MESSAGGIO INPS 3267 - AGGIORNAMENTO DEL TRACCIATO UNIEMENS/LISTAPOSPA

Le nuove regole del Messaggio INPS n. 3267/2026 riguardano anche il flusso UNIEMENS/ListaPosPA utilizzato per la Gestione Dipendenti Pubblici. Le istituzioni scolastiche non sono escluse dall'ambito applicativo della norma; tuttavia l'obbligo di valorizzare i nuovi dati sussiste soltanto quando devono essere denunciati periodi di assenza per permessi o congedi interessati dalla disciplina. Se la Scuola comunica esclusivamente un compenso per attività aggiuntive effettivamente svolte da un supplente e non vi sono eventi di assenza da dichiarare, i nuovi elementi informativi relativi ai permessi e congedi non trovano applicazione.

L'articolo 1, comma 724, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) dispone che: "Al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei congedi straordinari di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 151/2001, nonché di quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge n. 81/2017, spettanti ai lavoratori pubblici e privati, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sono tenute a inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili.

Le nuove regole si applicano esclusivamente al quadro ListaPosPA (per la Gestione Dipendenti Pubblici). I motivi per cui le Scuole non sono di fatto interessate da questo nuovo adempimento sono due:

1)    Destinazione del flusso: La denuncia per le attività aggiuntive svolte dai supplenti (pagate con i fondi del bilancio scolastico) viene inviata tramite il flusso UNIEMENS Ordinario (Gestione Corrente) e non tramite la ListaPosPA, che è invece gestita a monte dal MEF/NoiPA per gli stipendi principali.

2)    Natura della comunicazione: Se la scuola dichiara solo un compenso per un'attività aggiuntiva effettivamente svolta dal supplente, non c'è alcuna assenza da segnalare. Di conseguenza, i campi relativi ai nuovi codici di congedo rimarranno vuoti.

In sostanza, la disposizione non riguarda la normale comunicazione di compensi per attività aggiuntive o prestazioni effettivamente rese dal personale, ma esclusivamente la denuncia degli eventi di assenza espressamente individuati dalla norma.

Lì, 20.10.2026

L’ESTENSORE – DIRIGENTE TERRITORIALE

IL PRESIDENTE

Stefano Biccari

Giorgio Germani


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il documento ANQUAP
   Documento allegato ... QUI il messaggio INPS 3267 del 14/10/2026


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 20/10/2026
Sottocategoria: Previdenza Ultima modifica: 20/10/2026
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