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS),
così denominato dall'art. 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n.
381 (già Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste);
- dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (nel quale è
confluito - a norma dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 29
settembre 1999, n. 381 - l'Osservatorio vesuviano);
- dal Centro per la formazione economica e politica dello sviluppo rurale
(già Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il
Mezzogiorno);
- dal Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi»
(già Istituto di fisica di via Panisperna).
- dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
rieducativa (INDIRE);
- dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVSI).
ART. 8 - Comparto del personale dei
Ministeri
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende:
- il personale dipendente dai Ministeri (ivi incluso il personale di cui
all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- il personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, escluse quelle ricomprese nell'art. 3 ed esclusa l'APAT ricompresa
nell'art. 7;
- il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e
8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- il personale dipendente dal Centro interforze studi applicazioni militari
(CISAM).
ART.
9 - Comparto del personale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera G), comprende il personale dipendente
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ART. 10 - Comparto del personale delle
Regioni e delle Autonomie locali
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente:
- dalle Regioni a statuto ordinario;
- dagli Enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto
ordinario;
- dagli ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e dal
Consorzio regionale IACP Marche ed i cui dipendenti siano disciplinati dai
contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dai Comuni;
- dalle Province;
- dalle Comunità montane;
- dai Consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità
montane ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi
relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono
prevalentemente funzioni assistenziali;
- dalle Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti
locali;
- dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle
loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano
disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro
pubblico del comparto;
- dalle Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- dall'Agenzia per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e
provinciali;
- dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).
2. Il rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali è regolato
nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie locali.
ART. 11 - Comparto del personale del
Servizio sanitario nazionale
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente:
- dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- dall'Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'Ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che
svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con
legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.
ART. 12 - Comparto del
personale della Scuola
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera L), comprende il personale dello Stato
delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle
istituzioni educative e delle scuole speciali, nonché di ogni altro tipo di
scuola statale, escluso quello dei comparti di cui agli artt. 6 e 13.
ART. 13 - Comparto del personale delle
Università
1. Il comparto di contrattazione collettiva
di cui all'art. 2, comma 1, lettera M) comprende - ad eccezione dei
professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti
amministrazioni (ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- università, istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere
universitarie di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo del
21 dicembre 1999, n. 517;
- Istituto universitario di scienze motorie (ex ISEF) di Roma.
ART. 14 - Norme finali
1. Le parti, anche in relazione ai processi
di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere
successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al
presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40,
comma 2 e dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
2. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro le
parti, ferma rimanendo l'unicità dei comparti di riferimento, potranno
valutare l'opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per
specifici settori o sezioni secondo le denominazioni, peraltro, già in
essere nei CCNL.
3. Per il personale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche
e soggetti privati, in particolare dei comparti delle Regioni-Autonomie
locali e Sanità o altri settori caratterizzati da contiguità, le parti –
fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza – ravvisano
l'opportunità di realizzare omogeneità e coerenza di comportamenti nelle
scelte politiche contrattuali (ed ove possibile la contestualità) nel
rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, anche assumendo iniziative di
sensibilizzazione nei confronti dei soggetti competenti delle rispettive
trattative.
4. L'AGEA è inserita nel comparto degli Enti pubblici non economici con
decorrenza dal 16 ottobre 2000, data coincidente a quella fissata dalla
legge per il trasferimento del personale al nuovo ente. Agli effetti dei
contratti applicabili al personale sono fatti salvi gli accordi integrativi
stipulati sulla base del CCNL del 24 maggio 2000 del comparto
Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo ed i relativi
conseguenti adempimenti. Con apposito contratto nazionale sarà definita la
disciplina di raccordo per regolare il complessivo trattamento normativo ed
economico di detto personale nel passaggio dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto di cui all'art. 4 a quello dell'art. 5.
5. Quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 4 troverà applicazione in
tutti i casi - ed in particolare per il CISAM - in cui per effetto del
presente contratto si realizzi il passaggio del personale da un comparto
all'altro ovvero ciò si verifichi nel corso dell'attuale quadriennio ai
sensi del comma 1.
