FERIE NON GODUTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DOPO LA CASSAZIONE N. 18590/2026 E IL DECRETO PA

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

Nel giro di quattro mesi la disciplina delle ferie non godute del personale scolastico è stata ridisegnata due volte. Prima la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18590 pubblicata l'8 giugno 2026, ha fissato in via nomofilattica il regime dei docenti a tempo determinato. Poi il legislatore, con l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 (cd. Decreto PA), convertito con modificazioni dalla Legge 5 ottobre 2026, n. 174 (G.U. n. 232 del 6 ottobre 2026), ha riscritto per tutto il pubblico impiego l'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012.

                Il presente contributo esamina i due interventi e il loro coordinamento, e propone indicazioni operative per le istituzioni scolastiche. La conclusione di fondo è che il rischio per le scuole non è più l'erogazione indebita, ma l'impossibilità di provare di aver messo il personale in condizione di fruire delle ferie.

Il diritto alle ferie del personale docente e ATA si colloca in un quadro speciale, giustificato dalle peculiarità organizzative del settore e dalla priorità del diritto allo studio.

  • Contrattazione collettiva. L'art. 13 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 (sottoscritto il 29/11/2007), tuttora vigente con le modifiche dell'art. 38 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, prevede che i docenti fruiscano delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche; durante le lezioni la fruizione è limitata a 6 giornate, subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri (comma 9). Il comma 10 consente il riporto: entro l'anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione, per i docenti; di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo per il personale ATA.
  • Divieto di monetizzazione. L'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (conv. L. 135/2012) imponeva la fruizione obbligatoria di ferie, riposi e permessi e vietava «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi, anche in caso di dimissioni, mobilità, pensionamento o limite di età.
  • Regime speciale dei docenti. L'art. 1, commi 54-56, della L. 228/2012 stabilisce che i docenti fruiscono delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni fissati dai calendari regionali, esclusi quelli destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative. Il comma 55 ammette la monetizzazione per i supplenti brevi e saltuari e per i docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, nei soli limiti della differenza tra i giorni spettanti e quelli in cui è stato consentito fruirne.

La rigidità del divieto è stata progressivamente attenuata dalla giurisprudenza: la Corte costituzionale (sent. n. 95/2016) lo ha letto come presidio contro gli abusi, non come sanzione del lavoratore incolpevole; la Corte di giustizia UE (sentenze Kreuziger e Max-Planck del 2018 e, per il pubblico impiego italiano, sentenza 18 gennaio 2024, C-218/22) ha posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare di aver messo il dipendente in condizione di fruire delle ferie, di averlo invitato anche formalmente e di averlo avvertito della perdita del diritto. La Cassazione ha recepito questi principi per i docenti precari con le sentenze nn. 15415, 16715 e 28587 del 2024.

La sentenza di Cassazione n. 18590/2026

La Sezione Lavoro, decidendo sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dalla Corte d'Appello di Torino (R.G. n. 887/2026; camera di consiglio del 20 maggio 2026, pubblicazione 8 giugno 2026), ha risolto il contrasto tra i giudici di merito divisi tra chi estendeva l'onere di avviso a ogni periodo di sospensione e chi lo limitava al periodo successivo al termine delle lezioni. La Corte ha enunciato due principi di diritto. Il primo è il seguente: «Il comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l'inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative».

Il secondo principio estende «analoga disciplina» alle giornate di riposo di cui alla L. 937/1977, che il docente supplente deve comunque godere entro il termine dell'anno scolastico o dell'ultimo contratto stipulato.

Ne derivano due regimi distinti:

  • Sospensioni delle lezioni durante l'anno (Natale, Pasqua, ponti regionali). I periodi sono predeterminati dai calendari regionali e il docente è posto dalla legge stessa nella condizione di fruire delle ferie. Non serve alcun invito del Dirigente: la mancata fruizione fa venir meno la corrispondente quota di indennità, che spetta solo per l'eventuale differenza tra giorni maturati e giorni di sospensione fruibili.
  • Dal termine delle lezioni al 30 giugno. Il periodo è normalmente impegnato da scrutini, esami e attività valutative, sicché la fruizione non è libera. Resta pieno l'onere informativo del datore: senza un invito formale a fruire dei giorni residui, accompagnato dall'avviso della perdita del diritto, l'indennità è dovuta.

La sentenza bilancia la tutela del lavoratore nei periodi di reale impegno con le esigenze di contenimento della spesa e di programmazione nei periodi di chiusura ordinaria. Riguarda però il solo personale docente a tempo determinato e una disciplina, quella dell'art. 5, comma 8, nella formulazione allora vigente, che pochi mesi dopo è stata riscritta.

