L'evoluzione delle istituzioni scolastiche autonome in complessi nodi di governance amministrativa e contabile avrebbe dovuto consolidare un modello di leadership partecipativa, fondato sul rispetto rigoroso delle competenze e sulla valorizzazione delle professionalità.
Al contrario, assistiamo con crescente sconcerto a una preoccupante deriva autoritaria. In diverse scuole, la legittima potestà organizzativa del Dirigente Scolastico si è smarrita in un esercizio ipertrofico e distorto del potere disciplinare, vissuto come clava punitiva anziché come extrema ratio regolativa. Questo fenomeno, che colpisce duramente il personale docente e ATA, trova il suo apice critico nell'accanimento procedurale e psicologico contro i Funzionari Elevate Qualificazioni con incarico di Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), figure di vertice gestionale sistematicamente esposte a invasioni di campo funzionali e a pressioni digitali che travalicano i confini della legalità.
È doveroso premettere, ad evitare ingiuste generalizzazioni, che fortunatamente non tutti i Dirigenti Scolastici agiscono in questo modo. Esiste una fitta schiera di DS illuminati ed eccellenti professionisti che concepiscono la scuola come una reale comunità, fondando il rapporto con il DSGA e il personale sulla collaborazione, sul rispetto reciproco e sulla rigorosa osservanza dei rispettivi ambiti di competenza. Le patologie che qui denunciamo appartengono a una minoranza: non è l'intera categoria dei DS, infatti, a ricorrere sistematicamente allo strumento sanzionatorio, a vessazioni burocratiche o a comunicazioni asfissianti inviate a qualsiasi ora con "la penna facile". Tuttavia, questa minoranza rischia di infettare l'intero sistema scolastico e di distruggere il benessere organizzativo delle nostre segreterie.
Una testimonianza diretta dall'osservatorio legale ANQUAP
Le riflessioni e le denunce che seguono non nascono da astratte teorie giuridiche o da slogan sindacali, arrivano, al contrario, dalla trincea quotidiana del nostro osservatorio personale all'interno dell'ANQUAP, dove da qualche mese ho l'onore e l'onere di guidare l'Ufficio Nazionale Consulenza Legale e Contenziosi.
Questo intervento è la sintesi di un'esperienza vissuta sul campo, è il risultato dell'analisi attenta di decine di procedimenti disciplinari realmente avviati e, soprattutto, del dialogo personale — a tratti drammatico — con tantissimi colleghi.
Ho ascoltato le voci di DSGA messi sotto accusa per motivi banali e futili, ho raccolto lo sfogo di chi subisce ogni giorno una vessazione psicologica strisciante e logorante: comunicazioni asfissianti, continue, inviate a qualsiasi ora del giorno e della notte, spesso usando con troppa leggerezza canali informali come WhatsApp.
Tra le esperienze più inquietanti maturate in questi mesi dal nostro osservatorio, sono emersi persino casi limite in cui alcuni Dirigenti Scolastici hanno registrato di nascosto i colloqui con i DSGA, all'insaputa di questi ultimi. Tali registrazioni occulte, giustificate ex post come presunto "esercizio dei propri poteri istituzionali", sono state poi utilizzate come materiale probatorio per imbastire contestazioni disciplinari. Si tratta di una condotta di inaudita gravità, che calpesta non solo il diritto alla privacy, ma distrugge le basi stesse della fiducia, delle norme sul lavoro e del rispetto reciproco tra figure di vertice della stessa istituzione.
L'anomalia del sistema sanzionatorio: il dirigente come inquirente, requirente e giudice
Nel cuore della nostra analisi giuridica emerge una macroscopica anomalia di sistema, che vizia alla radice la terzietà dell'azione disciplinare demandata al Capo d’Istituto. Per le sanzioni fino a 10 giorni di sospensione dal servizio e dallo stipendio, l'attuale impianto normativo concentra nella sola persona del Dirigente Scolastico le funzioni di organo inquirente (colui che rileva la presunta infrazione e raccoglie gli indizi), di organo requirente (colui che formula formalmente l'addebito e sostiene l'accusa) e, infine, di organo giudicante (colui che irroga la sanzione).
Questa commistione di ruoli rompe il principio cardine del giusto processo e della neutralità dell'azione amministrativa, non essendovi una reale separazione tra chi accusa e chi giudica, il Dirigente si ritrova ad essere parte in causa e giudice della propria stessa contestazione.
