Art. 1
Rappresentanza sindacale della dirigenza (comma 4)
Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata:
- le ore di permessi sindacali per l'esercizio del mandato, attribuite alle organizzazioni sindacali a esse affiliate;
- le ore per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari, riconosciute dal CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modifiche.
- Le confederazioni che scelgono di avvalersi di questa facoltà devono comunicarlo all'ARAN entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto, specificando la percentuale di ore da cumulare, fino a un massimo del 100% di quelle teoricamente disponibili.
- Per il calcolo delle ore si applica l'art. 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017.
Per il periodo contrattuale 2028-2030, i dati sulle deleghe sindacali rilasciate a ciascuna amministrazione (necessari per accertare la rappresentatività ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 165/2001) saranno rilevati al 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN entro il 31 marzo dell'anno successivo, controfirmati da un rappresentante sindacale, con modalità che garantiscano la riservatezza.
Comma 6 — Dirigenza pubblica (passaggio a ruoli generali)
Si stabiliscono le nuove regole introdotte dall'art. 13 della legge 119/2026 e le percentuali previste dall'art. 28, comma 1-ter, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 165/2001 (quelle sulla riserva di posti per l'accesso interno alla dirigenza): si applicano solo agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti dopo l'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'art. 28-bis, comma 8-quater, dello stesso D.Lgs. 165/2001 — quindi non subito, ma da quando sarà emanato il regolamento.
Regime transitorio: per i dirigenti di seconda fascia (non generale) che, a quella data, stanno già dirigendo un ufficio dirigenziale generale, il passaggio alla prima fascia continua a seguire le vecchie regole (art. 23 D.Lgs. 165/2001, o l'art. 3, comma 2 del DPR 108/2004), comprese quelle sul periodo di 5 anni, nella versione in vigore prima della legge 119/2026.
Viene inoltre abrogato il comma 2 dell'art. 15 della legge 119/2026.
In sostanza: è una norma di raccordo temporale — evita che la riforma Zangrillo si applichi immediatamente e in modo retroattivo a chi ha già in corso un incarico di direzione generale, congelando per loro il vecchio regime fino a fine incarico/quinquennio.
Comma 7 — Performance dirigenziale
Modifica l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.Lgs. 150/2009, sostituendolo con:
"Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale."
Quindi le somme non erogate come premio di risultato ai dirigenti (perché la performance non ha raggiunto pienamente gli obiettivi) confluiscono nelle risorse per la formazione dirigenziale, con le modalità di utilizzo demandate alla contrattazione integrativa, nel rispetto degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.
Ferie del personale pubblico (commi 1-2)
Si applica alle ferie maturate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Si modifica l'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012:
- Viene eliminato l'inciso che vietava "in nessun caso" la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute.
- Il datore di lavoro pubblico è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente delle ferie.
- La monetizzazione (indennità finanziaria sostitutiva) resta possibile solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
- Il datore di lavoro deve invitare formalmente il dipendente a fruire delle ferie, informandolo in tempo utile che, se non le userà, le perderà a fine periodo (o del periodo di riporto autorizzato) senza possibilità di monetizzazione.
- Se la mancata fruizione dipende da una scelta consapevole del lavoratore, non spetta l'indennità alla cessazione — ma l'onere della prova è a carico del datore di lavoro.
L'art. 5 dello stesso Decreto contiene Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica: scuole paritarie, conferma in ruolo e graduatorie docenti, e servizi educativi comunali 0-6 anni.
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Lì, 12.08.2026
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D’intesa con il Presidente
Il Vice Presidente Alessandra Ferrari
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