La riforma del Decreto PA

                L'art. 1, comma 1, del D.L. 144/2026 che ha modificato art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, sopprime le parole «in nessun caso» e sostituisce la disciplina delle cessazioni. Il nuovo testo stabilisce che: «il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria, solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro».

Il legislatore codifica così i principi della CGUE (C-218/22). Le regole sono quattro:

  1. Garanzia organizzativa: il datore di lavoro deve assicurare, con i propri poteri organizzativi, la possibilità di fruire pienamente delle ferie.
  2. Monetizzazione solo alla cessazione: in costanza di rapporto le ferie restano irrinunciabili e non monetizzabili.
  3. Invito formale e tempestivo: con l'avviso che le ferie non fruite andranno perse al termine del periodo di riferimento o di riporto.
  4. Rinuncia consapevole provata dal datore: solo la scelta consapevole del lavoratore esclude l'indennità, e la prova spetta all'amministrazione.

Ai fini della norma, il «datore di lavoro» è nella scuola il dirigente scolastico o funzionario titolare di elevata qualificazione, se delegato, responsabile dell'autorizzazione o del diniego delle ferie. Resta ferma la previsione per cui l'erogazione indebita comporta il recupero delle somme e la responsabilità disciplinare e amministrativa del dirigente.

                L'art. 1, comma 2, applica la nuova disciplina alle ferie maturate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 7 ottobre 2026 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U., secondo la formula ordinaria delle leggi di conversione.[1]

Poiché le ferie del personale scolastico maturano per anno scolastico, per l'a.s. 2026/2027 convivono una quota maturata prima (settembre – 6 ottobre) e una maturata dopo. In attesa di indicazioni del Ministero, la soluzione prudente è applicare gli adempimenti procedurali all'intero monte ferie dell'anno. La L. 174/2026 è stata pubblicata nella G.U. n. 232 del 6 ottobre 2026 ed è entrata in vigore il 7 ottobre 2026,. Ne derivano due regimi:

  • Ferie maturate dal 7 ottobre 2026: si applica la nuova disciplina.
  • Ferie maturate fino al 6 ottobre 2026, compreso il periodo dall’8 agosto: resta il regime previgente, come interpretato dalla CGUE e dalla Cassazione.

Per i residui pregressi non torna un divieto assoluto: continuano ad applicarsi l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali UE e la giurisprudenza richiamata, inclusa la sentenza n. 18590/2026. Il risultato pratico non cambia: senza prova dell'invito e della concreta possibilità di fruizione, l'indennità è dovuta.

Il coordinamento tra sentenza e nuova norma, il nodo interpretativo è stabilire se, per le ferie maturate dal 7 ottobre 2026, la distinzione tracciata dalla Cassazione resti valida.

Depone per la sopravvivenza del regime speciale il fatto che il D.L. 144/2026 non abroga né modifica l'art. 1, commi 54-56, della L. 228/2012: la norma speciale sui docenti continua a collocare ex lege le ferie nei giorni di sospensione, e la sentenza n. 18590/2026 ne fornisce l'interpretazione autentica in sede nomofilattica, ovvero garantire l'uniforme interpretazione e l'applicazione della legge.

Depone in senso contrario la formulazione generale del nuovo obbligo: il datore «invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali», senza distinguere tra comparti o periodi. Un giudice potrebbe ritenere che, dopo la riforma, l'invito sia dovuto per tutte le ferie, comprese quelle collocabili nelle sospensioni.

                Sul piano operativo il contrasto si supera con una soluzione prudenziale: un unico invito formale a inizio anno scolastico, rivolto a tutto il personale, che richiami espressamente anche i periodi di sospensione delle lezioni, affiancato da un secondo invito individuale per il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno. In questo modo la scuola è coperta qualunque lettura prevalga.

Per il personale ATA, estraneo al regime speciale della L. 228/2012 e alla sentenza, la nuova norma si applica integralmente: il periodo di riporto è quello contrattuale (di norma entro aprile dell'anno successivo) e l'invito deve intervenire in tempo utile rispetto a tale scadenza.

Il ruolo del Dirigente Scolastico è centrale, in quanto titolare del potere di concedere o negare le ferie al personale docente e ATA. Il DSGA concorre per il personale ATA, attraverso il piano ferie inserito nel piano delle attività e la tenuta della situazione dei residui, ma la titolarità dell'invito e l'onere della prova restano in capo al DS.