Questo "corto circuito" procedurale favorisce inevitabilmente condotte arbitrarie, dove il pregiudizio punitivo prevale sull'accertamento oggettivo dei fatti. Si tratta di un assetto normativo profondamente sbilanciato che non ha eguali in altri settori del diritto e che priva il dipendente delle garanzie di fronte a un'autorità terza e neutrale, accentuando il senso di vulnerabilità e frustrazione del personale.
L'illusione dell'onnipotenza sanzionatoria: l'illegittimità degli atti “contra legem”
Un'Amministrazione pubblica si qualifica come democratica e civile nella misura in cui rispetta le regole che essa stessa si è data. Il procedimento disciplinare nell'impiego pubblico non è un atto di ritorsione emotiva, né una manifestazione di sovranità personale: è una sequenza di atti amministrativi rigorosamente vincolata, presidiata a pena di nullità assoluta dal dettato normativo.
Eppure, la casistica che giunge al nostro Ufficio Legale Nazionale evidenzia una mole impressionante di contestazioni d'addebito avviate in palese violazione del quadro procedurale disegnato dall'Art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001 (come rimodellato dal D.Lgs. 75/2017). Il vizio più frequente e insidioso risiede nel macroscopico difetto di competenza funzionale. Molti Dirigenti Scolastici, ignorando o sottovalutando i confini stabiliti dal legislatore, avviano e pretendono di concludere istruttorie che esorbitano dalle sanzioni di minore gravità (rimprovero verbale, censura o sospensione fino a un maximum di 10 giorni), invadendo le competenze esclusive dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) istituito presso gli Uffici Scolastici Regionali.
A questo si aggiunge la sistematica inosservanza dei termini perentori di legge. La contestazione scritta deve essere tempestiva, formulata entro 30 giorni dalla formale conoscenza del fatto, e l'intero iter deve chiudersi perentoriamente entro 120 giorni. Lo stesso rigore vale per la data di audizione del dipendente, che il più delle volte viene erroneamente fissata prima dei 20 giorni di preavviso contrattuale. Superare anche di un solo giorno le scadenze istruttorie, non rispettare i termini a difesa o formulare addebiti generici e privi di precise coordinate spazio-temporali, significa porre in essere atti radicalmente “contra legem”.
Tali condotte non solo calpestano il diritto di difesa del lavoratore (Art. 24 Cost. e Art. 7 Legge 300/1970), ma espongono l'Amministrazione a inevitabili soccombenze dinanzi al Giudice del Lavoro, con conseguente responsabilità per danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti a carico del dirigente promotore.
Il DSGA nell'occhio del ciclone e la trappola per i neo-immessi: "non venga qua!"
Il bersaglio privilegiato di questa conflittualità esasperata è, purtroppo, il DSGA, il recente impianto contrattuale (Art. 55 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 gennaio 2024) ha ridefinito il profilo di questa figura elevandola all'Area dei Funzionari dell'Elevata Qualificazione. Il DSGA è titolare di una specifica autonomia operativa; sovrintende ai servizi generali e amministrativo-contabili e dirige direttamente il personale ATA nell'ambito delle "direttive di massima" del Dirigente.
La casistica che stiamo analizzando registra un fenomeno nuovo, per certi versi agghiacciante, che tocca da vicino i vincitori di concorso o i neo-assunti nell'Area dei Funzionari. Prima ancora che i neo-DSGA possano materialmente assumere servizio, taluni Dirigenti provvedono a posizionare sbarramenti e "paletti" preventivi, avviando comunicazioni dal tenore apertamente intimidatorio e scoraggiante. Si tratta di vere e proprie diffide preventive del tipo: "Questa è una scuola complessa, non venga qua", oppure "Qui l'aria è pesante, valuti bene se rinunciare". Questa modalità comunicativa rappresenta una gravissima violazione dei doveri di accoglienza, correttezza e leale collaborazione che dovrebbero improntare i rapporti interni alla Pubblica Amministrazione. Ricevere simili pressioni ancor prima di varcare la soglia della scuola costituisce un vulnus psicologico inaccettabile, volto a preordinare uno stato di sudditanza del lavoratore rispetto al Capo d'Istituto.
La tensione poi esplode in servizio quando si pretende che il DSGA avalli, con visti di regolarità contabile o atti di gestione, procedure sprovviste di copertura finanziaria o contrarie al dettato del D.I. 129/2018. Di fronte al fermo e doveroso diniego tecnico del DSGA, posto a presidio della legalità contabile della scuola, la reazione di alcuni Dirigenti si concretizza nell'attivazione strumentale del potere disciplinare. Si tratta di un palese eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.
