Il M.I.M. ha pubblicato in data 25 settembre 2026, il Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 193 del 23 settembre 2026 e la nota prot. n. 24818 del 24 settembre 2026 in materia di Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2027 - Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative
Innanzitutto, prima di entrare nel merito della circolare, si ritiene utile esprimere alcune considerazioni di metodo:
- l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 comporta in linea di massima l'incremento dei requisiti contributivi e anagrafici di un mese;
- le istituzioni scolastiche, e in particolare le segreterie, non sono chiamate a fornire consulenze sulle posizioni giuridiche dei dipendenti, ma soltanto, eventualmente e con le modalità di seguito descritte, a lavorare le posizioni assicurative dei dipendenti;
- la competenza pensionistica è di INPS: il datore di lavoro deve comunicare a INPS i dati giuridici ed economici dei dipendenti al fine di procedere alla liquidazione dell’assegno pensionistico;
- l’applicativo PASSWEB è l’unica via di comunicazione con INPS che le istituzioni scolastiche sono chiamate, ad oggi, ad utilizzare. Gli Ambiti Territoriali, tuttavia, sono chiamati ad assistere le istituzioni scolastiche che dovessero trovarsi in difficoltà per mancanza di organico e/o di formazione adeguata
Si propone dunque una sintesi dei principali passaggi della circolare rimandando alla lettura integrale della stessa
REQUISITI DI ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PERSONALE DOCENTE /ATA E DIRIGENTI SCOLASTICI PER LE PRINCIPALI E PIU’ COMUNI CONDIZIONI
ESTRATTO DALLA CIRCOLARE
PENSIONE ANTICIPATA
Pensione Anticipata ordinaria:
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Requisiti al 31 dicembre 2027
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Requisito contributivo donne
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Requisito contributivo uomini
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41 anni e 11 mesi
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42 anni e 11 mesi
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Opzione donna
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Requisiti al 31 dicembre 2021
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Requisiti contributivi
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Requisiti anagrafici
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Anzianità di 35 anni
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58 anni
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Requisiti al 31 dicembre 2022
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Requisiti contributivi
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Requisiti anagrafici
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Anzianità di 35 anni
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60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
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Condizioni
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a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.
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Quota “100” - “102” – “103”
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Requisito contributivo
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Requisito anagrafico
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Quota “100” requisiti al
31 dicembre 2021
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minimo 38 anni
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62 anni
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Quota “102” requisiti al
31 dicembre 2022
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minimo 38 anni
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64 anni
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Quota “103” requisiti al
31 dicembre 2023
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minimo 41 anni
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62 anni
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PENSIONE DI VECCHIAIA
Pensione di Vecchiaia:
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Requisiti al 31 agosto 2027 d’ufficio
Requisiti dal 1° settembre 2027 al 31 dicembre 2027 a domanda
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Requisito contributivo
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Età anagrafica
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Minimo 20 anni
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67 anni e 1 mese
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⮚ Pensione di vecchiaia ATTIVITA’ GRAVOSE:
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l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il
biennio 2027-2028 non si applica ai requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia a domanda e alla pensione anticipata nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 187, lettere a) e b) della medesima legge 199/2025
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Requisito contributivo
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Requisito anagrafico
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lavoratori addetti
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Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2027
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A domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2027*
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Ad attività gravose da
almeno sette anni
negli ultimi dieci (lett. a); ad attività faticose e pesanti da almeno sette anni negli ultimi dieci oppure per almeno la metà della vita
lavorativa
complessiva (lett. b)
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Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2027
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A domanda 67 anni al 31 dicembre 2027*
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Ad attività gravose da
almeno sei anni
negli ultimi sette (lett. a)
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TRATTENIMENTO IN SERVIZIO e PART TIME
Il trattenimento in servizio è previsto soltanto nelle seguenti fattispecie:
- in relazione al comma 3 del citato articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione, nel 2027 permarranno in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni e 1 mese di età entro il 31 agosto 2027, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS; Le domande di trattenimento in servizio dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 21 ottobre 2026;
- in relazione all’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri è possibile trattenere in servizio unità di organico, nel 2027 può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre ann il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.
Il personale con 42 anni e 11 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne, maturati al 31 dicembre 2027 e con età anagrafica inferiore ad anni 65 al 31 agosto 2027, ha facoltà di richiedere, con un’unica istanza, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale accesso al trattamento pensionistico. Gli interessati devono indicare nella domanda l’opzione relativa alla conferma o meno delle dimissioni anche in caso di non accoglimento dell’istanza di part-time (superamento del limite di percentuale stabilita o per situazione di esubero nel profilo/classe di concorso a livello provinciale).
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CESSAZIONE E REVOCA
PENSIONAMENTI D’UFFICIO:
non devono presentare domanda di cessazione ma soltanto domanda di liquidazione dell’assegno pensionistico a INPS mediante il sito MYINPS, il Contact Center oppure con l’assistenza di un Patronato. Non è previsto termine perentorio, è onere del dipendente accertarsi di presentare la domanda con congruo anticipo per la corresponsione del primo assegno utile.
PENSIONAMENTI A DOMANDA:
le istanze di cessazione dal servizio e, nel caso di ripensamento da parte degli interessati, la relativa revoca, dovranno essere prodotte entro il 21 ottobre 2026 dal personale delle istituzioni scolastiche (Docenti e ATA) ed entro il 01 marzo 2027 dai Dirigenti scolastici.
Le istanze di pensione anticipata devono essere presentate utilizzando la procedura web POLIS “ISTANZE ON LINE”
La circolare precisa le tipologie di istanze presenti nell’applicativo
La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di sette istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie.
