SENTENZA CORTE DEI CONTI REGIONE PUGLIA SU CONTI GIUDIZIALI DIRETTORI SGA

COMUNICATO

La Corte dei Conti Regione Puglia ha esaminato i conti giudiziali che il DSGA di una istituzione scolastica della Puglia aveva presentato come consegnatario dei beni per gli esercizi 2023 e 2024, e li ha dichiarati improcedibili per difetto di giurisdizione.

La motivazione parte dall'art. 30 del D.I. 129/2018 e dalla distinzione fissata dal D.P.R. 254/2002. Il consegnatario per debito di custodia gestisce un vero magazzino, con scorte destinate a rifornire altre articolazioni, carichi, scarichi e obbligo di restituzione: è agente contabile e deve rendere il conto. Il consegnatario per debito di vigilanza sorveglia soltanto il corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori: è un agente amministrativo e il conto non lo rende. Nel caso esaminato il conto riguardava l'intero inventario della scuola, cioè arredi, attrezzature e dotazioni informatiche in uso continuativo nelle aule e negli uffici. Su questi beni il DSGA ha un mero debito di vigilanza, quindi è esonerato dal conto. Restano fermi la rendicontazione amministrativa e l'eventuale responsabilità per danno erariale.

La sentenza conferma la linea che ANQUAP sosteneva già dall'autunno 2025, dopo la nota dell'USR Lazio del 14 maggio 2025 che chiedeva a tutti i DSGA i conti Mod. 23 e Mod. 24: il 2 settembre 2025: ANQUAP pone un quesito alle Sezioni di Lazio e Lombardia. Sostiene che il DSGA ha debito di custodia solo sui beni non ancora assegnati, mentre sui beni distribuiti ad aule, laboratori e uffici ha soltanto un debito di vigilanza.

Risposte: il Lazio conferma l'obbligo indicato dalla Procura; la Lombardia chiarisce invece che l'obbligo dipende dall'esistenza di un fondo economale o di beni in magazzino.

Il 15 ottobre 2025: ANQUAP riassume la propria posizione nelle indicazioni operative: Mod. 23 solo se fondo economale attivo, Mod. 24 solo se beni in custodia (non per mero debito di vigilanza).

La pronuncia pugliese dà quindi ragione all'impostazione dell'associazione, e arriva proprio da una delle Sezioni che in un primo momento avevano richiamato le scuole all'obbligo. 

 

Lì, 04.11.2026

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il comunicato ANQUAP
   Documento allegato ... QUI la sentenza CC Puglia


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 04/11/2026
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 04/11/2026
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