Prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola.
Decreto interministeriale 31 marzo 2026.
La nota prot. n. 27389 del 22/04/2026 emanata dal dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del MIM, fa seguito al Decreto Milleproroghe 2025 (L. 15/2025), che ha spostato al 31 dicembre 2027 il termine ultimo per l'adeguamento antincendio delle scuole. In attuazione di tale norma, il Decreto Interministeriale del 31 marzo 2026 stabilisce le scadenze intermedie e le misure di sicurezza obbligatorie. Tuttavia, il nuovo decreto del 31 marzo 2026 introduce un cronoprogramma vincolante suddiviso in due fasi operative:
Fase 1 (entro 9 mesi dalla pubblicazione): Presentazione della SCIA "parziale" ai Vigili del Fuoco. Questa deve attestare l'attuazione dei requisiti minimi essenziali, tra cui:
- Impianti di illuminazione di sicurezza.
- Sistemi di allarme e diffusione sonora.
- Presenza di estintori e segnaletica a norma.
- Osservanza delle norme di esercizio.
Fase 2 (entro il 31 dicembre 2027): Completamento totale dei lavori e presentazione della SCIA "finale".
Nelle more del completamento dei lavori, il Dirigente Scolastico è tenuto ad adottare specifiche misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio. Tali adempimenti, indicati all'Articolo 2 del decreto, riguardano diversi ambiti operativi:
A. Gestione degli Spazi e Affollamento
- Limitare rigorosamente il carico d'incendio all'interno dei locali.
- Eliminare materiali non conformi alle caratteristiche di reazione al fuoco previste.
- Garantire che la distribuzione degli occupanti sia sempre compatibile con il sistema di esodo esistente.
B. Sorveglianza e Formazione
- Attuare un controllo costante e documentato tramite il registro dei controlli.
- Potenziare il numero degli addetti alle emergenze, valutando anche il ricorso a personale esterno.
- Effettuare almeno due esercitazioni antincendio all'anno, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste ordinariamente.
- Informare i lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento totale della struttura."
C. Documentazione Obbligatoria
Il Dirigente Scolastico deve assicurare il costante aggiornamento della documentazione di sicurezza, da tenere a disposizione delle autorità competenti:
- Aggiornamento della Valutazione del Rischio Incendio.
- Aggiornamento del Piano di Emergenza.
La nota dipartimentale inoltre rimanda Testo coordinato del DM 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” aggiornato al 2023, di seguito una sintesi i del testo coordinato, con dettagli tecnici aggiuntivi estratti direttamente dalle diverse sezioni del documento:
1. Classificazione e Affollamento
Gli edifici scolastici sono classificati in 6 tipi (da 0 a 5) in base alle presenze contemporanee prevedibili di alunni e personale.
Per le aule il limite è di 26 persone, salvo diversa dichiarazione del titolare; per palestre e refettori la densità è fissata a 0,4 persone/$m^2$.
Se un complesso scolastico è composto da più edifici non comunicanti, ognuno viene classificato singolarmente in base al proprio affollamento.
2. Caratteristichecostruttive e Accessibilità
Gli accessi all'area devono avere una larghezza di almeno 3,50 m, altezza libera di 4 m, raggio di volta di 13 m e resistenza al carico di 20 tonnellate.
Per i locali sopra i 12 m di altezza, deve essere garantito l'accostamento delle autoscale a finestre o balconi; in caso contrario, sono richieste scale protette o a prova di fumo.
Le attività scolastiche in edifici a destinazione mista devono essere separate da altre attività con strutture REI 120 senza comunicazioni. L'alloggio del custode può comunicare tramite porte REI 120.
Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti di superficie massima variabile tra 2.000 mq e 6.000 mq in base all'altezza antincendi.
3. Comportamento al Fuoco dei Materiali
Negli atri e nelle scale sono ammessi materiali di Classe 1 nel limite del 50% della superficie totale, mentre per la restante parte devono essere di Classe 0.
I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.
Possono essere mantenuti (tranne nelle vie di esodo e laboratori) se trattati con prodotti vernicianti omologati di Classe 1.
4. Spazi a Rischio Specifico
- Laboratori e Officine: Definiti come "spazi per esercitazioni", devono essere separati con strutture REI 60. Se si usano gas con densità superiore a 0,8, devono trovarsi fuori terra.
