CALENDARIO SCOLASTICO 2026/2027: QUADRO NORMATIVO, COMPETENZE REGIONALI E AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 

Regione / Provincia Autonoma

Inizio lezioni

Fine lezioni

Abruzzo

16 settembre 2026

9 giugno 2027

Basilicata

16 settembre 2026

8 giugno 2027

Calabria

15 settembre 2026

8 giugno 2027

Campania

15 settembre 2026

8 giugno 2027

Emilia-Romagna*

15 settembre 2026

5 giugno 2027

Friuli Venezia Giulia

14 settembre 2026

9 giugno 2027

Lazio

15 settembre 2026

8 giugno 2027

Liguria

14 settembre 2026

8 giugno 2027

Lombardia

14 settembre 2026

8 giugno 2027

Marche

14 settembre 2026

5 giugno 2027

Molise

14 settembre 2026

9 giugno 2027

Piemonte

14 settembre 2026

10 giugno 2027

Provincia Autonoma di Bolzano

7 settembre 2026

16 giugno 2027

Provincia Autonoma di Trento

10 settembre 2026

8 giugno 2027

Puglia

17 settembre 2026

8 giugno 2027

Regione autonoma Valle d’Aosta

10 settembre 2026

9 giugno 2027

Sardegna

16 settembre 2026

8 giugno 2027

Sicilia

15 settembre 2026

10 giugno 2027

Toscana

15 settembre 2026

10 giugno 2027

Umbria

14 settembre 2026

8 giugno 2027

Veneto

10 settembre 2026

12 giugno 2027

 

Nota: abbiamo inserito per ogni Regione il link che rimanda alle delibere (ad oggi pubblicate) per entrare nello specifico dei periodi di sospensione delle attività didattiche e/o chiusura.

*Prende il via, una sperimentazione educativa: 31 agosto al 14 settembre le scuole primarie potranno rimanere aperte grazie a progetti realizzati dai Comuni e sostenuti dalla Regione. Con un’offerta di servizi extrascolastici che potrà prevedere attività quali laboratori, sport, musica, creatività, gioco, assistenza.

 

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina generale del calendario scolastico trova il proprio fondamento nell’art. 74 del D.Lgs. 297/1994, il quale stabilisce che:

·         l’anno scolastico decorre dal 1° settembre al 31 agosto;

·         le attività didattiche si svolgono tra il 1° settembre e il 30 giugno, fatta salva la prosecuzione degli esami di Stato;

·         devono essere garantiti almeno 200 giorni di lezione;

·         il collegio dei docenti può deliberare la suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione;

·         le date delle festività nazionali e degli esami sono definite annualmente dal Ministero.

Le Regioni determinano il calendario scolastico nell’esercizio delle funzioni amministrative alle stesse delegate ai sensi dell’art. 118 della Costituzione e dell’art. 138, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 112/1998, nel rispetto del monte ore annuale previsto dalla normativa nazionale per le singole discipline e attività obbligatorie.

Se da un lato le Regioni fissano il calendario scolastico, stabilendo l'inizio e il termine delle lezioni, le chiusure per le festività natalizie e pasquali o per altri giorni specifici (come il Carnevale), dall'altro il Ministero emana annualmente un'apposita Ordinanza (ad oggi non ancora pubblicata) per definire:

·         Calendario dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

·         calendario dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

·         calendario dell’esame di Stato conclusivo del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello;

·         le date delle festività nazionali, uguali per le scuole di ogni ordine e grado.

Ricordiamo che con la Legge 151/2025 è stata istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.

Per l’anno scolastico 2026/2027 il 4 ottobre 2026 cade di domenica, quindi non si applicherà il giorno di chiusura infrasettimanale, ma rientrerà nel caso della festività domenicale.

Calendario delle festività “rinnovato”:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l’8 dicembre, Immacolata Concezione;

 il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, Festa del Lavoro;

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono;

il 4 Ottobre festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia.

 

Competenze delle istituzioni scolastiche

L’autonomia scolastica consente alle istituzioni scolastiche di adattare il calendario regionale alle specifiche esigenze organizzative e didattiche previste dal PTOF.

L’art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 297/1994 attribuisce infatti al Consiglio di Istituto la competenza a deliberare gli adattamenti del calendario scolastico.

Tali adattamenti devono essere:

·         coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa;

·         motivati ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990;

·         adottati nel rispetto del monte ore annuale obbligatorio;

·         compatibili con i servizi erogati dagli enti territoriali competenti.

Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. 275/1999, le deliberazioni diventano definitive il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all’albo della scuola.

L’art. 4 del D.P.R. 275/1999 riconosce alle istituzioni scolastiche ampi margini di flessibilità organizzativa e didattica.

Tra le principali possibilità previste:

·         articolazione modulare del monte ore annuale;

·         unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione;

·         percorsi didattici individualizzati;

·         articolazione flessibile di gruppi di alunni;

·         aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

Gli adattamenti del calendario scolastico devono essere deliberati e comunicati in tempo utile alle famiglie, agli enti locali interessati e alla Regione, possibilmente entro il termine delle attività didattiche o il termine delle lezioni, relative all'anno scolastico in corso.

Eventi straordinari e validità dell’anno scolastico

Nel predisporre eventuali adattamenti del calendario scolastico, le istituzioni scolastiche devono tenere conto anche di possibili sospensioni delle attività didattiche dovute a:

·         eventi atmosferici eccezionali;

·         calamità naturali;

·         ordinanze contingibili e urgenti delle autorità competenti;

·         utilizzo dei locali scolastici come sede di seggio elettorale.

Per quest’ultimo punto ricordiamo che nel 2027 si terranno le elezioni politiche di fine mandato, preferibilmente magari a Giugno 2027 dopo la fine delle lezioni.

Con la Nota ministeriale n. 1000 del 22 febbraio 2012, è stato chiarito che resta comunque valida la regolarità dell’anno scolastico anche nel caso in cui eventi imprevedibili e straordinari abbiano comportato una riduzione dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200 giorni previsti dall’art. 74 del D.Lgs. 297/1994.

             Rimane in ogni caso demandata alle istituzioni scolastiche, e in particolare al Consiglio di Istituto, la valutazione circa l’eventuale necessità di adottare misure di recupero, anche parziale, delle attività didattiche non svolte, in relazione alle esigenze del PTOF e dell’organizzazione scolastica.

 

Lì, 04.06.2026

LA VICE PRESIDENTE

Alessandra Ferrari


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 04/06/2026
Sottocategoria: Didattica Ultima modifica: 04/06/2026
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