JOBS ACT - DALLA LEGGE (legge 10 dicembre 2014, n. 183) AI DECRETI LEGISLATIVI - Lo stato dell'arte e alcune considerazioni

INTRODUZIONE

Per «jobs act» si intende un piano per il lavoro che contiene proposte per la ripresa dell'economia e dell'occupazione. Il nome fa riferimento agli American Jobs Act che nel 2011 il presidente Usa Barack Obama presentò al Congresso, contenenti una serie di misure per il lavoro. Si trattava di sgravi fiscali per le piccole e medie imprese e per i lavoratori, con un taglio del 50% delle trattenute sui salari per pensioni e sanità fino alla fine del 2012, riduzioni delle trattenute pagate dai datori di lavoro per altri 65 miliardi di dollari al fine di incoraggiare le assunzioni, e altri interventi.

"Jobs Act" è un'espressione in lingua inglese che significa letteralmente "legge sull'occupazione". La scelta del termine è da attribuire al fatto che la politica ha bisogno di usare espressioni sempre nuove, in grado di diffondersi come virus nel mondo dell'informazione, e la lingua inglese è oggi percepita come qualcosa che richiama la modernità e la capacità di rispondere alle sfide della globalizzazione.

In quanto alla forma, si tratta di una legge delega, ovvero di un provvedimento che contiene solo indicazioni di carattere generale, e concede al Governo deleghe per mettere a punto strumenti legislativi più specifici, i decreti attuativi.

La Legge 10 dicembre 2014, n. 183

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) (GU n.290 del 15-12-2014)

Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/2014

Il Jobs Act prevede un totale di 8 decreti legislativi che daranno attuazione alla legge Delega approvata alla fine di dicembre (legge 183/2014). Attualmente sono entrati in vigore 4 decreti (contratti a tutele crescenti; riforma degli ammortizzatori sociali; riordino dei contratti e conciliazione vita-lavoro).

Gli altri 4 decreti sono stati esaminati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri l'11 Giugno e saranno adottati ufficialmente nei prossimi mesi (si tratta dei decreti che riformano la cassa integrazione, le politiche attive, la semplificazione degli adempimenti connessi al rapporto di lavoro, le attività ispettive. 

I primi due Decreti (legislativi) attuativi

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00037) (GU Serie Generale n.54 del 6-3-2015)

Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/2015

 

I Licenziamenti - La riforma dell'Articolo 18

Il cuore della Riforma è l'introduzione del contratto a tutele crescenti secondo il quale tutti i nuovi assunti a tempo indeterminato potranno essere licenziati, anche in modo illegittimo, di regola con un indennizzo che parte da 2 mensilità per anno di servizio con un tetto di 24 mensilita’. È prevista l'introduzione di un indennizzo minimo di 4 mensilità, da far scattare subito dopo il periodo di prova, con l'obiettivo di scoraggiare licenziamenti facili. E' confermata la conciliazione veloce: qui il datore di lavoro puo' offrire una mensilità per anno di anzianita' fino a un massimo di 18 mensilita', con un minimo di due. Per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari la reintegra resterà per i soli casi di insussistenza materiale del fatto contestato direttamente accertato in giudizio. Oltre alla reintegra il lavoratore avrà diritto anche ad un risarcimento stabilito dal giudice sino a 12 mensilità piu' i contributi .

 

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00036) (GU Serie Generale n.54 del 6-3-2015)

Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/2015

 

I nuovi Ammortizzatori sociali

Profonda rivisitazione anche del capitolo dedicato alle tutele contro la disoccupazione involontaria. Dal 1° maggio 2015 sono infatte entrate in vigore 3 nuovi ammortizzatori sociali che sostituiscono le precedenti tutele: La Naspi, la Dis-Coll e l'Asdi (in realtà quest'ultimo ammortizzatore non è ancora decollato per la mancanza del regolamento attuativo).

La Naspi, acronimo che sta per Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, prevede una indennità mensile di disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, esclusi quelli a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il sussidio è pagato mensilmente sino ad massimo di due anni, e sarà rapportato alla retribuzione degli ultimi quattro anni (nel 2015 non potrà comunque essere superiore a 1.300 euro). La durata del sussidio è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni fino a 24 mesi, ovvero 6 in più rispetto ai 18 previsti a regime dall'Aspi Fornero.