- Depositi e Magazzini: I depositi di materiali solidi combustibili sono ammessi fino al secondo interrato (max 500 $m^2$) o fuori terra (max 1000 $m^2$).
- Servizi Tecnologici: Le centrali termiche devono seguire le norme vigenti, mentre è vietato l'uso di stufe a combustibile liquido o gassoso per il riscaldamento dei locali.
- Mense e Dormitori: Le mense devono essere conformi alle norme sulle cucine se dotate di apparecchi a fiamma; i dormitori devono rispettare le norme per le attività alberghiere.
- Misure di Emergenza e Sistemi Antincendio
- Vie di Uscita: La lunghezza massima del percorso verso un luogo sicuro è di 60 m. Le rampe delle scale devono avere tra 3 e 15 gradini.
- Rete Idranti: Deve garantire una portata di 360 l/min per colonna montante, con autonomia di almeno 60 minuti.
- Rilevazione Automatica: Obbligatoria negli ambienti con carico di incendio superiore a 30 kg/$m^2$ (rilevazione se fuori terra, estinzione se interrati).
- Scuole Tipo "0": Per le scuole fino a 100 persone sono richieste strutture REI 30, impianti elettrici a regola d'arte e conformità alle norme di esercizio e segnaletica.
DETTAGLIO DELLE COMPETENZE E DEGLI OBBLIGHI:
a) Responsabilità per l'Adeguamento (Cronoprogramma)
Il decreto interministeriale del 31 marzo 2026 stabilisce un percorso in due fasi per la messa a norma degli edifici:
· Fase 1 (Entro 9 mesi dalla pubblicazione): Presentazione della SCIA parziale ai Vigili del Fuoco. Questa deve attestare l'attuazione dei "requisiti minimi essenziali", quali:
- Illuminazione di sicurezza.
- Impianti di allarme o diffusione sonora.
- Estintori, segnaletica e rispetto delle norme di esercizio.
· Fase 2 (Entro il 31 dicembre 2027): Completamento totale dei lavori e presentazione della SCIA finale ai Vigili del Fuoco.
b) Misure Gestionali di Mitigazione del Rischio
L'Articolo 2 del decreto specifica che il Dirigente Scolastico e l'Ente Locale proprietario devono individuare, nell'ambito delle rispettive competenze, le misure per compensare il rischio fino al completamento dei lavori.
Competenze del Dirigente Scolastico (Gestione e Organizzazione)
Al Dirigente competono le misure organizzative e di sorveglianza interna:
- Gestione degli spazi: Garantire che l'affollamento e la distribuzione degli occupanti siano compatibili con il sistema di esodo esistente.
- Sorveglianza: Attuare una vigilanza costante, documentata nel registro dei controlli.
- Personale addetto: Potenziare il numero di addetti antincendio, valutando anche il ricorso a figure esterne.
- Formazione ed esercitazioni: Informare i lavoratori sui rischi specifici ed effettuare almeno due esercitazioni antincendio all'anno, in aggiunta alle normali prove di evacuazione.
- Documentazione: Aggiornare la valutazione del rischio incendio e il piano di emergenza.
- Competenze dell'Ente Locale (Interventi Strutturali e Tecnici)
- Sebbene la circolare si rivolga principalmente ai Dirigenti, richiama la responsabilità degli Enti Locali proprietari per quanto riguarda:
- Interventi strutturali: Eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco non a norma.
- Limitazione del carico d'incendio: Collaborare per ridurre la presenza di materiali infiammabili negli edifici.
- Attuazione dei lavori: L'ente locale è il soggetto tipicamente responsabile dell'esecuzione dei lavori necessari per il raggiungimento della Fase 1 e della Fase 2.
Il superamento della scadenza finale (31 dicembre 2027) non esime il Dirigente Scolastico, si avvale del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dal rispetto degli adempimenti intermedi (Fase 1) e dall'adozione immediata delle misure di mitigazione. La responsabilità datoriale si estende non solo alla supervisione dei lavori in capo agli enti locali, ma soprattutto alla gestione attiva e quotidiana della sicurezza antincendio per garantire l'incolumità della comunità scolastica.
Lì, 24/04/2026
Sabato Simonetti
Vice-presidente vicario ANQUAP