COORDINAMENTO PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI D.S.G.A
DELLA REGIONE ABRUZZO
coordinamento.dsga@tiscali.it
AL DIRETTORE GENERALE
DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL’ABRUZZO
DOTT. ERNESTO PELLECCHIA
L’AQUILA
e, p.c. AL MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Direzione Generale del personale
ROMA
e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DEL CONTROLLO
DELLA CORTE DEI CONTI DELL’ABRUZZO
DOTT.SSA MARIA GIOVANNA GIORDANO
L’AQUILA
e, p.c. ALLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLE PROVINCE
di L’AQUILA, CHIETI, PESCARA E TERAMO
e, p.c. AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELLA REGIONE
ABRUZZO
e, p.c. AI SEGRETARI REGIONALI DEI SINDACATI DEL COMPARTO SCUOLA
DELL’ABRUZZO
Con riferimento alle note n. 965 del 17/02/2015 e n. 1201 del 26/02/2015 con le quali la S.V. ha invitato i Dirigenti Scolastici della regione Abruzzo a non emettere provvedimenti in esecuzione della Delibera n. 1/2015 della sezione del Controllo della Corte dei Conti per l’Abruzzo e, nel caso avessero già adottato gli atti in questione, a non trasmetterli agli Organi di Controllo ovvero, addirittura, a richiederne prontamente il ritiro, si fa presente che non rientra nei suoi compiti la valutazione di una Delibera della Corte dei Conti né di dare istruzioni ai Dirigenti Scolastici in materia di stato giuridico del personale della scuola.
Infatti tra le competenze assegnate agli Uffici scolastici regionali dall’art. 8, comma 2 , del D.P.R. 11/02/2014 n. 98 ( Regolamento di organizzazione del MIUR) non figura alcuna attribuzione in tal senso.
Mentre l’art. 14 DPR 275/99 (regolamento sull’autonomia delle Istituzioni Scolastiche) stabilisce che la materia dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è assegnata alle Istituzioni Scolastiche e per esse a chi ne è il legale rappresentante: il Dirigente Scolastico.
Peraltro, lo stesso art. 14 afferma in modo inequivocabile che i provvedimenti dei Dirigenti Scolastici sono definitivi e non soggiacciono a nessuna forma di controllo da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale.
E’ bene chiarire che non vi è alcun contenzioso in atto nei riguardi dei D.S.G.A a seguito della citata Delibera n. 1/2015 della Corte dei Conti e né il caso risulta complesso e delicato. Infatti la medesima Delibera ha sancito tre principi:
1) la Corte di Cassazione, in numerose ordinanze ha ritenuto che la retribuzione dovuta a decorrere dal 01/09/2000 dovesse essere quella determinata ai sensi dell’art. 8 del CCNL 2001. Tutte le ordinanze hanno come punto fermo il 01/09/2000. Il principio costantemente affermato è che l’art. 142, lett. f), punto 8, del CCNL/2003 non trova applicazione nel primo inquadramento nel profilo professionale di DSGA istituito dall’art. 34 del CCNL 1999.
2) l’art. 142 del CCNL/2003, in applicazione dell’art. 69, comma 1, del D.Leg.vo 165/2001, ha disapplicato tutte le norme precedenti, ovviamente anche l’art. 8 del CCNL/2001, mentre continua a trovare applicazione l'art. 66 commi 6,7 del CCNL 4/08/95 che richiama l'art. 4 del D.P.R. 399/88.
3) la nota del MIUR n. 5491 del 19/03/2007 è illegittima nella lettura finalizzata a porre una discriminazione temporale tra soggetti inquadrati prima e dopo il 24/07/2003, data di entrata in vigore del CCNL/2003. Diversamente interpretando si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento a parità di mansioni d’inquadramento contrattuale all’interno di una stessa categoria di soggetti provenienti da un medesimo concorso di responsabile amministrativo per il solo effetto dello scorrimento di una graduatoria rimesso solo a un criterio temporale, in palese contrasto con l’art. 45 del D. Leg.vo n. 165/2001.
Di conseguenza la Corte dei Conti ha dichiarato conforme a legge e per l’effetto ha ammesso al visto e conseguente registrazione un decreto con il quale un Dirigente Scolastico, nel disporre un inquadramento economico di una DSGA, nominata in ruolo dal 01/09/2000, ha rispettato sia la sentenza della Cassazione sia l’art. 142, lett. f), punto 8, del CCNL/2003.
Pertanto tutti i DSGA nominati dal 01/09/2000 hanno diritto alla ricostruzione della carriera a far data dal 24/07/2003.
Sulla base di quanto sopra premesso i sottoscritti DSGA
DIFFIDANO
La S.V. a ritirare immediatamente le note n. 965 del 17/02/2015 e n. 1201 del 26/02/2015
CON AVVISO
che in caso contrario i sottoscritti si riservano di adottare tutte le opportune iniziative legali per la tutela dei diritti e interessi lesi.
L’Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, 21 marzo 2015
Firmato
I D.S.G.A. DELLE SCUOLE DELLA REGIONE ABRUZZO
Referente del Coordinamento:
BOZZELLI Franca
e-mail: coordinamento.dsga@tiscali.it