CONTI GIUDIZIALI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE: DALL'USR LAZIO IMPORTANTI CHIARIMENTI DELLA CORTE DEI CONTI

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con nota prot. n. 60865 del 10 giugno 2026, ha fornito importanti indicazioni in materia di anagrafe degli agenti contabili e di resa dei conti giudiziali, anticipando alcuni chiarimenti forniti direttamente dal Magistrato coordinatore del settore conti giudiziali della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio.  

Pur trattandosi di una comunicazione rivolta alle sole istituzioni scolastiche del Lazio, i principi richiamati risultano di evidente interesse generale e meritano particolare attenzione da parte di dirigenti scolastici e D.S.G.A.

 

Aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili

L’USR comunica che, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, sarà avviata una nuova procedura per l’aggiornamento dell’anagrafe degli agenti contabili, mediante uno specifico modello che sarà successivamente trasmesso alle scuole corredato da apposita circolare operativa.

Nel frattempo viene chiesto ai dirigenti scolastici di non trasmettere variazioni anagrafiche né all’USR né alla Corte dei conti, in attesa dell’avvio della procedura unificata.  

 

Il chiarimento più rilevante: chi deve rendere il conto giudiziale?

La parte più significativa della nota riguarda la distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza del consegnatario dei beni.

La Corte dei conti ribadisce infatti un principio spesso oggetto di interpretazioni non uniformi:

  • è tenuto alla resa del conto giudiziale solo il consegnatario che gestisce un vero e proprio magazzino, con materiale disponibilità dei beni e relativo debito di custodia;
  • chi invece dispone esclusivamente di beni assegnati all’ufficio, rispondendo del loro corretto utilizzo (debito di vigilanza), non è soggetto alla resa del conto giudiziale ma è tenuto esclusivamente ad un rendiconto amministrativo.

La Corte precisa tuttavia che, qualora presso gli uffici siano presenti scorte eccedenti il normale fabbisogno operativo, tale situazione può configurare una gestione assimilabile ad un magazzino, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale.  

Si tratta di un chiarimento particolarmente importante per molte istituzioni scolastiche, nelle quali negli anni si sono registrate interpretazioni difformi sull’obbligo di presentazione del conto del consegnatario.

 

Il conto dell’economo

La nota richiama anche la disciplina del fondo economale.

Viene ricordato che:

  • il fondo economale è istituito dal Consiglio d’Istituto nell’ambito del Programma Annuale;
  • la gestione compete al D.S.G.A.;
  • l’eventuale sostituto economo deve predisporre un sub-conto destinato a confluire nel conto giudiziale principale;
  • il fondo deve essere chiuso entro la fine dell’esercizio finanziario mediante apposita reversale d’incasso.  

 

Il conto del tesoriere

Per quanto riguarda il tesoriere, la Corte conferma che il conto giudiziale deve essere predisposto utilizzando modelli idonei a rappresentare i risultati della gestione contabile, richiamando i modelli normalmente utilizzati dagli agenti contabili esterni.  

 

I termini per la presentazione

La nota richiama infine gli articoli 138 e 139 del Codice della giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016), ricordando che:

  • gli agenti contabili devono presentare il conto giudiziale all’amministrazione entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario (o dalla cessazione della gestione);
  • successivamente l’amministrazione, attraverso il responsabile del procedimento (di norma il dirigente scolastico), provvede alla verifica, alla parificazione e al deposito presso la Corte dei conti entro i successivi 30 giorni, mediante l’applicativo SIRECO.

 

Le considerazioni di ANQUAP

L’intervento dell’USR Lazio appare particolarmente utile perché contribuisce a chiarire alcuni aspetti applicativi che negli ultimi anni hanno generato non poche incertezze operative nelle segreterie scolastiche.

In particolare, la distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza costituisce un elemento fondamentale per individuare correttamente i soggetti effettivamente obbligati alla resa del conto giudiziale, evitando interpretazioni estensive non coerenti con la normativa e con la giurisprudenza della Corte dei conti.

Sarebbe auspicabile che tali indicazioni trovassero una diffusione uniforme su tutto il territorio nazionale, così da garantire omogeneità di comportamenti tra le istituzioni scolastiche e ridurre le difformità applicative ancora oggi riscontrabili nelle diverse realtà regionali.

 

Lì, 09.07.2026

IL DIRIGENTE TERRITORIALE

Annalisa Della Posta


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QU il contributo professionale
   Documento allegato ... QUI la nota prot. n. 60865 del 10 giugno 2026


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 09/07/2026
Sottocategoria: Contabilità Ultima modifica: 09/07/2026 09:20:07
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