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Ultimo aggiornamento - 18 gennaio 2012

Congedi parentali - Personale a T.D.
In Approfondimenti FNADA News:
Congedi parentali (Art. 11 CCNL II Biennio)
 Congedi parentali dei supplenti: paga piena, anzi no
 da TUTTOSCUOLA News n. 40 del 4/3/2002
 Nota MIUR del 24 Gennaio 2002 (link al sito TuttoscuolA)
Documenti ANQUAPPagine collegate


5 aprile2002


                                                                                Al Capo di Gabinetto
                                                                                    MIUR – Roma

                                                                                Al Direttore Generale del Personale
                                                                                    della Scuola e dell’Amministrazione
                                                                                     MIUR – Roma

                                                                  e p.c.      All’ARAN

                                                                                 Alle OO.SS.

                                                                                 Agli Organi di informazione

Oggetto: Congedi parentali personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
               Trattamento economico.

        L’Ufficio di Gabinetto del MIUR, con nota 5040/MR del 24/1/2002, interviene sull’applicazione dell’art. 11 CCNL 15/3/2001 e conclude che al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato si applica la disciplina legislativa (D. L.vo 151/2001) e non quella contrattuale, relativamente al trattamento economico.
        Fermo restando che la nota ministeriale non costituisce “interpretazione autentica” e non vincola i soggetti deputati all’emanazione dei provvedimenti, si esprime totale dissenso rispetto al pronunciamento ministeriale.
        La specifica disciplina contrattuale vede come destinatari “il personale dipendente”, la “lavoratrice o il lavoratore”, “la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre” e non fa distinzione alcuna tra soggetti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e soggetti con rapporto di lavoro a tempo determinato.
        Far discendere l’esistenza di una distinzione tra i due rapporti di lavoro dall’espresso riferimento all’art. 23 CCNL 4/8/1995 rappresenta una deduzione possibile ma non certa, né tantomeno indubitabile. Si può sostenere, al contrario, che il riferimento in parola attiene semplicemente all’individuazione degli elementi retributivi, alcuni dei quali non riferibili al personale assunto per supplenze brevi e saltuarie, e non limita l’applicazione della disciplina contrattuale al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
        Tra un’affermazione inequivoca (personale dipendente, lavoratrice o lavoratore), che non lascia spazio a distinzione alcuna tra categorie di prestatori di lavoro subordinato, e un richiamo incidentale opinabile non può che darsi attuazione all’affermazione inequivoca. Ad ogni buon conto, stante la rilevanza della materia, sarebbe utile un formale pronunciamento dei soggetti titolati all’interpretazione autentica.

Lì, 5 Aprile 2002

Il Presidente
Giorgio Germani

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