DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2027-2029

Le misure per la scuola e per i lavoratori della pubblica amministrazione alla luce della Relazione tecnica

Il disegno di legge di bilancio per il triennio 2027-2029, nel testo del 30 ottobre 2026, contiene numerose disposizioni che riguardano la scuola e, più in generale, il personale delle pubbliche amministrazioni. La presente nota le esamina in modo ordinato, indicando per ciascuna l'articolo di riferimento e integrando il dato normativo con quanto emerge dalla Relazione tecnica, che ne illustra la portata, la platea e gli effetti finanziari. Va premesso che si tratta di un testo non ancora definitivo, che potrà subire modifiche prima della presentazione alle Camere e nel corso dell'esame parlamentare.

 

Parte prima – Le misure per la scuola

1.     Un nuovo taglio agli organici di docenti e ATA

La disposizione di maggiore impatto per le istituzioni scolastiche è contenuta nell'art. 66, comma 5. La norma interviene sull'art. 1, comma 828, della legge n. 207 del 2024, che aveva già ridotto l'organico dell'autonomia di 5.660 posti docenti e le dotazioni del personale ATA di 2.174 posti. A queste riduzioni se ne aggiungono ora altre: dall'anno scolastico 2027/2028 l'organico dell'autonomia perde ulteriori 4.925 posti e le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ulteriori 2.049 posti.

La Relazione tecnica colloca questo intervento nel quadro più ampio della riduzione del turnover del 25% che il DDL impone, per il 2027, a tutte le amministrazioni pubbliche. Il taglio degli organici è dunque il modo in cui la scuola partecipa a quella stretta, e il suo peso è rilevante: il risparmio attribuito al settore scolastico è di 83,9 milioni di euro nel 2027 e di 251,7 milioni l'anno a decorrere dal 2028, la voce più consistente dopo quella dei ministeri, su un risparmio complessivo di 260,2 milioni nel primo anno e di 431,3 milioni a regime. La Relazione chiarisce inoltre che la contestuale modifica del comma 829 della stessa legge n. 207 del 2024 non riguarda la scuola, ma le Autorità indipendenti.

Per i DSGA, oggi Funzionari EQ, e per gli uffici di segreteria si tratta della novità più delicata, perché la riduzione dei posti ATA si somma a quella già operativa dal 2026/2027. La concreta ripartizione dei tagli tra profili professionali e ordini di scuola sarà definita in sede di determinazione degli organici.

2.     La riduzione delle dotazioni del Ministero dell'istruzione e del merito

L'art. 135, comma 2, insieme all'Allegato 7, riduce le dotazioni finanziarie dei Ministeri come contributo agli obiettivi del Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Per il Ministero dell'istruzione e del merito la riduzione ammonta a circa 6,46 milioni di euro nel 2027, 8,25 milioni nel 2028 e 25,85 milioni l'anno a decorrere dal 2029. La tabella che segue riporta la ripartizione per programma, con gli importi in euro indicati nell'Allegato:

 

Programma

2027

2028

dal 2029

Totale Ministero dell'istruzione e del merito

6.460.277

8.252.800

25.846.928

1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione

2.661.679

2.564.146

2.568.810

1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e diritto allo studio

1.158.802

1.173.481

1.173.873

1.3 Istituzioni scolastiche non statali

13.918

13.918

13.918

1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale

25.121

25.121

24.671

1.5 Politiche in ambito territoriale in materia di istruzione

238.862

261.478

333.033

1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico

2.067.679

3.968.215

21.504.308

1.9 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole

6.840

7.832

7.832

4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

287.376

238.609

220.483

Come si vede, il taglio si concentra in larghissima parte sul programma 1.8, «Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico», che a regime perde oltre 21,5 milioni di euro l'anno. La Relazione tecnica precisa comunque che la ripartizione non è rigida: con decreto del Ministro dell'economia le riduzioni possono essere rimodulate anche tra programmi diversi dello stesso Ministero, purché resti invariato il risparmio complessivo.

3.     I libri di testo in versione digitale stampabile

L'art. 105 introduce un obbligo nuovo a carico degli editori: rendere disponibile, per i libri di testo scolastici e universitari, una versione digitale stampabile a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto a quella cartacea. Chi acquista la versione digitale potrà realizzarne a proprie spese una sola copia cartacea completa, destinata all'uso personale e di studio, anche rivolgendosi a una copisteria, mentre resta vietata ogni ulteriore copia e ogni diffusione del file. Le istituzioni scolastiche non potranno procedere a nuove adozioni di libri che non rispettino queste regole. Gli aspetti attuativi saranno definiti con un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università, da adottare entro sessanta giorni, e le nuove disposizioni si applicheranno ai libri posti in commercio o adottati a partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del decreto.

Sul piano organizzativo, la Relazione tecnica offre un chiarimento importante per le segreterie: le funzioni di stampa unica e di ripristino dell'autorizzazione sono interamente a carico degli editori e delle piattaforme. Alle scuole non vengono richiesti nuovi sistemi di autenticazione, gestione di licenze, registri delle stampe, banche dati o collegamenti con le piattaforme editoriali, né l'acquisto di dispositivi o materiali; le verifiche avverranno con gli strumenti già utilizzati per la gestione dei materiali didattici.

