Con la nota prot. n. 11391 del 3 ottobre u.s., la Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero afferma che le dotazioni organiche relative ai C.P.I.A. devono intendersi disponibili unicamente nell’ambito delle procedure di utilizzazione ed assegnazione provvisorie e non nell’ambito delle operazioni di mobilità.
L’ affermazione - condivisibile - nelle Regioni interessate (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto) genera le seguenti ipotesi:
- presenza di Direttori S.G.A. in soprannumero con utilizzo degli stessi in altri compiti ( situazione che dovrebbe riguardare solo la Regione Puglia) . In questo caso occorre provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione di eventuali domande di utilizzazione presso i C.P.I.A. da parte degli interessati;
- assenza di Direttori S.G.A. soprannumerari e conseguente situazione di posti vacanti e disponibili. In questo caso il posto nei C.P.I.A. non potrà che essere ricoperto da Assistenti Amministrativi inseriti negli appositi elenchi provinciali per la sostituzione del Direttore S.G.A.. Anche in questo caso bisognerà fissare un termine per il conferimento dell’incarico di utilizzazione ai citati Assistenti Amministrativi, che saranno sostituiti nelle scuole di titolarità e/o servizio da altro Assistente Amministrativo secondo l’apposito regolamento di cui al Decreto 430/2000.
Lì, 09.10.2014
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani