MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLE DEROGHE RIGUARDANTI L'ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (C.D SESTA SALVAGUARDIA)

Contributo professionale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare 27 del 7.11.2014 con la quale si dettano le norme applicative della legge 10 ottobre 2014, n. 147.  Tale legge che reca “modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico” (c.d sesta salvaguardia)  all’art. 2 prevede le condizioni necessarie affinché a determinate categorie di lavoratori, che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31.12.2011, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti prima dell’entrate in vigore della “legge Fornero”.

Il personale scolastico rientra  tra la casistica di cui alla lettera d) dell’art. 2 c. 1 della citata legge.

In pratica come è successo per “l’ondata di salvaguardati” precedenti possono RICHIEDERE di cessare dal servizio coloro che nel corso dell’anno 2011 hanno chiesto ed ottenuto dei congedi ai sensi dell’art. 42 c. 5 del D. Lgs. 151/2001 (permessi fino ad un biennio per assistenza familiare con handicap) o ai sensi dell’art. 33 c. 3 della L.104/92 (permessi mensili per assistenza familiari con handicap grave).  A questi lavoratori è anche richiesto il possesso di requisiti anagrafici e contributivi, secondo la normativa previgente la L. 214/2011 (c.d. legge Fornero), tali da comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6.1.2016 (quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 6.12.2011). In ogni caso, la prima decorrenza utile di pensione non può essere anteriore ala data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 2 stabilisce un contingente di 1800 unità di personale da “salvaguardare”.

I lavoratori interessati sono sia quelli del settore privato che pubblico compresi quindi anche quelli del settore scuola.

In sintesi il personale scolastico può produrre istanza di collocamento a riposo se riesce a soddisfare queste 2 condizioni :

  1. che nel corso del 2011 abbia usufruito dei congedi per la L. 104/92 o  del D. Lgs. 151/2001 (ininfluenti i limiti temporali dei congedi, al limite basta un solo giorno di congedo)
  2. possa vantare entro il 31.12.2014* i requisiti anagrafici e contributivi utili ad accedere al trattamento pensionistico (quelli pre legge Fornero) ovverossia
  • quota 97  e 3 cioè 61 anni e 3 mesi di età congiunti a 36 anni di anzianità contributiva oppure  62 anni e 3 mesi di età congiunti a 35 anni di anzianità contributiva
  • anni 40 di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica
  • una età anagrafica di anni 65 per gli uomini e 61 per le donne con almeno 20 anni di contribuzione
  • opzione sistema contributo per le donne con un’età di anni 57 ed una anzianità di anni 35 /senza arrotondamenti).

Ovviamente poi per accedere al trattamento pensionistico dovrà rientrare tra i 1800 lavoratori salvaguardati.

*A giudizio dell’Ufficio scrivente essendo in vigore  , prima che producesse i suoi effetti il D.L. 201/2011, l’art. 1 c. 21 del  D.L. n. 138 del 13.8.2011 convertito  con modificazioni nella L. 148  del 14.09.2011, con il quale è stata introdotta anche per il personale del comparto scuola la c.d. “finestra mobile”, ovverossia lo slittamento di un anno nell’accesso al trattamento pensionistico, l’unica ed ultima “finestra” utile per il personale scolastico è la maturazione dei requisiti entro il 31.12.2014 con accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 1.9.2015. Ciò in quanto una eventuale maturazione dei requisiti pre-Fornero entro il 31.12.2015 comporterebbe l’accesso al trattamento pensionistico dal 1.9.2016 ben oltre il tempo concesso dalla L. 147/2014 che ribadiamo è il 6 gennaio 2016.

La circolare n. 27 del 27.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fa presente che le istanze da parte degli interessati devono essere presentate entro il 05 gennaio 2015. Le stesse istanze possono essere trasmesse dagli stessi interessati o da soggetti abilitati (patronati, consulenti del lavoro ecc.) direttamente alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro attraverso posta elettronica certificata ( ad esempio per Roma DPLRoma@mailcert.lavoro.gov.it ) o all’indirizzo di posta elettronica dedicato (ad esempio sempre per Roma DTLRm.Salvaguardati@lavoro.gov.it ) o in via alternativa mediante raccomandata A/R.

Esiste apposito modello di domanda che viene allegato al presente contributo. La domanda dovrà essere corredata da copia di documento di identità  e di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (anch’essa allegata al presente contributo).

La DTL competente a ricevere le domande è quella individuata in base alla residenza del richiedente. La stessa DTL provvederà a nominare una commissione, composta anche da un funzionario dell’INPS, che valuterà le domande.

Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il 4 febbraio 2015.

In caso di non accoglimento dell’istanza la DTL dovrà dare apposita motivazione.  Il soggetto a cui è stato comunicato il rigetto dell’istanza ha tempo 30 giorni dal ricevimento della stesso per proporre ricorso in via amministrativa alla stessa DTL per un riesame dell’istanza presentata.

Ci si augura vivamente che in questa occasione non si ripeta quando successo nella precedente  “ondata di salvaguardati” con ritardi inammissibili nella comunicazione dell’accoglimento delle istanze dei lavoratori.

 

Lì. 17.11.2014

IL RESPONSABILE UFFICIO PREVIDENZA

Stefano Giorgini


QUI il contributo professionale

QUI la dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera d

QUI il Modulo Istanza Salvaguardati

 

 



 
Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 17/11/2014
Sottocategoria: Previdenza Ultima modifica: 17/11/2014
Permalink: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLE DEROGHE RIGUARDANTI L'ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (C.D SESTA SALVAGUARDIA) Tag: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REQUISITI PER LA FRUIZIONE DELLE DEROGHE RIGUARDANTI L'ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (C.D SESTA SALVAGUARDIA)
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