Dallo scontro formale alla vessazione sommersa: lo "straining" digitale e l'invasione dello stato di malattia
Vi è poi il secondo aspetto, di natura prettamente relazionale e psicologica, le cui prove documentali si accumulano quotidianamente sui tavoli del nostro Ufficio Consulenza Legale. È la strategia della pressione strisciante, che si consuma al di fuori dei canali amministrativi ufficiali attraverso un utilizzo distorto delle tecnologie.
Assistere i colleghi ci ha permesso di verificare la pervasività di una prassi sconsiderata: l'invio sistematico di messaggi su chat private (WhatsApp, Mail private o Telegram) a qualsiasi ora del giorno, della notte o nei giorni festivi.
L'aspetto più inaccettabile e umanamente degradante che abbiamo riscontrato risiede nel fatto che queste comunicazioni reiterate – spesso dai toni perentori, inquisitori o velatamente intimidatori – vengono inviate in totale spregio delle tutele contrattuali e costituzionali, persino quando il collega si trova in uno stato di legittima assenza dal servizio, ad esempio per malattia o congedo. Pretendere risposte immediate o adempimenti burocratici da un funzionario assente per motivi di salute non è solo una violazione delle regole, ma un atto di profonda mancanza di rispetto umana. Questa condotta integra pienamente gli estremi dello “straining” e del “mobbing” verticale, ponendosi in aperto contrasto con l'Art. 2087 del Codice Civile, che vincola il datore di lavoro a tutelare la personalità morale e l'integrità psicofisica dei propri collaboratori.
Dobbiamo ribadirlo con assoluta fermezza: il "Diritto alla disconnessione" (Legge 81/2017 e dai criteri stabiliti in Contrattazione integrativa d’istituto) e le tutele dello stato di malattia sono inviolabili. Salvo i casi eccezionali di pronta reperibilità previsti per eventi calamitosi, nessun dipendente e nessun DSGA è tenuto a presidiare chat lavorative o a subire l'ansia da prestazione digitale extra-orario o durante la degenza. L'uso improprio di WhatsApp come strumento ordinario e coercitivo di gestione del servizio va radicalmente bandito.
Ripristinare la cultura del rispetto nella comunità di lavoro
In conclusione, occorre ribadire con forza un concetto fondamentale: per fortuna esiste una larghissima parte di Dirigenti Scolastici che hanno sinceramente a cuore l'organizzazione delle proprie scuole e che scelgono di esercitare il proprio ruolo con autorevolezza, competenza e reale leadership, agendo da autentiche guide e non da superiori padronali.
Questo articolo non intende delegittimare una categoria, ma salvaguardarla dalle derive patologiche di una minoranza burocratica.
È urgente e vitale ripristinare la cultura del rispetto profondo all'interno della comunità di lavoro. questo clima di perenne conflittualità e di surriscaldamento relazionale fa male a tutti; fa male ai Dirigenti, che disperdono energie preziose in sterili contenziosi amministrativi; fa male ai DSGA e al personale ATA, costretti a lavorare in condizioni di perenne tensione; e soprattutto fa male alla Scuola pubblica dello Stato, che l’art. 32 del CCNL 18 gennaio 2024 definisce solennemente come "comunità educante e democratica".
Una scuola intimidita, in cui gli uffici operano sotto il ricatto latente della sanzione facile o del messaggio WhatsApp notturno anche durante la malattia, è una scuola paralizzata dal timore, incapace di garantire con serenità e lucidità l'attuazione dei complessi progetti nazionali e comunitari (come il PNRR, PN, ecc).
Come ANQUAP, forti dell'esperienza e dei dati raccolti dal nostro Ufficio Nazionale Consulenza Legale e Contenziosi, continueremo a vigilare e a impugnare ogni singolo atto illegittimo. Promuoveremo ricorsi e segnaleremo i casi più gravi agli Uffici Scolastici Regionali affinché esercitino con severità il dovuto potere ispettivo e di valutazione della performance dirigenziale.
La leadership si misura sull'autorevolezza, sulla competenza procedurale e sulla capacità di tessere relazioni umane corrette, non sul numero di procedimenti disciplinari avviati o sulla pervasività dei propri messaggi digitali. È tempo di fermarsi, di superare le logiche di prevaricazione e di tornare al rispetto rigoroso della legge, dei contratti e soprattutto della dignità della persona.
Lì, 24/06/2026
SABATO SIMONETTI
Vice Presidente Vicario ANQUAP
e Responsabile dell'Ufficio Nazionale Consulenza Legale e Contenziosi