Gli altri due Decreti (legislativi) attuativi

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80

 

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00094) (GU n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34) Vigente dal: 25-6-2015

 

La Conciliazione Vita Lavoro

Il decreto sulla conciliazione Vita-Lavoro prevede invece una serie di agevolazioni per i genitori, le lavoratrici madri e le donne vittime di violenza. La novità piu' importante è l'estensione dei congedi Parentali. Sarà possibile per tutti i papà e le mamme usufruire del congedo parentale retribuito al 30% fino al compimento del sesto anno di età del bambino e non più dei 3 anni come accadeva prima. Quello non pagato con l'indennità si estende sino ai 12 anni del figlio. Congedi di cui sarà possibile usufruire anche in maniera frazionata a ore e non solo giornaliera. Inoltre il trattamento per i genitori adottivi sarà totalmente equiparato a quello dei genitori naturali, periodi di congedo compresi.

Cambia pure il trattamento in caso di parti prematuri: sarà possibile godere di giorni aggiuntivi di congedo successivi alla nascita e non perderli come accade ora. Stessa cosa per i giorni di ricovero in ospedale del neonato che non verranno conteggiati come periodo di congedo. Previsto pure un congedo particolare di 3 mesi retribuito al 100% per le donne vittime di violenza di genere, che potranno anche scegliere di cambiare il loro impegno a tempo pieno in part-time ed eventualmente poi ritornare alla condizione iniziale. Ancora, il padre libero professionista potrà ricevere l'indennità di maternità in caso di impossibilità della madre di goderne.

 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00095) (GU n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34) Vigente dal: 25-6-2015

 

La Riforma dei Contratti

Il decreto sul riordino dei contratti ha un contenuto innovativo minore: in particolare prevede la soppressione delle collaborazioni coordinate (anche a progetto) salvo alcuni specifici casi con la riconduzione di tali rapporti al lavoro subordinato (a partire dal 1° gennaio 2016). Sul fronte apprendistato, si unificano il 1° e 3° livello (per la qualifica, il diploma professionale e di scuola superiore), sulla base del modello duale tedesco. Vengono cancellati associazione in partecipazione e job sharing, mentre per lo staff leasing vengono cancellate le causali. Modifiche minori riguardano il lavoro accessorio e il part-time.

Nel decreto c'è spazio anche per il demansionamento. Il datore di lavoro potrà modificare unilateralmente le mansioni nei casi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, quando cioè sussistono ragioni tecnico-produttive oggettive.

I Decreti (legislativi) da attuare

  • La bozza del decreto sulla riforma della cassa integrazione (Cdm 11.06.2015)
  • La bozza del decreto sul riordino delle attività ispettive (Cdm 11.06.2015)
  • La bozza del decreto sulla riforma delle politiche attive (Cdm 11.06.2015)
  • La bozza del decreto sulla semplificazione del rapporto di lavoro (Cdm 11.06.2015)

 

Applicazione del Jobs Act alle Pubbliche Amministrazioni

Uno dei punti di interesse è stato ed è quello relativo all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione di molte delle norme delegate. E, in particolare, se le norme in materia di rapporti di lavoro e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro trovino applicazione alle amministrazioni pubbliche ed ai loro dipendenti e, in caso affermativo, in quale misura.

Analizzando i casi per singola delega, a partire da quelle già entrate in vigore, si evidenzia che:

Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

L’articolo 1 del D. Lgs. 22/2015, recante l’attuazione della relativa delega, rubricato “Campo di applicazione”, dispone che “1.  Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto. 2.  Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. 3.  Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto”.

Da quanto sopra deriva, letteralmente, che qualsiasi assunzione di personale nelle qualifiche espressamente indicate ai commi 1 e 2 del decreto, debba comportare la piena e doverosa applicabilità delle nuove forme di tutela crescente (o, per meglio dire, attenuata) previste dal D. lgs. 22/2015.