4.     L'efficientamento energetico degli edifici scolastici

L'art. 80 finanzia, tramite il GSE, interventi di riqualificazione energetica su edifici e impianti pubblici, con contributi che coprono integralmente la spesa a condizione che l'intervento riduca di almeno il 30% il fabbisogno di energia primaria dell'edificio. Agli edifici scolastici pubblici sono destinati 150 milioni di euro nel 2028 e 250 milioni in ciascuno degli anni 2029 e 2030, per un totale di 650 milioni nel triennio. Come evidenzia la Relazione tecnica, si tratta della quota più consistente di uno stanziamento complessivo di 1.600 milioni, che comprende anche ospedali, università, istituzioni AFAM, enti di ricerca e impianti sportivi. Criteri di assegnazione e requisiti tecnici saranno stabiliti con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5.     Il fondo per la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici

L'art. 116 interviene sul fondo per la mitigazione del rischio sismico degli edifici pubblici, riducendone la dotazione da 60 a 30 milioni di euro annui per il 2027 e il 2028 ed estendendolo al 2029 e al 2030 con lo stesso importo. La Relazione tecnica conferma che non si tratta di nuove risorse, ma di una diversa distribuzione nel tempo di quelle già autorizzate: le somme disponibili per i prossimi due anni, quindi, si dimezzano. Il decreto attuativo dovrà essere aggiornato entro il 31 marzo 2027.

6.     Il buono scuola, la povertà educativa e gli ITS Academy

L'art. 104 proroga al 2027 il buono scuola introdotto dalla legge di bilancio 2026. Secondo la Relazione tecnica, il contributo arriva fino a 1.500 euro per ciascuno studente iscritto a una scuola paritaria secondaria di primo grado o al primo biennio di una paritaria di secondo grado, con importi decrescenti al crescere dell'ISEE e nel limite complessivo di 20 milioni di euro.

L'art. 106 proroga al 2028 e al 2029 il credito d'imposta del 75% riconosciuto alle fondazioni di origine bancaria che finanziano il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con una spesa di 6 milioni di euro per ciascun anno. Dalle tabelle dei rifinanziamenti emerge inoltre uno stanziamento di 10 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 2027, in favore degli ITS Academy.

7.     Le disposizioni contabili sul bilancio del Ministero

Infine, l'art. 144 prevede che le somme restituite dagli enti locali per revoche o rinunce a finanziamenti di edilizia scolastica tornino al Fondo unico per l'edilizia scolastica, e autorizza il Ministro a effettuare variazioni compensative tra i capitoli destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

 

Parte seconda – Le misure per i dipendenti pubblici, compreso il personale della scuola

1.     La tassazione agevolata del trattamento accessorio

L'art. 65 introduce, per il solo anno 2027, un'imposta sostitutiva del 15% sui compensi per il trattamento economico accessorio, comprese le indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni, sia contrattualizzato sia in regime di diritto pubblico. Il beneficio riguarda quindi anche docenti, personale ATA e DSGA/Funzionari EQ, a condizione che il reddito da lavoro dipendente percepito nel 2026 non superi 50.000 euro. L'imposta sostitutiva, che prende il posto dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, si applica entro un limite di 800 euro di compensi, salvo rinuncia scritta del lavoratore. Sono esclusi i comparti delle Forze di polizia e delle Forze armate, che godono di altre agevolazioni.

La Relazione tecnica stima una platea di circa 3 milioni di dipendenti pubblici e un costo per l'erario di 358,5 milioni di euro nel 2027, a cui si aggiungono 60,2 milioni nel 2028 per effetto delle addizionali. Il vantaggio per il singolo lavoratore corrisponde alla differenza tra la propria aliquota marginale, maggiorata delle addizionali, e il 15%, applicata a un massimo di 800 euro. Per la scuola resta da chiarire quali voci rientrino concretamente nel beneficio: oltre ai compensi a carico del FIS e del MOF, il riferimento alle indennità fisse e continuative potrebbe ricomprendere l'indennità di direzione e, forse, la RPD e il CIA. Su questo punto occorrerà attendere le istruzioni applicative.

2.     La stretta sul turnover

L'art. 66 riduce per il 2027 le facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche. Ministeri, Presidenza del Consiglio, agenzie ed enti pubblici non economici potranno assumere a tempo indeterminato solo nel limite del 75% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, con ritorno al 100% dal 2028; analoghe riduzioni sono previste per le università (ricercatori esclusi), gli enti di ricerca, le istituzioni AFAM, le Autorità indipendenti e gli altri enti pubblici. Per la scuola, come si è visto, la stretta si traduce nel taglio degli organici.

I risparmi così ottenuti devono essere versati al bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ogni anno, e le amministrazioni sono tenute ad adeguare la propria dotazione organica nei piani triennali dei fabbisogni. La norma consente comunque di sostituire, nello stesso esercizio, il personale collocato a riposo per limiti di età, e permette ai soli ministeri di utilizzare i fondi per il trattamento accessorio anche per una copertura sanitaria integrativa dei dipendenti, secondo criteri definiti dalla contrattazione integrativa.

