Con ricorso un lavoratore esponeva di avere prestato la propria opera, senza soluzione di continuità prezzo il proprio datore di lavoro per alcuni anni e aver prestato la bellezza di poco più di 3000 ore di straordinario in pochi anni, chiedendo il risarcimento del danno. Pur riguardando un contenzioso avvenuto nel privato quanto affermato dal tribunale può interessare tutti i dipendenti della P.A tra cui quelli della scuola.
La normativa sullo straordinario
L’art. 5 del D.Lgs. n. 66 del 2003, prevede che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto(…)i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori; b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione; c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 2, comma 10, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali“.
Il lavoro straordinario deve essere retribuito o in alternativa essere compensato con dei riposi
Il lavoro straordinario, sostiene il Tribunale, deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
L’eccesso di straordinario cagiona un danno alla salute
Ciò posto, osserva il giudice, come statuito dalla Suprema Corte la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la lesione di diritti personalissimi ed inviolabili, tutelati a livello delle massime fonti dell’ordinamento, non permette di riconoscere nel consenso del danneggiato un fattore esimente, spettando al datore di lavoro organizzarsi in modo da non richiedere e comunque da impedire, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2087 c.c., mirato a proteggere non solo la salute ma anche la personalità morale del lavoratore, che vi sia ricorso all’impegno di lavoro del dipendente in violazione di quei principi.
Se il lavoratore dà la disponibilità per gli straordinari non può essere ritenuto responsabile per i danni patiti
Come precisato dalla Cassazione, e qui si viene ad un principio che interessa anche la scuola, la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria (non) integra un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest’ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all’evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante” (Cass. n. 12539/19).
La tutela risarcitoria in caso di eccesso di straordinario
Quanto all’evento dannoso risarcibile, il danno da stress o usura psico-fisica si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale. Ai ï¬ÂÂni del riconoscimento del danno, è sufficiente che il lavoratore indichi e documenti il numero delle ore di straordinario svolte e il periodo di riferimento. Per la Corte, in presenza di elementi di questo tipo, che consentono di qualificare come “abnorme” la prestazione straordinaria eseguita dal lavoratore, poiché resa in violazione del limite massimo consentito dalla legge e/o dal contratto collettivo, il danno si presume, in quanto lo straordinario eccessivo danneggia la salute psicofisica del lavoratore, la sua vita in famiglia e le sue relazioni sociali.
In fattispecie similari, la giurisprudenza di legittimità ha infatti distinto il danno da usura psico-fisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo -, dall’ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una ” infermità” del lavoratore determinata dall’attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Cit.Tribunale di Napoli, Sez. Lav., 29 settembre 2025, n. 6629