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Ultimo aggiornamento - 18 gennaio 2012

ANP - ANQUAP Documenti ANQUAPPagine collegate


12 Luglio 2001


AL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DOTT.SSA LETIZIA MORATTI

AL CAPO DI GABINETTO
AVV. MICHELE DIPACE

AL CAPO DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
DOTT. ALFONSO RUBINACCI

AL DIRETTORE GEN. PER IL PERSONALE
DELLA SCUOLA E DELL'AMMINISTRAZIONE
DOTT. ANTONIO ZUCARO

VIALE TRASTEVERE 76 A
00153 ROMA

Oggetto: C.M. 109, prot.256, del 11 giugno 2001 avente ad oggetto “Procedimento di contrattazione integrativa nazionale e di sede. Comparti ministero e scuola. Autorizzazione alla stipula dei contratti” : Richiesta di modifica.

La circolare in oggetto stabilisce che per la contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica ogni ipotesi di accordo debba essere sottoposta ad una certificazione di compatibilità finanziaria da parte della competente Ragioneria provinciale dello Stato.
A sostegno di tale indicazione, la circolare cita la nota n. 57093/00/7.515 del Dipartimento della Funzione Pubblica emanata d'intesa con il Ministero del Tesoro - RGS/IGOP- in data 30 novembre 2000.
Le scriventi Organizzazioni sindacali segnalano che, qualora fosse data applicazione alla citata disposizione, verrebbe di fatto resa molto difficoltosa la procedura per la stipula dei contratti integrativi di Istituto, soprattutto nelle grandi province.
Del resto la normativa, anche quella citata nella C.M. n.109, non sembra richiedere tale adempimento. Infatti:

  1. l'art.48, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 – che riprende l'art.52, comma 5, del D.Lgs. 29/93, e successive modificazioni, - stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio venga effettuata dal collegio dei revisori dei conti per le amministrazioni che ne prevedano l'esistenza; giova ricordare che tutte le istituzioni scolastiche hanno personalità giuridica dal 1° settembre 2000 e, quindi, devono essere vigilate da un collegio di revisori contabili; la stessa indicazione è contenuta nell'art.2, comma 1, del D.Lgs. 286/99, che prevede espressamente la competenza degli organi di revisione, e solo in seconda istanza degli uffici di ragioneria, per i controlli di regolarità amministrativa e contabile;

  2. l'art.39, comma 3, della L.449/97, e successive integrazioni, che stabiliva che i contratti integrativi dovevano essere inviati al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero del Tesoro per la certificazione della compatibilità economica solo nel caso di amministrazioni ed enti pubblici non economici con più di 200 dipendenti è pertanto da ritenersi abrogato implicitamente dal successivo D.Lgs. 165/01 sopra citato;

  3. la predetta nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 57093/00/7.515 del 30 novembre 2000 ribadisce, inoltre, le indicazioni di cui sopra e, soprattutto, specifica che l'obbligo della certificazione è relativo solo ai contratti integrativi di comparto di livello nazionale, con esplicita esclusione dei contratti sottoscritti in sede locale o, comunque, di secondo livello, come è il caso dei contratti integrativi sottoscritti nelle singole istituzioni scolastiche.

Pertanto, le scriventi Organizzazioni sindacali ritengono ampiamente sufficiente il ricorso al Collegio dei revisori per il perfezionamento dei contratti di istituto relativamente alla verifica di compatibilità con gli stanziamenti di bilancio.

Si chiede quindi la modifica della C.M. 109 nel senso sopra indicato al fine di garantire la tempestività, la funzionalità e l'efficacia dei contratti integrativi di Istituto.

Lì, 12 Luglio 2001

Il Presidente ANP/CIDA
(Giorgio Rembado)

Il Presidente ANQUAP
(Giorgio Germani)

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