3.     Tempi più rapidi per il pagamento di TFS e TFR

Con l'art. 50 prosegue il percorso, avviato dalla legge di bilancio 2026, di superamento dei meccanismi che ritardano la liquidazione dei trattamenti di fine servizio. La misura riguarda i dipendenti pubblici che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e cessano dal servizio per raggiunti limiti di età. Per chi matura i requisiti nel 2027 il differimento della prima rata è già sceso a nove mesi; il DDL lo riduce a sei mesi per i requisiti maturati nel 2028 e a tre mesi per quelli maturati nel 2029, mentre dal 2030 non vi sarà più alcun differimento. In parallelo, l'importo massimo della prima rata, oggi pari a 50.000 euro, salirà progressivamente a 60.000 euro per i requisiti maturati nel 2031, fino a 90.000 euro nel 2034; dal 2035 il trattamento non sarà più frazionato in rate annuali.

La Relazione tecnica spiega che l'intervento risponde al monito della Corte costituzionale, contenuto nella sentenza n. 130 del 2023 e ribadito nell'ordinanza n. 25 del 2026, e precisa che la disciplina si applica all'indennità di buonuscita, all'indennità premio di servizio, al TFR e a ogni altra indennità equipollente. Le stime tengono conto in modo specifico del settore scolastico e delle sue regole di accesso alla pensione, e il maggior onere per lo Stato è valutato in 337 milioni di euro nel 2028, 701 milioni nel 2029 e 1.142 milioni nel 2030.

4.     L'IRAP sugli incentivi per le funzioni tecniche

L'art. 68 detta una norma di interpretazione autentica: le risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall'art. 45 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e in precedenza dall'art. 113 del D.Lgs.

n. 50 del 2016, si intendono comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione e dell'IRAP. La Relazione tecnica spiega che la norma mira a superare indirizzi interpretativi contrastanti. Per le scuole, che operano come stazioni appaltanti e riconoscono incentivi al RUP e al DSGA, ne deriva che l'IRAP dovrà essere calcolata all'interno del fondo incentivi e non in aggiunta ad esso. Sono comunque fatti salvi gli effetti già prodotti, e le somme erogate in passato non saranno recuperate.

5.     Le aliquote IRPEF per il 2027

L'art. 9 ridisegna per il 2027 gli scaglioni IRPEF, prevedendo un'aliquota del 23% fino a 28.000 euro, del 33% tra 28.000 e 55.000 euro e del 43% oltre i 55.000 euro.

6.     Le misure per la famiglia

L'art. 57 riconosce alle lavoratrici madri, comprese le dipendenti pubbliche, con almeno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro, una somma di 100 euro mensili esente da imposte e contributi. L'art. 59 potenzia invece il congedo parentale: per chi termina il congedo di maternità o di paternità dal 1° gennaio 2027, i mesi indennizzati all'80% della retribuzione entro il sesto anno di vita del bambino salgono dagli attuali tre a quattro, che diventano cinque per il secondo figlio e sei dal terzo figlio in poi.

Su questo punto la Relazione tecnica contiene un'affermazione che merita attenzione: per il personale scolastico la misura non comporterebbe costi di sostituzione, perché il congedo può essere frazionato, per i primi sette giorni di assenza di assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici non si nominano supplenti brevi, e il dirigente scolastico può coprire le assenze dei docenti fino a dieci giorni con il personale dell'organico dell'autonomia. In concreto, dunque, le assenze brevi continueranno a gravare sull'organizzazione interna delle scuole.

7.     Le agevolazioni riservate al settore privato

Per completezza va segnalato che due misure fiscali del DDL non si applicano ai dipendenti pubblici: l'imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali (art. 6) e quella del 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni (art. 7) sono riservate al solo settore privato.

 

Considerazioni conclusive

Dalla lettura congiunta del DDL e della Relazione tecnica emerge un dato di particolare rilievo: non sono previste nuove risorse per il rinnovo dei contratti collettivi del triennio 2028-2030. Le previsioni di spesa per il personale includono soltanto l'indennità di vacanza contrattuale, mentre l'art. 156, comma 4, si limita ad autorizzare le ordinarie variazioni di bilancio per i contratti già sottoscritti.

Nel complesso, per la scuola la manovra affianca ad alcune misure favorevoli, come la tassazione agevolata dell'accessorio, l'accelerazione dei pagamenti di TFS e TFR e le risorse per l'efficientamento energetico degli edifici, un nuovo e significativo taglio degli organici di docenti e ATA. Trattandosi di un testo ancora in bozza, sarà necessario verificarne l'evoluzione nel corso dell'esame parlamentare.

Lì, 02.11.2026

D’INTESA CON IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE UFFICIO ASSISTENZA LEGALE E DEL CONTENZIOSO

Sabato Simonetti


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 02/11/2026
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 02/11/2026
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