Le nuove regole del Messaggio INPS n. 3267/2026 riguardano anche il flusso UNIEMENS/ListaPosPA utilizzato per la Gestione Dipendenti Pubblici. Le istituzioni scolastiche non sono escluse dall'ambito applicativo della norma; tuttavia l'obbligo di valorizzare i nuovi dati sussiste soltanto quando devono essere denunciati periodi di assenza per permessi o congedi interessati dalla disciplina. Se la Scuola comunica esclusivamente un compenso per attività aggiuntive effettivamente svolte da un supplente e non vi sono eventi di assenza da dichiarare, i nuovi elementi informativi relativi ai permessi e congedi non trovano applicazione.
L'articolo 1, comma 724, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) dispone che: "Al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei congedi straordinari di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 151/2001, nonché di quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge n. 81/2017, spettanti ai lavoratori pubblici e privati, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sono tenute a inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili.
Le nuove regole si applicano esclusivamente al quadro ListaPosPA (per la Gestione Dipendenti Pubblici). I motivi per cui le Scuole non sono di fatto interessate da questo nuovo adempimento sono due:
1) Destinazione del flusso: La denuncia per le attività aggiuntive svolte dai supplenti (pagate con i fondi del bilancio scolastico) viene inviata tramite il flusso UNIEMENS Ordinario (Gestione Corrente) e non tramite la ListaPosPA, che è invece gestita a monte dal MEF/NoiPA per gli stipendi principali.
2) Natura della comunicazione: Se la scuola dichiara solo un compenso per un'attività aggiuntiva effettivamente svolta dal supplente, non c'è alcuna assenza da segnalare. Di conseguenza, i campi relativi ai nuovi codici di congedo rimarranno vuoti.
In sostanza, la disposizione non riguarda la normale comunicazione di compensi per attività aggiuntive o prestazioni effettivamente rese dal personale, ma esclusivamente la denuncia degli eventi di assenza espressamente individuati dalla norma.
Lì, 20.10.2026
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L’ESTENSORE – DIRIGENTE TERRITORIALE
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IL PRESIDENTE
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Stefano Biccari
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Giorgio Germani
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