Le istanze possibili sono:
Cessazioni On-Line - Personale Docente ed A.T.A.:
- Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2027 (Art.24, commi 6, 7, 10 e 11 del D.L. 6/12/2011, n.201, convertito in L. 22/12/2011, n.214 - Art.15, D.L. 28/01/2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28/03/2019, n.26 - Art.1, comma 185, della L. 30/12/2025, n.199 - lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose e addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all'art.1, comma 187, lettere a) e b), della legge 199/2025)
- domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti
quota 100: domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da: articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100, maturata entro il 31 dicembre 2021);
quota 102: domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
quota 103: domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da articolo 1, comma 283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (quota 103, maturata entro il 31 dicembre 2023);
pensione anticipata flessibile: domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (pensione anticipata flessibile, con requisiti maturati nell’anno 2024);
pensione anticipata flessibile con requisiti maturati nell’anno 2025: domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti da articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, modificato dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (pensione anticipata flessibile con requisiti maturati nell’anno 2025);
opzione donna: domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) (opzione donna con requisiti al 31/12/2021) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) (opzione donna con requisiti al 31/12/2022) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213) (opzione donna con requisiti al 31/12/2023) OVVERO domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2024 (articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 - articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come modificato dall’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2024, n. 207) (opzione donna con requisiti al 31/12/2024). Con riferimento al perfezionamento del diritto alla pensione anticipata in opzione donna, le condizioni soggettive (caregiver e invalide) devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione.
In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o “pensione anticipata flessibile” o “opzione donna”, queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.
Questo significa che se il dipendente non ha la certezza di maturare i requisiti necessari per accedere alla pensione anticipata ordinaria ed intende eventualmente essere collocato in quiescenza per il raggiungimento dei requisiti di quota 100 o 102 o 103 o “Opzione Donna”) deve presentare su POLIS, sia l’istanza di dimissioni volontarie finalizzata alla pensione anticipata ordinaria che l’istanza finalizzata al collocamento in pensione quota 100 o 102 o 103 o “opzione donna”. Queste ultime verranno prese in considerazione dall’Inps in subordine alla prima istanza
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E SCADENZE
Anche quest’anno si conferma l’utilizzo di Nuova Passweb. I proclami ministeriali di utilizzo di fantomatiche piattaforme interoperabili o comunque diverse appare definitivamente disatteso. La circolare, come ogni anno, precisa che le attività saranno svolte o dagli Ambiti Territoriali o dalle Istituzioni scolastiche, ma tale precisazione passa sempre in sordina. E anzi si puntualizza che le istituzioni scolastiche possono fruire del supporto formativo da parte di INPS (!)
Le istituzioni scolastiche dovranno procedere alla lavorazione delle posizioni assicurative entro il 11 gennaio 2027.
L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato dalle sedi territorialmente competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla/e tipologia/e di pensione indicata/e nelle istanze di cessazione, entro il termine ultimo del 21 aprile 2027.
Solo dopo l’accertamento e la certificazione del diritto al trattamento pensionistico le scuole e/o gli uffici scolastici territoriali potranno inserire il codice di cessazione al SIDI in base all’organizzazione adottata dagli Uffici scolastici regionali. A quel punto sarà possibile elaborare il decreto di progressione di carriera del dipendente per il Visto della competente Ragioneria Territoriale dello Stato e conseguente chiusura della partita di spesa fissa.
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI – Prestazioni di fine servizio/rapporto (TFS/TFR)
La comunicazione dei dati giuridici ed economici ai fini previdenziali (TFS/TFR) è esclusivamente telematica sempre con Passweb. Per quanto riguarda il termine di scadenza della “Comunicazione cessazione TFS” e dell’inserimento ultimo miglio TFR dei contratti a tempo indeterminato da parte delle istituzioni scolastiche, in base ai tempi di liquidazione delle prestazioni, introdotti con la legge del 27 dicembre 2013 n. 147 non è più necessario inviare la comunicazione telematica (U.M. TFS - U.M. TFR) entro i 15 giorni dalla cessazione per pensionamento. Le istituzioni scolastiche dovranno procedere tempestivamente all’invio della “Comunicazione cessazione TFS” o inserimento dell’”Ultimo Miglio TFR”.
La gestione e la comunicazione al MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e degli incarichi per l’insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con il MEF. Per detti contratti la predisposizione e l’invio delle pratiche di TFR verso l’Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF. Per i contratti a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa le scuole dovranno provvedere utilizzando la funzionalità Invio TFR disponibile al percorso SIDI “Retribuzioni e Fisco -> Retribuzioni”
SINTESI E CRONOPROGRAMMA
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Scadenza
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Adempimento / Attività
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Antecedente
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Ricognizione del personale da collocare a riposo d'ufficio (67 anni e 1 mese al 31/08/2027 con 20 anni di contributi).
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Antecedente
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Ricognizione e richiesta definizione pratica all'AT per riscatti, ricongiunzioni e computi “ante subentro”
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21 ottobre 2026
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Termine per la presentazione delle domande di cessazione/revoca su POLIS per Docenti e ATA. Termine per le istanze di trattenimento in servizio.
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11 gennaio 2027
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Termine per le scuole per l'aggiornamento delle posizioni contributive su Nuova Passweb e monitoraggio SIDI.
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28 febbraio 2027
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Emissione dei decreti di collocamento a riposo d'ufficio.
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1° marzo 2027
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Termine per la presentazione delle domande di cessazione su POLIS per i Dirigenti Scolastici.
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21 aprile 2027
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Termine ultimo per l'accertamento del diritto a pensione da parte delle sedi INPS.
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Fase finale
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Convalida cessazioni al SIDI, emissione decreto di progressione di carriera e trasmissione alla RTS per il Visto.
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Lì, 02.10.2026
IL DIRIGENTE NAZIONALE
Alessio Bergamo
QUI il conttibuto professionale