La Verifica inadempimenti è lo strumento che consente alle Pubbliche Amministrazioni di rispettare l’obbligo stabilito dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro, occorre accertare se il beneficiario risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali.
In caso di inadempienza, l’Amministrazione non può procedere al pagamento e deve segnalare la circostanza all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che provvede ad attivare le procedure di riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo.
L’estensione della disciplina con la Legge di Bilancio 2025
Con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), art. 1, comma 84, sono state introdotte modifiche sostanziali all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, entrate in vigore dal 1° gennaio 2025, estendendo le verifiche (per pagamento di importi superiori a 2.500,00 euro) anche per somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.
In particolare, è stato previsto che:

Questa estensione ha ampliato notevolmente l’ambito dei controlli, coinvolgendo direttamente i pagamenti aventi natura retributiva. Le novità impattano quindi sulle attività delle segreterie scolastiche che dovranno procedere a tali verifiche anche per i pagamenti degli incarichi aggiuntivi – a nostro parere solo di quelli liquidati da bilancio – di importo superiore a 2.500,00 euro a favore di dipendenti e collaboratori plurimi.
Le verifiche sui pagamenti degli stipendi ai dipendenti, sia a tempo indeterminato sia determinato, saranno invece a carico del MEF. In proposito, la Circolare MEF n. 22 del 29 luglio 2008 ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, il riferimento alle retribuzioni deve essere effettuato assumendo come base di calcolo l’importo netto dello stipendio, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Tale precisazione risulta di particolare rilievo per distinguere correttamente l’ambito delle verifiche e per evitare interpretazioni difformi rispetto alla normativa vigente.
Inoltre, è parere di chi scrive che spetti sempre al MEF l’onere di effettuare le verifiche anche sui compensi accessori liquidati tramite “cedolino unico”, in quanto le amministrazioni inseriscono soltanto il lordo dipendente e non possono conoscere l’importo netto effettivamente spettante, determinato solo al momento della liquidazione in base all’aliquota IRPEF applicata.
Pertanto:
1. Le scuole possono effettuare le verifiche unicamente sui compensi liquidati con i fondi del proprio bilancio.
2. Le verifiche su stipendi e compensi accessori liquidati da “cedolino unico” spettano esclusivamente al MEF.
3. Le verifiche devono sempre riferirsi all’importo netto da corrispondere, come precisato dalla Circolare MEF n. 22/2008.
Il Testo unico in materia di versamenti e riscossione
Successivamente, la materia è stata ulteriormente razionalizzata e sistematizzata dal D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 – nuovo “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”, che all’art. 144 ha riordinato le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
Il nuovo assetto conferma l’obbligo generalizzato di verifica per i pagamenti superiori a 5.000 euro e recepisce le estensioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, fornendo una cornice normativa unitaria e aggiornata che sostituisce e coordina le precedenti discipline.

Infine, con l’emanazione del TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38 sono state apportate modifiche alle modalità di verifica sui pagamenti effettuati a favore dei liberi professionisti per pagamenti di qualsiasi importo.



Quindi, riassumendo le verifiche andranno effettuate nei casi seguenti:
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Categoria
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Soglia importo
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Oggetto della verifica
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Effetti in caso di inadempienza
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Decorrenza
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Note operative
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Operatori economici (fornitori, imprese, società a prevalente partecipazione pubblica, esperti esterni per prestatori occasionali e per liberi professionisti. Per questi ultimi fino al 14/06/2026.)
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Oltre € 5.000 al netto IVA
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Inadempienza per cartelle esattoriali ≥ € 5.000
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Blocco del pagamento e segnalazione all’agente della riscossione
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Vigente
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Circ. MEF n. 13 del 21/03/2018 – Regolamento MEF attuativo ex art. 144, c. 4
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Liberi professionisti (esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta) – dal 15/06/2026
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Per qualsiasi importo anche fino a 5.000 euro
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Inadempienza per cartelle esattoriali ≥ € 5.000
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Blocco del pagamento e segnalazione all’agente della riscossione
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Dal 15 giugno
2026
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Testo coordinato DL 27 marzo 2026, n. 38 – Art. 2 ter
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Persone fisiche – lavoratori dipendenti
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Oltre € 2.500 (inteso come import netto)
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Inadempienza per cartelle esattoriali ≥ € 5.000
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Blocco del pagamento e segnalazione all’agente della riscossione
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Dal 1° gennaio 2026
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Scuole: solo compensi da bilancio.
MEF: cedolino unico. (Circ. MEF n. 22/2008)
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Come si effettuano le verifiche
Il servizio di Verifica inadempimenti è disponibile per tutte le Pubbliche Amministrazioni registrate al portale Consip (www.acquistinretepa.it), con possibilità di utilizzo sia in modalità singola, sia massiva.
Selezionare dal menù: Verifica inadempienza 48-bis comma 1-bis > Verifica Puntuale
Funzioni principali
· Consultazione delle posizioni debitorie dei soggetti;
· Gestione massiva delle richieste di verifica;
· Segnalazione all’Agente della riscossione competente entro cinque giorni;
· Stampa della liberatoria in caso di assenza di morosità;
· Consultazione dell’ambito territoriale di competenza dell’Agente della riscossione.
Benefici per le amministrazioni
· Tutela delle finanze pubbliche tramite il blocco dei pagamenti a soggetti morosi;
· Acquisizione tempestiva delle informazioni sulle posizioni debitorie;
· Automazione e digitalizzazione delle procedure, con riduzione degli oneri amministrativi;
· Immediatezza delle azioni di recupero nei confronti dei soggetti inadempienti.
In caso di necessità, per i pagamenti già effettuati dal 01/01/2025 fino all'entrata in vigore del nuovo Testo Unico (27/03/2025), e che dovevano quindi essere assoggettati alle verifiche si può procedere al controllo “ora per allora” tramite l’utilizzo dell’“Allegato A” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Sarebbe anche opportuno informare i dipendenti e i collaboratori di queste novità inserendo una specifica nota informativa negli avvisi di selezione e negli incarichi/contratti.
Commento conclusivo
Con la Legge di bilancio 2026 si rafforza l’attenzione sui liberi professionisti, estendendo dal 15/06/2026 la verifica ex art. 48-bis DPR 602/1973 anche ai pagamenti fino a € 5.000,00. In tali casi, la verifica riguarda inadempienze derivanti da cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000,00.
Le novità introdotte meritano una riflessione critica. Se da un lato è comprensibile l’intento di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale, dall’altro appare eccessivo e distorsivo bloccare il pagamento di stipendi e compensi accessori derivanti da rapporti di lavoro.
Lo scopo della semplificazione e della sburocratizzazione, è anche quello di non gravare le amministrazioni periferiche e le segreterie scolastiche di adempimenti e oneri impropri, trasformando – in questo caso – Dirigenti Scolastici, Direttori SGA e personale amministrativo in esattori. Porteremo questa riflessione al Tavolo MIM dedicato.
Riteniamo, in conclusione, che la lotta all’evasione fiscale debba essere perseguita attraverso strumenti strutturali, equi e proporzionati, coerenti con i principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa.
Lì, 05.06.2026
D’INTESA CON IL PRESIDENTE
I VICE PRESIDENTI
Alessandra Ferrari e Marco Santini