CONFRONTO CON IL SOTTOSEGRETARIO AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
ON. DAVIDE FARAONE – ROMA 8 APRILE 2015
A. Tematiche di interesse generale riferite al disegno di legge (A.C. n. 2994) presentato il 27 marzo 2015 riguardante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
Il testo predisposto dal Governo e presentato al Parlamento ha un rilevante carico di novità su numerosi e qualificati versanti. Contiene, però, anche alcune criticità e/o manchevolezze che intendiamo sottolineare, in spirito di costruttiva collaborazione:
- l’organico dell’autonomia dovrebbe riguardare anche il personale ATA, superando l’attuale disciplina dei servizi esternalizzati (pulizie e sorveglianza) e dei CO.CO.CO. nelle segreterie scolastiche. Inoltre, sarebbe necessario modificare le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015, che prevedono la riduzione di organico del personale ATA ed una inadeguata disciplina delle supplenze. Se la norma non cambia, dal 1° settembre 2015 le supplenze saranno impossibili (o quasi) con gravi ripercussioni sul funzionamento delle scuole ed in particolare dei servizi amministrativi e tecnici;
- il piano straordinario di assunzioni dovrebbe coinvolgere anche il personale ATA, almeno per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto. Sarebbe inoltre necessario definire nuove, più moderne e selettive forme di reclutamento. L’obiettivo di superare le graduatore ad esaurimento dei Docenti dovrebbe essere esteso anche al superamento delle graduatorie permanenti del personale ATA;
- sugli atti fondamentali, come ad esempio il piano triennale dell’offerta formativa, l’intervento del Consiglio d’Istituto (o altra denominazione che assumerà l’organo collegiale di governo) non può essere derubricato ad un semplice parere consultivo. Così come il Consiglio d’Istituto adotta il POF, deve anche adottare il piano triennale dell’offerta formativa (sono atti complementari che debbono avere una intrinseca coerenza). Sugli atti fondamentali deve essere mantenuto il principio cardine di separazione tra organo di governo (il Consiglio d’Istituto) e organo di gestione (il Dirigente) di cui all’art. 4 del D. Lgs. 165/2001;
- nello svolgimento dei compiti di gestione del Dirigente dovrebbe essere esplicitata la posizione del Direttore dei servizi generali e amministrativi. Questi deve mantenere la funzione coadiuvante e sovraintendere ai servizi amministrativi e generali coordinando il relativo personale, come già previsto dall’art. 25 c. 5 del D. Lgs. 165/2001, dal vigente regolamento di contabilità e dal profilo professionale contenuto nel CCNL. La complessità degli atti amministrativi e contabili richiede una specifica professionalità, che deve essere esercitata da una categoria/figura espressamente a ciò deputata;
- la carta elettronica e la valutazione del merito dovrebbero riguardare anche il personale ATA e segnatamente il Direttore SGA, gli Assistenti Amministrativi e Tecnici. Tutte le componenti scolastiche hanno bisogno di formarsi ed aggiornarsi e debbono essere valutate anche con riconoscimento dei meriti, quando ci sono;
- mancano novità sul piano degli ordinamenti, con riferimento all’attuale sistema dei cicli e al termine di conclusione del percorso di istruzione, che in molti paesi europei è fissato al diciottesimo anno di età.
- non vengono toccati gli assetti istituzionali nel rapporto Stato/Enti Territoriali/Scuole autonome e non si affronta il tema delicato della programmazione della rete scolastica e dei punti di erogazione. Andrebbe eliminata l’attuale disciplina delle scuole sottodimensionate - con un Dirigente e un Direttore a tempo parziale - e si dovrebbero ridurre i punti di erogazione del servizio (oltre 41.000 sedi scolastiche sono troppe e troppo frammentate).
B. Tematiche specifiche riguardanti i Direttori SGA e in generale il personale ATA:
- la ricostruzione di carriera dei DSGA che hanno conseguito il profilo professionale il 1° settembre 2000, dopo la pronuncia della Corte dei Conti per l’Abruzzo. Ad un primo inquadramento con la regola della temporizzazione (1° settembre 2000) deve seguire un secondo inquadramento con la regola della ricostruzione (dal 24 luglio 2003). La pronuncia della Corte dei Conti per l’Abruzzo non disconosce la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ma la reinterpreta con riferimento alle disposizioni vigenti applicabili nel tempo (tempus regit actum). Questa soluzione sanerebbe l’evidente disparità di trattamento venutasi a creare fra i DSGA transitati nel ruolo l’1.09.2000 e quelli assunti successivamente alla data del 24.07.2003;
- il reclutamento dei Direttori SGA: primo bando per il concorso ordinario (mai emanato nonostante l’autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad un concorso per 450 posti risalente all’aprile 2011) e nuova procedura di mobilità professionale verticale. Nelle Regioni del centro-nord i posti vacanti e disponibili sono in numero rilevante e le modalità di copertura dei posti in questione non sono certo da definire ottimali;
- la questione degli Assistenti Amministrativi che esercitano le funzioni (doppiamente superiori) di DSGA e la loro retribuzione, soprattutto dopo l’infausta regola della legge di stabilità 2013 sul calcolo dell’indennità di funzioni superiori. Vi sono situazioni reali nelle quali l’Assistente Amministrativo percepisce una retribuzione superiore svolgendo le sue funzioni, rispetto all’esercizio di funzioni superiori (quelle di DSGA). La legge citata “ha rotto” il sinallagma prestazione/retribuzione sancito nell’art. 36 della Costituzione;
- l’attribuzione di nuove posizioni economiche;
- un nuovo sistema di classificazione del personale ATA, quello vigente è assolutamente inadeguato con particolare riferimento agli Assistenti Amministrativi e Tecnici;
- l’assegnazione di almeno un Assistente Tecnico nelle scuole del 1° ciclo alla luce delle mutate attività didattiche e dei progetti PON/POR, che hanno introdotto anche in queste scuole l’utilizzo di laboratori (informatici, linguistici, ecc. ecc.) e le LIM;
- le regole riguardanti il passaggio ad altre amministrazioni (vedi tabella di equiparazione in discussione presso il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, presentata alle OO.SS. il 2 aprile u.s.). La tabella (Tab. n. 9) riguardante il personale della scuola è del tutto inadeguata rispetto alle funzioni esercitate dai Direttori SGA ed anche rispetto al personale Docente. Si stabilisce una corrispondenza al livello più basso dell’area III, che non ha riscontro con le funzioni effettivamente svolte e nemmeno con l’articolato sistema retributivo presente nel Comparto Scuola. La posizione apicale ricoperta dai Direttori SGA - con compiti a rilevanza esterna tipici di un notaio (è ufficiale rogante), di un commercialista (è responsabile degli adempimenti fiscali), di un responsabile dell’attività finanziaria (redige schede finanziarie, liquida le spese, sottoscrive gli ordini contabili di riscossione e pagamento), della gestione patrimoniale (è consegnatario dei beni) e dell’attività negoziale (la istruisce, può svolgerla direttamente, ha diretta responsabilità economale) – imporrebbe per gli stessi una equiparazione in altre pubbliche amministrazioni al livello funzionariale più alto presente nelle stesse.
Lì, 08.04.2015
Il Presidente
Giorgio Germani
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