Posizioni Economiche del Personale A.T.A. tra valorizzazione e nodi applicativi
Analisi ragionata della Nota MIM n. 20526 del 6 agosto 2026 e del parere ARAN: retroattività, mobilità territoriale e procedure di compensazione
Riferimenti normativi, contrattuali e dispositivi principali:
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18 gennaio 2024 (Artt. 51, 52, 79);
D.M. 12 luglio 2024, n. 140;
Nota MIM DGPER n. 20526 del 06/08/2026;
Nota ARAN del 19/06/2026;
Nota AOODGPER n. 18038 del 10/07/2026;
DPR n. 487/1994 e D.P.R. n. 82/2023.
Con la pubblicazione della Nota DGPER n. 20526 del 6 agosto 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha fornito gli attesi chiarimenti operativi diretti agli Uffici Scolastici Regionali (USR) e agli Ambiti Territoriali (ATP) per il conferimento delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. La misura recepisce l'impianto del Decreto Ministeriale 12 luglio 2024, n. 140, attuativo delle disposizioni contenute negli articoli 52 e 79 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024.
1. La mutata natura giuridica dell'istituto: da mansione a valorizzazione
Il primo elemento di forte discontinuità rispetto al passato risiede nell'interpretazione sistematica dell'istituto. Nel regime di cui agli Accordi Nazionali 2008 e 2009, la posizione economica si configurava come un compenso strettamente correlato allo svolgimento di mansioni aggiuntive ed uffici di particolare responsabilità (es. pronto soccorso, assistenza agli alunni disabili, coordinamento di complessi di servizi).
Il CCNL 2019/2021 (Titolo IV) e la circolare in esame sanciscono invece un cambio di paradigma: la posizione economica assume una valenza puramente economica e non giuridica. L'attribuzione non è più condizionata all'assegnazione di compiti ulteriori, ma rappresenta una modalità di remunerazione del «maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie del profilo di appartenenza» (art. 51 CCNL).
Questo passaggio concettuale è cruciale per la gestione del personale. Trasformare la posizione economica in uno scatto stipendiale di valorizzazione sblocca la rigida correlazione con gli adempimenti operativi giornalieri, evitando contenziosi legati all'assegnazione di specifici incarichi. Tuttavia, sposta la responsabilità sul piano dell'accrescimento professionale continuo, rendendo la formazione un prerequisito fondamentale e non più una tantum.
2. Il nodo della decorrenza economica: il parere ARAN del 19 giugno 2026
Uno dei punti di maggiore rilevanza tecnica chiariti dalla Nota n. 20526 riguarda la decorrenza dell'assegnazione del beneficio. Poiché l'iter concorsuale (articolato nel corso di formazione di cui all'art. 11 e nella prova finale ex art. 12 del D.M. 140/2024) si è esteso a cavallo di due anni scolastici (2024/2025 e 2025/2026), sussistevano dubbi sulla data esatta di azionabilità del diritto retributivo.
Il MIM, facendo proprio il fondamentale parere ARAN del 19 giugno 2026, stabilisce che la decorrenza delle posizioni economiche attribuiti in prima istanza coincide con il 1° settembre 2024 (data indicata nel bando per il possesso dei requisiti di partecipazione).
Punti chiave sulla decorrenza retroattiva:
· Decorrenza fissata al 01/09/2024: Vale per il personale inserito nelle nuove graduatorie di merito ex D.M. 140/2024 nei limiti dei contingenti provinciali (Allegato B).
· Spetta all'Ambito Territoriale della provincia di titolarità dell'aspirante nell'a.s. 2024/2025.
· Ai contingenti originari dell'Allegato B si sommano le posizioni economiche previgenti rese disponibili al 01.09.2024 per cessazione dal servizio o cambio profilo e non ancora riassegnate.
3. Priorità e tutela per i ripescati dalle Graduatorie 2008 e 2009
La Nota dedica il paragrafo 2 alla salvaguardia del personale già collocato nelle graduatorie definitive degli Accordi 2008 e 2009 che, pur avendo superato l'intervento formativo all'epoca prevosto, non era stato ancora destinatario del beneficio (e non sia stato dichiarato decaduto).
In ossequio all'art. 4, comma 1 del D.M. 140/2024 e richiamando la precedente nota AOODGPER n. 18038 del 10 luglio 2026, gli Ambiti Territoriali devono procedere prioritariamente al conferimento del beneficio a questo personale, previa verifica della permanenza dei requisiti (in primis la conservazione del profilo professionale). Tali posizioni decorrono anch'esse dal 1° settembre 2024 e vanno scomputate dai contingenti provinciali dell'Allegato B.
Viene inoltre ribadito un principio garantista (art. 4, comma 2): il personale di tali graduatorie che si sia trasferito in un'altra provincia mantiene il diritto all'attribuzione nella provincia di nuova titolarità, senza la necessità di aver presentato domanda di partecipazione alla nuova procedura 140/2024.
4. Gestione dei trasferimenti interprovinciali e scorrimenti
Un aspetto particolarmente complesso disciplinato nel paragrafo 3 riguarda l'interazione tra le graduatorie di merito e la mobilità territoriale del personale intervenuta negli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027.
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Fattispecie / Situazione Personale
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Sede di Attribuzione / Competenza
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Decorrenza Economica
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Effetti sul Contingente Provinciale
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Trasferito in altra provincia per l'a.s. 2025/2026 (rientrante nel contingente 24/25)
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ATP di provenienza (titolarità a.s. 2024/2025)
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01 settembre 2024
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Non si reintegra nella provincia di provenienza; incrementa il contingente della nuova provincia.