Pertanto, tutte le affermazioni di segno opposto operate dai Ministri competenti (Funzione Pubblica e Lavoro) appaiono prive di base normativa e, al più, rappresentano l’indice di una volontà del Governo di procedere – in sede di approvazione del DDL in materia di riforma della PA attualmente all’esame del Parlamento – ad una rivisitazione delle norme al fine di esplicitare, in tale diversa sede, una deroga al chiaro tenore letterale dell’art. 1 del D. Lgs. in esame.

Ammortizzatori sociali

Una utile riprova della correttezza della ricostruzione precedentemente illustrata in ordine al contratto a tutele crescenti è data dall’art. 2 del D. Lgs. 23/2015 di attuazione della delega per la riforma degli ammortizzatori sociali, nel quale si afferma espressamente che sono destinatari della Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpI) “i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165…” .

Al contempo, risultano beneficiari della nuova indennità di disoccupazione (COLL-DIS) anche i titolari di rapporto di collaborazione con le PA, dal momento che l’art. 15 del D. Lgs. 23/15 dispone che tale indennità è riconosciuta (per l’anno 2015 in attesa del superamento di tale tipologia contrattuale) “ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”. In questo caso, l’assenza di specifiche in ordine al committente della collaborazione rende fruibile l’indennità anche da parte dei collaboratori delle PA.

Revisione delle tipologie contrattuali

Anche in questo caso, il D. Lgs 81/2015, è chiaro nel prevedere esplicitamente le misure applicabili nel rapporto di impiego con le PA. Per tutte, si veda:

1) l’art. 10 del Decreto, che detta termini e modalità di estensione delle norme sul part time alle amministrazioni pubbliche;

2) l’art. 27 che detta disposizioni in materia di “esclusioni e discipline specifiche” in materia di contratto a tempo determinato, con riguardo a tipologie di lavoratori pubblici

3) l’art. 48 che prevede la disciplina della stabilizzazione dei titolari di contratti di co.co.co. con esclusivo riferimento ai datori di lavoro “privati”.

Conciliazione vita-lavoro e maternità

Quanto alle norme in materia di tutela della genitorialità, le disposizioni del D. Lgs 80/2015 (espressamente indicate, peraltro, come “sperimentali”) sono abbastanza variegate e si articolano tra implementazioni della normativa obbligatoria preesistente, parziale ampliamento delle norme di favore della genitorialità e disposizioni di tutela totalmente novitarie. Pertanto, il grado di estensione delle disposizioni al lavoro pubblico è – anch’esso – “variabile”.

A tal fine va rilevato che le norme in questione vanno a modificare il TU 151/2001 delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità che, ai sensi del suo articolo 2, detta – ove non diversamente stabilito – norme per i lavoratori pubblici e privati.

Quindi, anche nell’ambito della futura normativa, le future norme dovranno essere applicate a tutti i lavoratori e le lavoratrici, salvo esplicita previsione contraria. A tale fine, le uniche disposizioni che limitano espressamente il proprio campo di applicazione sono:

1) per definizione, quelle che dettano nuove norme di tutela degli (e delle) esercenti attività di lavoro autonomo o libero professionale;

2) le modifiche alle norme in materia di telelavoro, che l’art. 22 del Decreto rivolge espressamente ai soli datori di lavoro privato.

 

Applicazione del Jobs Act ai dipendenti pubblici

Tramite lo stesso ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia, il Governo ha reso noto che “ Il Jobs Act non vale – e non varrà – per i lavoratori pubblici”. 

Così è avvenuto con la riforma del lavoro in riferimento alla pubblica amministrazione. Ormai, infatti, dire che non vale per i dipendenti pubblici, sul fronte dei risultati politici del governo, è ininfluente: il decreto di riforma del mercato del lavoro, con la nuova disposizione del contratto a tutele crescenti e soprattutto, i termini del licenziamento radicalmente modificati, è in cassaforte.

I Decreti attuativi del Jobs Act, infatti, sono stati approvati e pubblicati in G. U.

