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Le aree contrattuali
dei comparti della P.A.

RIFORMA ASSETTI CONTRATTUALI
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Contratti pubblici: lo "stato dell'arte"
Comparti ed aree dirigenziali
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Le RISPOSTE dell'ARAN

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Il sistema dei Comparti

Gli Accordi quadro sono di valenza generale e vengono applicati in tutti i comparti.
Ogni comparto prevede un doppio livello di contrattazione: uno per tutto il personale, uno per l'area dirigenziale. Gli Enti ex Art. 73 sono: CONI, CNEL, Ente Autonomo EUR, Ente Nazionale Aviazione Civile.(COMPARTO SOPPRESSO).


La Contrattazione pubblica

L'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, è un organismo tecnico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
L'Aran ha la rappresentanza legale di tutte le pubbliche amministrazioni in sede di contrattazione collettiva nazionale ed esercita le funzioni relative alla contrattazione collettiva nazionale sulla base degli atti di indirizzo.
Gli atti di indirizzo contengono principi ed obiettivi generali dell'azione di governo per la riforma della pubblica amministrazione ed i conseguenti obiettivi fondamentali della specifica disciplina contrattuale di comparto, ivi comprese le disponibilità finanziarie per i contratti da stipulare.

1 Il DPEF definisce il quadro generale della programmazione economica e finanziaria
2 La Legge Finanziaria individua le risorse da destinare alla contrattazione collettiva
3 I Comitati di settore deliberano gli Atti di indirizzo da inviare all'ARAN
(Art. 41, comma 3, del D.L.vo n. 165/2001)

Per le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri opera come Comitato di settore tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca scientifica.
Gli atti di indirizzo relativi alle amministrazioni diverse dallo Stato vengono sottoposti al Governo che ha 10 giorni per valutarne la compatibilità con la politica economica e finanziaria nazionale.
Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di cui all'art. 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più comparti, le funzioni di indirizzo e le altre competenze riguardanti la contrattazione collettiva sono esercitate dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito presso l'Aran e presieduto dal Ministro per la funzione pubblica.

4 L'ARAN avvia le trattative con i sindacati maggiormente rappresentativi
(individuati ex Art. 43 D.L.vo 165/2001)
5 Trattativa - Preintesa - Consultazioni
6 Formulazione di un'ipotesi di accordo
7 Parere dei Comitati di settore in merito alla compatibilità finanziaria
8 Trasmissione alla Corte dei Conti
9 Certificazione di compatibilità della Corte dei Conti
(ex art. 1 bis della L. n. 468/78)
NB- La Corte deve esprimersi entro 15 giorni

La procedura di certificazione deve, comunque, concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'Aran, salvo che non ravvisi l'esigenza di riaprire le trattative, ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo.

10a se la certificazione é positiva

Sottoscrizione del CCNL (determina la data di efficacia) e pubblicazione nella G.U.

10b se la certificazione é negativa
Sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Aran assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali o, qualora non lo ritenga possibile, riapre le trattative.
 

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