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Trasferito non rientrante nel contingente 24/25 per incapienza posti
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Inserimento in coda, a domanda, nella graduatoria della nuova provincia
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Data dello scorrimento futuro
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Perde il diritto di graduatoria nella vecchia provincia; attende scorrimenti nella nuova.
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Trasferito per l'a.s. 2026/2027 privo di beneficio negli aa.ss. 24/25 e 25/26
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Inserimento in coda, a domanda, nella graduatoria della provincia di nuova titolarità
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Data dello scorrimento futuro
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Integrazione nelle graduatorie di nuova titolarità per i futuri scorrimenti triennali.
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Personale cessato dal servizio a far data dal 01.09.2025
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ATP di titolarità nell'a.s. 2024/2025
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01 settembre 2024
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Conserva il diritto per l'a.s. 24/25. La posizione riassorbita scorre dal 01/09/2025 ad altri.
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La scelta di legare l'attribuzione iniziale alla provincia di titolarità dell'a.s. 2024/2025 tutela la retroattività giuridico-economica del beneficio. Tuttavia, il meccanismo di «portabilità» della posizione che incrementa la nuova provincia anziché reintegrare quella uscente potrebbe generare squilibri nell'organico di fatto delle posizioni economiche tra diverse regioni italiane, rendendo decisive le successive operazioni di compensazione.
5. Meccanismi di Compensazione Regionale ed Inter-area
Il paragrafo 4 richiama l'articolo 15 del D.M. 140/2024, introducendo flessibilità nell'impiego dei contingenti inapplicati per carenza di aspiranti idonei in determinati profili. Le operazioni di compensazione sono soggette a preventivo confronto con le organizzazioni sindacali a level regionale.
· Compensazione Intra-regionale e Stessa Area: Con decreto del Direttore Generale dell'USR, le posizioni eccedenti possono essere traslate verso altre province della medesima regione per lo stesso o per diverso profilo professionale afferente alla stessa area contrattuale.
· Compensazione Inter-area e Aree Superiori: L'USR può inoltre destinare le posizioni a profili di diversa area contrattuale (anche superiore), a condizione tassativa di garantire l'invarianza della spesa pubblica (art. 15, comma 2).
6. Scorrimenti per cessazione e progressione tra le aree
In forza dell'art. 14, comma 9, il personale collocato a riposo dal 1° settembre 2025 ha diritto ad incassare la posizione economica maturata per l'a.s. 2024/2025. Per gli scorrimenti delle posizioni così liberate o vacanti per progressione verticale (tra le Aree ex art. 59 CCNL), la nota specifica — in conformità al parere ARAN — che le nuove decorrenze non potranno che essere fissate al 1° settembre del secondo e del terzo anno di validità delle graduatorie (che mantengono efficacia triennale).
7. L'Intersezione con gli Incarichi Specifici: La Perimetrazione dell'Assorbimento ex art. 54, c. 4 CCNL
Da un'attenta ed interpretazione letterale dell'art. 54, comma 4 del CCNL 18 gennaio 2024 impone di perimetrare con rigore la portata della clausola di riassorbimento dell'indennità per gli incarichi specifici, superando generalizzazioni improprie.
Dall'esame testuale emergono due pilastri interpretativi fondamentali:
A) Esclusività per l'Area dei Collaboratori Scolastici: L'assorbimento dell'indennità riguarda unicamente gli incarichi legati all'assistenza agli alunni (infanzia e disabilità) e al primo soccorso conferiti ai Collaboratori Scolastici. Non trova alcuna applicazione per gli Assistenti Amministrativi e Tecnici, che mantengono il diritto al cumulo pieno dell'indennità d'incarico specifico con la posizione economica.
B) Competenza della Contrattazione Nazionale (CCIN): A nostro parere l'eventuale assorbimento può essere stabilito soltanto in sede di Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale (CCIN) e non della contrattazione d'istituto con le RSU locali. Fino alla stipula del CCIN nazionale, gli incarichi assegnati continuano a non subire decurtazioni.
La contrattazione d'istituto non ha alcun potere di disporre assorbimenti d'indennità. Inoltre, la tutela del cumulo pieno per Assistenti Amministrativi e Tecnici salvaguarda appieno l'incentivo economico ad assumere incarichi complessi nelle segreterie e nei laboratori.
8. Implicazioni operative e gestionali per le Segreterie Scolastiche
Sebbene l'adozione dei decreti di attribuzione spettino formalmente agli USR e agli ATP, le segreterie scolastiche e i DSGA saranno chiamati ad un rilevante sforzo applicativo nel breve periodo:
1. L'attribuzione con decorrenza 01/09/2024 comporta la liquidazione degli arretrati stipendiali per due intere annualità scolastiche. Si attendono in merito le indicazioni operative annunciate dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie per l'adeguamento delle posizioni retributive (NoIPA).
2. Sebbene la posizione non sia condizionata a nuove mansioni, il DSGA, nell'ambito del Piano delle Attività A.T.A. ex art. 60 CCNL, terrà conto del maggior grado di competenza certificato per un'ottimale ed efficiente organizzazione dei servizi generali e amministrativi della scuola. Garantire l'erogazione integrale dell'indennità a carico del Fondo d'Istituto (art. 78) per gli incarichi conferiti ad Assistenti Amministrativi e Tecnici, in attesa della definizione del CCIN per gli specifici compiti dell'Area Collaboratori Scolastici.
Lì,07/08/2026
Il Vice presidente Vicario
Sabato Simonetti