Tabella sinottica

Periodo / fattispecie

Avviso del DS secondo Cass. 18590/2026

Adempimento consigliato dopo il D.L. 144/2026

Monetizzazione

Docenti supplenti – sospensioni delle lezioni durante l'anno (Natale, Pasqua, ponti regionali)

Non necessario: le ferie si fruiscono ex lege

Invito generale a inizio anno, che richiami anche questi periodi

Solo per la differenza tra giorni maturati e giorni di sospensione fruibili (art. 1, c. 55, L. 228/2012)

Docenti supplenti – dal termine delle lezioni al 30 giugno

Necessario: informativa accurata e tempestiva

Invito formale scritto e individuale, con indicazione dei giorni liberi e avviso di perdita

Dovuta se la scuola non prova l'avviso

Giornate di riposo L. 937/1977 (supplenti)

Stesso regime delle ferie

Inclusione nell'invito, con fruizione entro il termine del contratto

Nei soli limiti previsti per le ferie

Docenti di ruolo

Regime contrattuale (art. 13 CCNL 2006/2009)

Invito formale annuale; piano per i residui riportati all'a.s. successivo

Solo alla cessazione e in assenza di rinuncia consapevole provata

Personale ATA (ruolo e tempo determinato)

Non oggetto della sentenza

Piano ferie, invito formale, dinieghi motivati, monitoraggio dei residui entro aprile

Solo alla cessazione e in assenza di rinuncia consapevole provata

Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche

  • Invito generale a inizio anno a tutto il personale docente e ATA: periodi utilizzabili, termine di fruizione e di riporto, avviso espresso che le ferie non fruite andranno perse e non saranno monetizzate.
  • Invito specifico per i docenti tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con i giorni liberi da scrutini, esami e attività valutative, inviato con anticipo tale da consentirne davvero la fruizione.
  • Piano ferie ATA predisposto dal DSGA nel piano delle attività, con monitoraggio periodico dei residui e ripianificazione documentata dei rinvii.
  • Dinieghi motivati per iscritto, con indicazione di un periodo alternativo.
  • Invito individuale e quantificato per il personale prossimo alla cessazione (pensionamento, scadenza del contratto a tempo determinato), con congruo anticipo.
  • Conservazione nel fascicolo di inviti, ricevute di notifica, richieste, autorizzazioni e risposte del dipendente: è la catena documentale che costituisce la prova.
  • Verifica finale prima della cessazione, distinguendo le ferie non fruite per scelta consapevole da quelle non fruite per cause non imputabili (malattia, esigenze di servizio, decesso), per le quali l'indennità è dovuta.

Un invito generico e tardivo non basta: deve essere individuale, tempestivo e accompagnato da una reale possibilità di assentarsi. Restano auspicabili indicazioni del Ministero sul calcolo della decorrenza per l'a.s. 2026/2027, sul coordinamento con la L. 228/2012 e sulle voci retributive da includere nell'indennità sostitutiva.

In conclusione, si conviene che la sentenza n. 18590/2026 e il Decreto PA convergono su un punto: la perdita delle ferie e dell'indennità non può essere l'effetto automatico di un termine scaduto, ma deve essere l'esito dimostrabile di un procedimento in cui l'amministrazione ha organizzato il servizio, ha informato il lavoratore e gli ha offerto una possibilità concreta di riposo. Per le segreterie scolastiche ciò si traduce in un onere documentale preciso, la cui omissione ha un costo per l'erario e una potenziale ricaduta di responsabilità per chi era tenuto a organizzare la fruizione.

 

Riferimenti Normativi e giurisprudenziali

  • Cass. civ., Sez. Lav., 8 giugno 2026, n. 18590 (rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., Corte d'Appello di Torino).
  • D.L. 7 agosto 2026, n. 144, art. 1, commi 1-2, conv. con modif. dalla L. 5 ottobre 2026, n. 174 (G.U. n. 232 del 6/10/2026).
  • Art. 5, comma 8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. L. 7 agosto 2012, n. 135.
  • Art. 1, commi 54-56, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
  • Art. 13 CCNL Comparto Scuola 29/11/2007; art. 38 CCNL Istruzione e Ricerca 18/01/2024.
  • Corte cost. n. 95/2016; CGUE 6/11/2018, C-619/16 (Kreuziger) e C-684/16 (Max-Planck); CGUE 18/01/2024, C-218/22.
  • Cass. nn. 15415/2024, 16715/2024, 28587/2024

 

Lì, 14/10/2026

IL VICE-PRESIDENTE VICARIO

Sabato Simonetti



[1] L'art. 1, comma 2, applica la nuova disciplina alle ferie maturate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, cioè dal 7 ottobre 2026 (giorno successivo alla pubblicazione in G.U., secondo la formula ordinaria delle leggi di conversione Il D.L. 144/2026 è in vigore dall’8 agosto 2026. È però lo stesso art. 1, comma 2, a rinviare l’applicazione della nuova disciplina «si applica con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Il comma 2 rinvia quindi alla legge di conversione

 

 


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 14/10/2026
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 14/10/2026
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