6. Per quanto attiene il passaggio del CISAM dal comparto istituzioni ed
enti di ricerca e sperimentazione al comparto Ministeri trova, inoltre
applicazione il comma 2, per tutelare le specificità professionali
attualmente riconosciute o peculiari istituti del rapporto di lavoro del
relativo personale.
7. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti del Servizio
sanitario nazionale e dell'Università, per le aziende ospedaliere di cui
alla lettera b) dell'art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n.
517,
saranno previste, con carattere di reciprocità,
norme di raccordo per quanto
attiene la composizione della delegazione di parte pubblica e sindacale
della contrattazione integrativa.
ART. 15 - Disapplicazioni
1. Le disposizioni del presente accordo
sostituiscono integralmente quelle contenute nei Contratti collettivi
nazionali quadro di definizione dei comparti di contrattazione stipulati in
data 2 giugno 1998, 9 agosto 2000 e 6 marzo 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In relazione al dibattito sviluppatosi al
tavolo negoziale con riferimento alla collocazione del personale della Corte
dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato, le parti
concordano sulla necessità che, previa una verifica congiunta, venga
valutata l'opportunità della costituzione di un apposito comparto secondo
quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del presente accordo.
Firmato Aran – Cgil – Cisl – Uil – Cisal – Confsal – Ugl – Usae
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
L'ARAN prende atto che presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica è in corso un approfondimento tecnico
circa la futura collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Pertanto l'attuale inserimento di detto personale nel comparto di cui
all'art. 4 assume carattere transitorio. L'ARAN sottoporrà alle parti le
ipotesi di collocazione che deriveranno dal confronto.
Firmato Aran
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
Per quanto concerne i Monopoli di Stato,
con riferimento all'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, , l'ARAN
sottoporrà alle parti una diversa ipotesi di collocazione del relativo
personale rispetto a quella prevista dall'art. 4 del presente accordo,
qualora ai Monopoli stessi saranno assegnate eventuali diverse funzioni.
Firmato Aran
DICHIARAZIONE A
VERBALE ARAN
Con riguardo all'art. 14,
comma 2, l'ARAN, relativamente all'articolazione della normativa nei
contratti collettivi nazionali di lavoro per specifici settori o sezioni,
ferma rimanendo l'unicità dei comparti di riferimento, dichiara la
propria intenzione di sostenerla, in particolare, nei comparti di cui agli
artt. 6 e 12, per individuare (anche confermando
quelle esistenti) distinte sezioni per il personale docente e non docente
e, nell'ambito dell'unico comparto di cui all'art. 10, per il personale
delle Regioni e per il personale delle Aziende pubbliche di servizi alle
persone (ex IPAB).
Firmato Aran
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL chiedono che
la verifica in ordine al comparto Corte dei Conti, Consiglio di Stato e
Avvocatura dello Stato sia effettuata nei tempi più brevi possibili per
poter rendere operativa tale decisione nel corso del I biennio contrattuale
2002 – 2003.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL dichiarano
la loro più ferma opposizione al passaggio del CISAM dal comparto Ricerca a
quello dei Ministeri. Le particolari competenze professionali e le funzioni
esistenti nel CISAM , rendono immotivata tale trasformazione contrattuale e
comunque non in grado di cogliere le specificità esistenti sia in termini di
funzioni che di qualità professionali.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento all'art. 14, comma 2, le
sottoscritte Confederazioni affermano il valore irrinunciabile dell'unicità
dei comparti e, in particolare, per quanto attiene il comparto di cui
all'art. 12 dichiarano, in considerazione dell'organizzazione del lavoro nel
sistema delle autonomie scolastiche, di voler mantenere le articolazioni
funzionali già presenti nell'ultimo CCNL di comparto.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Cisal - Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento a quanto previsto dall'art.
14, comma 2, per quanto concerne il comparto di cui all'art. 10 CGIL, CISL,
UIL e CONFSAL riaffermano il valore dell'unicità del comparto e dichiarano
la loro forte contrarietà a forme di settorializzazione della normativa,
lasciando alla contrattazione collettiva di categoria, ferma restando
l'unicità del comparto, l'introduzione di una parte modulare capace di
rappresentare e risolvere gli specifici problemi delle varie tipologie
d'enti e funzioni che compongono il sistema.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal
DICHIARAZIONE A VERBALE
In riferimento all'articolo 4 del presente
accordo relativo al comparto Aziende, la CISL, la UIL e la UGL dichiarano di
sottoscrivere il contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti
di contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005 solo in quanto considerano
che l'attuale collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è
transitoria, in attesa che venga opportunamente definito per via legislativa
l'inserimento nel comparto Sicurezza.
Firmato Cisl –Uil – Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per il comparto aziende, le innovazioni
organizzative già avvenute nel corso della precedente stagione contrattuale
e quelle che potrebbero verificarsi a seguito di nuove ipotesi di riforma
amministrativa che possono portare ad identificare soluzioni condivise fra
le parti, rendono possibile per il suddetto comparto l'attuazione di quanto
previsto dal c. 1 dell'art. 14 dell'accordo allegato anche nel coso della
stagione contrattuale 2002-2005.
Al verificarsi delle condizioni sopra citate l'Aran e le OO.SS.
procederanno, con le procedure contrattuali di cui agli artt. 40 c. 2 e 41
c. 6 alla modifica della attuale composizione del comparto.
In questo ambito la collocazione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
nel comparto Aziende, come si evince dal contenuto dell'accordo, non riveste
alcun carattere transitorio.
La Cgil dichiara la sua contrarietà alla collocazione del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco nel comparto Sicurezza. Tale soluzione se attuata
segnerebbe un intervento legislativo sul rapporto di lavoro di personale
oggi regolato dal 165/2001; trasformerebbe il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco in un altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile, con grave
riduzione dell'autonomia organizzativa e gestionale. La CGIL si opporrà a
qualsiasi tentativo di riduzione, attraverso tale iniziativa del Governo,
dei diritti sindacali e di manomissione degli istituti regolati dal CCNL.
Firmato Cgil
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL, in riferimento alla nota inviata
del Presidente dell'ENEA e ad identica richiesta proveniente dalla
categoria, auspica nell'immediato futuro, che il comparto contrattuale del
personale del predetto ENTE, possa essere quello proprio denominato
"Comparto del personale delle istituzione e degli Enti di Ricerca e
Sperimentazione" di cui all'art. 7.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL in riferimento all'art. 13 ed al
comma 7 dell'art. 14 auspica nell'immediato futuro che, fermo restando la
unicità del comparto, il personale dell'università ed il personale dei
policlinici universitari possa beneficiare di un unico contratto normativo,
mentre per la parte retributiva si propone, in simultanea, la doppia
contrattazione, una riferita a tutto il personale del comparto università e
l'altra avente come riferimento il comparto della sanità.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL condivide e fa proprie le
dichiarazioni a verbale dell'ARAN n. 1 e 2.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL esprime perplessità e riserva per
la collocazione del personale del CISAM all'art. 8 anziché al 7 che, a suo
avviso, appare più congruo.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL, a seguito delle aspettative
ingenerate nel personale del Consiglio di Stato, Avvocatura e Corte dei
Conti ritiene indispensabile prevedere un apposito comparto contrattuale per
queste categorie con collocazione immediata.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
Nell'ipotesi di contratto collettivo quadro
per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio
2002-2005 la confederazione USAE dichiara di non condividere alcune scelte
operate dall'agenzia Aran che si sono tradotte nel testo siglato.
In particolare l'USAE non condivide :
Che all'art.7 "Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione" non sia inserito l'ENEA.
Al riguardo si ricorda che vi è stato un preciso impegno politico dei
vertici dell'ente, contenuto nell'Atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL
ENEA 98-2001, al suo inserimento, per il successivo rinnovo contrattuale,
nel contratto del Comparto degli enti pubblici di ricerca (v. ultimo
capoverso della prima pagina dell'Atto di indirizzo ENEA ).
Tale impegno politico è stato fatto proprio dal Governo attraverso
l'approvazione del citato Atto di indirizzo (Intesa del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la Funzione pubblica il
quale con lettera del 23 ottobre 2000 prot.n. P. 558997007.515 ha sancito
l'Intesa richiesta ai sensi dell'art.73 - comma 5 - del D.lgs.n.29/93).
Inoltre è precisa anche l'indicazione contenuta nel decreto legislativo
36/99 di riforma dell'ENEA che, richiedendo l'applicazione di tutto il
decreto 29/93 all'ENEA, rinvia alla norma di ridefinizione dei comparti
l'inserimento dell'ENEA nel comparto ricerca.
