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AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DOTT.SSA LETIZIA MORATTI
AL CAPO DI GABINETTO
AVV. MICHELE DIPACE
AL CAPO DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
DOTT. ALFONSO RUBINACCI
AL DIRETTORE GEN. PER IL PERSONALE
DELLA SCUOLA E DELL'AMMINISTRAZIONE
DOTT. ANTONIO ZUCARO
VIALE TRASTEVERE 76 A
00153 ROMA
Oggetto: C.M. 109, prot.256, del 11
giugno 2001 avente ad oggetto “Procedimento di contrattazione
integrativa nazionale e di sede. Comparti ministero e scuola.
Autorizzazione alla stipula dei contratti” : Richiesta di modifica.
La circolare in oggetto
stabilisce che per la contrattazione integrativa a livello di singola
istituzione scolastica ogni ipotesi di accordo debba essere sottoposta ad
una certificazione di compatibilità finanziaria da parte della competente
Ragioneria provinciale dello Stato.
A sostegno di tale indicazione, la circolare cita la nota n.
57093/00/7.515 del Dipartimento della Funzione Pubblica emanata d'intesa
con il Ministero del Tesoro - RGS/IGOP- in data 30 novembre 2000.
Le scriventi Organizzazioni sindacali segnalano che, qualora fosse data
applicazione alla citata disposizione, verrebbe di fatto resa molto
difficoltosa la procedura per la stipula dei contratti integrativi di
Istituto, soprattutto nelle grandi province.
Del resto la normativa, anche quella citata nella C.M. n.109, non sembra
richiedere tale adempimento. Infatti:
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l'art.48, comma 6,
del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 – che riprende l'art.52, comma 5, del
D.Lgs. 29/93, e successive modificazioni, - stabilisce che il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
integrativa con i vincoli di bilancio venga effettuata dal collegio
dei revisori dei conti per le amministrazioni che ne prevedano
l'esistenza; giova ricordare che tutte le istituzioni scolastiche
hanno personalità giuridica dal 1° settembre 2000 e, quindi, devono
essere vigilate da un collegio di revisori contabili; la stessa
indicazione è contenuta nell'art.2, comma 1, del D.Lgs. 286/99, che
prevede espressamente la competenza degli organi di revisione, e solo
in seconda istanza degli uffici di ragioneria, per i controlli di
regolarità amministrativa e contabile;
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l'art.39, comma 3,
della L.449/97, e successive integrazioni, che stabiliva che i
contratti integrativi dovevano essere inviati al Dipartimento della
Funzione Pubblica e al Ministero del Tesoro per la certificazione
della compatibilità economica solo nel caso di amministrazioni ed
enti pubblici non economici con più di 200 dipendenti è pertanto
da ritenersi abrogato implicitamente dal successivo D.Lgs. 165/01
sopra citato;
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la predetta nota del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 57093/00/7.515 del 30 novembre
2000 ribadisce, inoltre, le indicazioni di cui sopra e, soprattutto,
specifica che l'obbligo della certificazione è relativo solo ai
contratti integrativi di comparto di livello nazionale, con esplicita
esclusione dei contratti sottoscritti in sede locale o, comunque, di
secondo livello, come è il caso dei contratti integrativi
sottoscritti nelle singole istituzioni scolastiche.
Pertanto, le scriventi Organizzazioni
sindacali ritengono ampiamente sufficiente il ricorso al Collegio dei
revisori per il perfezionamento dei contratti di istituto relativamente
alla verifica di compatibilità con gli stanziamenti di bilancio.
Si chiede quindi la modifica della C.M. 109 nel senso sopra indicato al
fine di garantire la tempestività, la funzionalità e l'efficacia dei
contratti integrativi di Istituto.
Lì, 12 Luglio 2001
Il
Presidente ANP/CIDA
(Giorgio Rembado)
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Il
Presidente ANQUAP
(Giorgio Germani)
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