In questo periodo di avvio dell’a.s. 2026/2027 - in applicazione del CCNL 23/12/2025 (triennio 2022/2024) non modificato dal CCNL 1/7/2026 (triennio 2025/2027) che si occupa esclusivamente del trattamento economico - riteniamo utile riassumere i termini della complessa attività di relazioni sindacali che deve essere svolta in ogni istituzione scolastica ed educativa, con riferimento ai soggetti, ai contenuti, ai tempi e alle procedure, come di seguito indicato:
- I soggetti: il Dirigente, la RSU e le OO.SS. firmatari del CCNL (art. 11 c. 2 lett. c);
- i contenuti della contrattazione: art. 8 nella sua interezza; art. 11 c. 4 lett. c) e 5;
- i contenuti del confronto: art. 6 nella sua interezza; art. 11 c. 9 lett. b);
- i contenuti dell’informazione: art. 5 nella sua interezza; art. 11 c. 10 lett. b);
- i tempi: art. 5 c. 7 (informazione); art. 6 c. 2 (confronto); art. 11, comma 8 e art. 8 commi 6 e 7 (contrattazione);
- le procedure: art. 5 (informazione); art. 6 (confronto); art. 8 in combinato disposto con l’art. 11 (contrattazione). Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie demandate alla contrattazione; i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale (art. 8, comma 3). L'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa (del DS) e dalla relazione tecnico-finanziaria (del DSGA), deve essere inviata all'organo di controllo competente – per le istituzioni scolastiche, i Revisori dei conti – entro 10 giorni dalla sottoscrizione (art. 8, comma 8). In caso di rilievi da parte dell'organo di controllo, la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, può procedersi alla sottoscrizione definitiva del contratto. Il contratto collettivo integrativo deve contenere apposite clausole relative ai tempi, alle modalità e alle procedure di verifica della sua attuazione e conserva efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo, corredato dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, deve essere trasmesso per via telematica all'ARAN e al CNEL (art. 8, commi 10 e 11).
Da sottolineare come di fondamentale importanza sia la possibilità di utilizzare, nell’ambito della contrattazione integrativa d’istituto, le economie derivanti dalle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF) non utilizzate negli anni precedenti, secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa vigente. Tali economie, una volta accertate e rese disponibili, confluiscono tra le risorse oggetto di contrattazione integrativa e possono essere destinate alle finalità definite dalle parti nel rispetto della disciplina contrattuale vigente.
Particolare rilievo assume, inoltre, la disciplina relativa alle risorse destinate alla valorizzazione del personale scolastico. Il CCNL del 23/12/2025, all’art. 11, comma 4, lett. c4), attribuisce espressamente alla contrattazione integrativa d’istituto la definizione dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall’art. 1, comma 249, della legge n. 160/2019. È, quindi, ormai superato il riferimento al precedente “bonus premiale” riservato ai soli docenti: le relative risorse sono ricondotte alla valorizzazione del personale scolastico e la loro utilizzazione è disciplinata nell’ambito della contrattazione integrativa.
Da ricordare, infine, che, in base all’art. 8, comma 3, del CCNL del 23/12/2025, il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni del CCNL, mentre i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale. Ne consegue che la contrattazione integrativa d’istituto mantiene una struttura triennale per la parte normativa, ferma restando la possibilità di ridefinire annualmente la parte relativa alla ripartizione e all’utilizzo delle risorse, comprese le economie degli anni precedenti effettivamente disponibili.
Lì, 11.09.2026
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani
P.S.: ritorneremo sull’argomento (anche con specifica modulistica in apposita check list) una volta sottoscritto il CCNI sul FMOF per l’a.s. 2026/2027 e la successiva nota ministeriale di assegnazione delle relative risorse finanziarie alle singole istituzioni scolastiche.
Quindi, è bene aver chiaro da subito il quadro complessivo della normativa vigente, che mantiene in vita anche alcune importanti normative del CCNL 29/11/2007 ma, per un’azione puntuale bisognerà attendere il CCNI citato e la conseguente nota ministeriale.
È evidente, però, che sin dal 15/9/2026 il Dirigente deve avviare la sessione negoziale di contrattazione integrativa, la cui durata non può comunque protrarsi oltre il 30/11/2026 (art. 11 c. 8).