Si richiede ora il rispetto del decreto legislativo 36/99 e degli impegni
presi nel citato Atto di indirizzo con l'inserimento quindi dell'ENEA nel
Comparto della ricerca per la prossima contrattazione 2002-2005.
Da ultimo, a sostegno della richiesta di inserimento dell'ENEA nel comparto
della ricerca, si inserisce l'approvazione definitiva del DDL sulla
dirigenza pubblica avvenuto alla Camera il giorno 19 giugno ed ora in via di
pubblicazione. Infatti ai sensi dell'art.7 comma 4 i ricercatori e tecnologi
dell'ENEA, dalla data di entrata in vigore della legge, costituiscono
un'area contrattuale della dirigenza unitamente ai ricercatori e tecnologi
degli enti di ricerca del comparto.
l'inserimento dell'ultimo comma all'art. 8 relativo al Cisam e ciò in
particolare per la carenza di una specifica definizione dei tempi e delle
modalità di tale inserimento che appare incoerente con le scelte
contrattuali operate – anche di recente – dall'ente.
La formulazione dell'art. 9, ed in particolare la cancellazione
dell'inserimento nel comparto della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato
e dell'Avvocatura di stato, così come risultava nella prima proposta dell'Aran.
Cancellazione che peraltro comporta una particolare continuità e coincidenza
di soggetti fra la trattativa per il CCNL nazionale di comparto e la
trattativa integrativa nazionale del medesimo CCNL.
La formulazione dell'art. 13. In alcune aziende ospedaliere universitarie di
cui alla lettara a) del d.lgs. 21.12.99 n. 517 infatti risulta essere
inserito anche personale del comparto S.S.N.; conseguentemente anche la
formulazione del comma 7 dell'art. 14 risulta riduttiva.
Si allega la dichiarazione concomitatamente alla sottoscrizione dell'ipotesi
per sottolineare le differenti posizioni.
Firmato USAE
DICHIARAZIONE A VERBALE
La decisione della RdB Pubblico Impiego di
sottoscrivere la presente "ipotesi di CCQ per la definizione dei comparti di
contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005", pur in presenza di numerose
riserve, è ispirata essenzialmente dalla necessità di chiudere al più presto
questo capitolo della contrattazione perché propedeutico all'immediata
apertura della fase negoziale per il rinnovo dei contratti di tutti i
dipendenti pubblici.
La RdB P.I. intende sottolineare, però, la propria totale avversità alla
definizione di aree, settori e sezioni separate di contrattazione che,
minando l'unicità dei comparti, riconoscano le spinte corporative già in
essere e ne alimentino di nuove spezzettando così in mille rivoli il mondo
del lavoro pubblico a danno di tutti.
La RdB non sottoscrive la nota congiunta relativa al personale della Corte
dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato perché, pur
riconoscendo la specificità del ruolo, delle funzioni e delle competenze di
detto personale, ritiene possano trovare idonea soluzione normativa ed
economica nella collocazione data. In ogni caso la RdB ritiene, a tal
proposito, che se la discussione in corso dovesse orientarsi verso la
costituzione di un nuovo specifico comparto, tale soluzione non potrà che
riguardare tutto il personale dipendente del settore Giustizia.
Per quanto riguarda, infine, la collocazione dei Vigili del Fuoco, la RdB
dichiara di voler mettere in campo ogni tipo di iniziative ed ogni forma di
mobilitazione e di lotta per mantenere intatti i tratti essenziali della
peculiare funzione sociale svolta dal Corpo nazionale al servizio del Paese
nel ruolo precipuo di protezione civile.
In tal senso la RdB ritiene illegittima, perché contraria alle procedure
previste dal D. lgs. 165/2001, e scellerata nel merito la ventilata ipotesi
sostenuta da alcuni ambienti governativi di collocare i Vigili del Fuoco nel
comparto Sicurezza perché, oltre che irrobustire un pericoloso processo di
militarizzazione della società, ne snaturerebbe le funzioni e le competenze
a tutto danno del Paese e dei Vigili stessi.
Firmato RdB Pubblico Impiego |