Così, il ministro Madia ha precisato che: chi ha un contratto con un ente locale, centrale o comunque della galassia amministrativa, non dovrà preoccuparsi degli effetti del Jobs Act.

In pratica, non dovrà temere di essere licenziato indebitamente da un giorno all’altro, senza giusta causa, per un capriccio del proprio datore di lavoro, o semplicemente per un errore. Ancora, i termini per allontanare dal lavoro eventuali posizioni superflue resteranno esattamente gli stessi, e dunque l’immediatezza prevista dal Jobs Act per le aziende private resterà un miraggio. Il che, in tempo di spending review, avrebbe potuto fungere, dal lato delle casse pubbliche, come un possibile espediente di contenimento dei costi e, dall’altro, un pungolo per il lavoratore.

Ci si potrebbe chiedere “Perché la nuova legge non dovrebbe valere per il pubblico impiego? “. Così come in azienda, infatti, il lavoratore ha interesse che i conti siano in salute per preservare il proprio posto di lavoro, così, a maggior ragione,dovrebbe accadere anche sul fronte del pubblico impiego, con l’ulteriore impulso a fornire un migliore servizio alla collettività e, al contempo, favorire un minore esborso di risorse appartenenti a tutti.

Invece, garantisce il ministro Madia, così non sarà: nel pubblico impiego resterà il reintegro in caso di licenziamento ingiustificato, esattamente come accadeva con i lavoratori del privato. “Non è un favoritismo - ha affermato in un’intervista rilasciata a Repubblica -  ma il lavoro pubblico è diverso: chi licenzia non è un imprenditore che decide con le proprie risorse”.

Il primo a sollevare la questione, non appena il Parlamento ha detto sì alla legge delega sul Jobs Act, era stato il giurista e Senatore della Repubblica Pietro Ichino, che aveva apertamente accusato il governo di aver eliminato ad arte l’allargamento agli uffici pubblici. Affermazione a cui aveva frettolosamente risposto il premier Renzi“La questione verrà affrontata nel corso del dibattito sulla riforma della pubblica amministrazione”,  di cui le Camere stanno esaminando il ddl in questi giorni, ma senza affannarsi troppo.

Insomma, il Jobs Act vale soltanto per pochi – e sfortunati – eletti: i nuovi assunti – dunque, in gran parte giovani e under 40 alle prese da anni con rapporti a termine – ed esclusivamente del settore privato. Un raggio così limitato non può che allargare crepe, accentuare le diseguaglianze e sprigionare un diffuso malessere sociale e generazionale, mentre la spesa sociale resta – e resterà ancora a lungo – un fardello insostenibile.

“Lo stesso obiettivo - ha aggiunto Marianna Madia, parlando di razionalizzazione nel pubblico impiego - si può raggiungere in altro modo. Già oggi c’è la messa in mobilità che può portare al licenziamento. Renderemo più semplici i procedimenti disciplinari, quelli per scarso rendimento”. Ma nel frattempo, le cure dimagranti dei vari governi hanno prodotto risultati assai poco incoraggianti, generando, spesso, situazioni dall’effetto inverso a quello sperato. E’ il caso dell’odissea che attende i lavoratori delle Province, che andranno ricollocati, con l’eventuale precedenza nel caso di selezioni di personale da parte di altri enti, o, ancora, dell’ulteriore rinvio della conversione dei contratti precari della PA. Non certo lo sfondo migliore su cui costruire una riforma che vuole dirsi epocale per il pubblico impiego e, soprattutto, le tasche dei cittadini.

In conclusione, Legge e Decreti attuativi, si applicano alla P.A. ed ai pubblici dipendenti nei termini concretamente esplicitati negli appositi paragrafi.

 Lì, 15.07.2015 

                            L’Estensore                                                                                         Il Presidente                                             

                       Giuseppina Filippelli                                                                              Giorgio Germani                                                           

Fonti:

Siti Internet: www.leggioggi.it; www.ipsoa.it; www.studenti.it; www.argomenti.ilsole24ore.com; www.intage.it ; www.cnos-fap.it; www.pensionioggi.it .


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il documento su Jobs Act


 
Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 15/07/2015
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 15/07/2015 17:23:10
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