IMMISSIONE IN RUOLO DSGA: L'ANQUAP INTERVIENE SUL MINISTERO

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito

Direzione Generale per il personale scolastico

Dott.ssa Maria Assunta Palermo

 

e p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Dott.ssa Carmela Palumbo

 

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso all'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione (ex D.S.G.A.) – D.D. n. 3122 del 12 dicembre 2024 – disomogeneità di comportamento degli Uffici Scolastici Regionali in tema di scorrimento delle graduatorie e di decorrenza giuridica/economica delle immissioni in ruolo a seguito di rinuncia degli aventi titolo – richiesta di intervento chiarificatore ed uniformante.

 

Gentile Direttore Generale,

la scrivente Associazione segnala all'attenzione di codesta Direzione Generale una problematica applicativa rilevata in sede di scorrimento delle graduatorie regionali di merito del concorso pubblico indetto con D.D. n. 3122 del 12 dicembre 2024, che sta determinando comportamenti disomogenei tra i diversi Uffici Scolastici Regionali, con conseguente pregiudizio per gli aspiranti coinvolti e per la stessa uniformità di applicazione di una procedura concorsuale unica su base nazionale.

                In diversi ambiti regionali si sono registrate, tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre 2026, rinunce da parte di candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria. A fronte di tali rinunce, gli Uffici Scolastici Regionali hanno adottato soluzioni tra loro difformi:

– alcuni Uffici Scolastici Regionali, come l'USR per la Sardegna, non hanno proceduto alla surroga dei candidati rinunciatari con i successivi aventi titolo in graduatoria, pur essendo le rinunce pervenute entro il 31 agosto o nei primissimi giorni di settembre;

– l'USR per il Lazio ha invece proceduto allo scorrimento e alla surroga, individuando i successivi aventi titolo con proprio decreto (DRLA prot. n. 1715 del 16 settembre 2026); tale provvedimento, tuttavia, dispone la decorrenza giuridica della nomina dal 1° settembre 2026, ma la decorrenza economica e la presa di servizio non prima del 1° settembre 2027, con conseguente assegnazione della sede di servizio rinviata al successivo anno scolastico 2027/2028.

                Tale ultima soluzione, per quanto orientata a salvaguardare il diritto all'assunzione dei candidati rientranti nel numero dei vincitori – diritto peraltro espressamente riconosciuto dall'art. 12, comma 3, del bando anche "negli anni successivi" – solleva rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità. L'art. 13 del bando di concorso, dedicato all'assunzione in servizio, si limita infatti a prevedere che "se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione", senza tuttavia disciplinare in alcun modo l'ipotesi – ben diversa – di un differimento di un intero anno scolastico tra la decorrenza giuridica della nomina e l'effettiva presa di servizio.

I decreti regionali che dispongono tale scarto, peraltro, non esplicitano le ragioni del differimento (ad esempio l'eventuale esaurimento delle facoltà assunzionali o del contingente autorizzato per l'anno scolastico 2026/2027), risultando pertanto carenti di motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 proprio sul punto di maggiore interesse per gli aspiranti coinvolti.

                A ciò si aggiunge il rilievo, non meno significativo, che candidati collocati nella medesima graduatoria regionale di merito, riconducibile a un'unica procedura concorsuale, si trovano attualmente esposti a trattamenti radicalmente diversi a seconda dell'Ufficio Scolastico Regionale di competenza: taluni non vedono ancora riconosciuto il proprio diritto alla surroga, altri vengono surrogati ma con una presa di servizio rinviata di un anno intero rispetto alla decorrenza giuridica. Una simile disomogeneità appare in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, oltre che con l'esigenza di uniforme applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle regole di una procedura concorsuale unica.

                Per le ragioni sopra esposte, la scrivente Associazione chiede a codesta spettabile Direzione Generale di voler fornire, anche per il tramite di apposita nota di indirizzo, criteri interpretativi univoci e vincolanti per tutti gli Uffici Scolastici Regionali in ordine:

a.       all'obbligo e alle modalità di surroga dei candidati rinunciatari entro il numero dei vincitori e degli idonei utilmente collocati in graduatoria;

b.       ai criteri uniformi di decorrenza giuridica ed economica delle immissioni in ruolo disposte a seguito di scorrimento, con particolare riguardo ai casi in cui la presa di servizio non possa avvenire nel medesimo anno scolastico di riferimento della procedura.

Si resta a disposizione per ogni utile approfondimento e confronto tecnico sulla questione, anche in forma di audizione, e confida in un sollecito riscontro, stante l'urgenza determinata dall’avvio dell'anno scolastico e dalla necessità di garantire certezza giuridica agli aspiranti coinvolti, nonché al corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche.

 

Distinti saluti.

 

Lì, 17.09. 2026

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani


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   Documento allegato ... QUI il documento ANQUAP


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 17/09/2026
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 17/09/2026
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