MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E RIPARTO FONDO PER IL FUNZIONAMENTO (ART. 1 COMMI 11,39 E 143 LEGGE 107/2015)
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
PROPOSTE
La legge 13 luglio 2015 n. 107 di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” contiene norme che prescrivono modifiche al vigente regolamento di contabilità, di cui al Decreto Interministeriale 44/2001, per incrementare l’autonomia contabile delle Istituzioni Scolastiche ed Educative statali, determinare la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle stesse istituzioni, al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell’attività delle scuole (commi 11 e 143 dell’unico articolo di cui è composta la legge. Vedasi anche il comma 39 per la ripartizione delle risorse finalizzate all’alternanza scuola/lavoro).
Sull’argomento la competente Direzione Generale del MIUR ha avviato un confronto con le Istituzioni Scolastiche per avere da Dirigenti Scolastici e Direttori SGA segnalazioni di criticità e formulazione di proposte (nota prot. n. 14302 del 30/09/2015).
In via autonoma e con spirito di costruttiva collaborazione l’Associazione scrivente intende partecipare al confronto, opportunamente avviato dal Ministero, presentando proposte sui seguenti aspetti di contabilità che interessano le Istituzioni Scolastiche:
1. GESTIONE FINANZIARIA
- mantenere la vigente impostazione del Programma Annuale e prevedere contestualmente un programma pluriennale, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF);
- in sede di approvazione del programma annuale e pluriennale (triennale) vengono fissati (anche in forma differenziata sulla base della capacità contributiva) gli eventuali contributi volontari da chiedere agli esercenti la potestà genitoriale (contributi finalizzati e non finalizzati), con obbligo di rendicontazione;
- passare da un bilancio di competenza a un bilancio di sola cassa, eliminando in tal modo la gestione dei residui e prevedendo come prima posta di entrata la giacenza di cassa presunta al 31 dicembre dell’esercizio che precede quello di riferimento, in luogo dell’avanzo di amministrazione. Eventuali crediti e debiti risultanti alla chiusura dell’esercizio vengono comunque evidenziati e gestiti con la cassa dell’esercizio successivo;
- fissare il termine perentorio di approvazione del programma annuale e pluriennale entro il 31 dicembre dell’esercizio che precede quello di riferimento. Si può ricorrere all’esercizio provvisorio, per un termine comunque non superiore a 45 giorni dall’inizio dell’esercizio, per motivate e documentate esigenze deliberate dal Consiglio di Istituto;
- il programma annuale e pluriennale è predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore SGA, entro il 30 novembre e presentato al Consiglio di Istituto con apposita relazione illustrativa e tecnico finanziaria;
- il conto consuntivo è predisposto dal Direttore SGA entro il 15 febbraio ed è sottoposto dal Dirigente al Consiglio di Istituto, con apposita relazione illustrativa e tecnico finanziaria, entro il mese febbraio. Se la giacenza di cassa definitiva presenta risultanze diverse da quella presunta indicata nel programma annuale e pluriennale, il Consiglio di Istituto procede con immediatezza alle conseguenti variazioni;
- disciplinare in modo essenziale la tesoreria unica per le risorse finanziarie erogate dallo Stato e/o da altre pubbliche amministrazioni;
- eliminare l’obbligo della tesoreria unica per le risorse finanziarie direttamente reperite dalle Istituzioni Scolastiche;
- l’intera gestione finanziaria viene svolta con adeguamento alle norme del CAD e, quindi, con obbligo di gestione documentale dematerializzata (registri delle scritture contabili, mandati e reversali, registro unico delle fatture elettroniche);
- prescrivere la partita IVA per le istituzioni scolastiche che svolgono abitualmente attività di vendita di beni e servizi, consentendo la vendita anche attraverso l’E-Commerce;
- se il servizio di cassa è gestito da un istituto di credito impedire la possibilità di avere un conto corrente postale;
- se il servizio di cassa è gestito da Poste Italiane SpA impedire la possibilità di avere un conto corrente bancario;
- passare dal fondo per le minute spese al fondo economale, consentendo anche l’uso di carta elettronica prepagata. Il fondo economale, la cui entità è fissata dal Consiglio di Istituto, è gestito dal Direttore SGA.
2. GESTIONE PATRIMONIALE – BENI E INVENTARI
- il Direttore resta consegnatario dei beni. Possono essere individuati come subconsegnatari, dal Direttore SGA, anche gli Assistenti Amministrativi e Tecnici, i cuochi, i guardarobieri e gli infermieri. In casi particolari anche i Collaboratori Scolastici. L’individuazione dei subconsegnatari deve avvenire nel termine perentorio del 30 settembre. In corso d’anno è possibile cambiare i subconsegnatari e/o revocare gli stessi;
- si inventariano solo i beni durevoli a partire da 500,00 euro (IVA esclusa).
3. GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE
- nelle aziende agrarie eliminare l’obbligo della partita doppia.
4. SCRITTURE CONTABILI
- eliminare il registro delle minute spese.
5. ATTIVITÀ NEGOZIALE
- fissare regole che possano derogare al codice dei contratti pubblici per acquisti fino a 40.000,00 euro, con possibilità per il Dirigente Scolastico di acquistare beni e servizi fino alla somma di 40.000,00 euro con procedure semplificate: indagine di mercato, determina a contrarre e affidamento diretto;
- istituire il Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione (MEPI), con l’inserimento di beni e servizi adeguati alle esigenze specifiche delle Istituzioni Scolastiche;
- stabilire negli accordi di rete che la scuola capofila funge da centrale unica di committenza, quando non è possibile effettuare acquisti attraverso CONSIP e MEPI.
6. CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
- il controllo ammnistrativo e contabile delle Istituzioni Scolastiche avviene online come già positivamente sperimentato nelle procedure di primo e secondo livello della piattaforma per la gestione dei fondi strutturali PON (FSE e FSER);
- si possono effettuare controlli diretti presso le istituzioni scolastiche solo in presenza di segnalazioni (o a campione) da parte di dirigenti/funzionari individuati di comune accordo tra USR e Ragioneria Territoriale dello Stato;
- il controllo sull’ipotesi di contrattazione di istituto viene effettuato, su base documentale, dalle Ragionerie Territoriali dello Stato che rendono entro un termine perentorio la certificazione di competenza, attraverso un apposito verbale di Athena coerente con le relazioni tecnico finanziaria e illustrativa predisposte nel 2012 dalla Ragionerie Generale dello Stato;
- l’introduzione della disciplina di cui sopra porta all’eliminazione dei Revisori dei Conti, con conseguenti risparmi di spesa.
7. ATTIVITÀ DI CONSULENZA CONTABILE
- mantenere questa funzione in capo agli Uffici Scolastici Regionali, che procedono d’ufficio o su richiesta delle Istituzioni Scolastiche. In caso di richiesta delle Istituzioni Scolastiche l’assistenza e il supporto amministrativo contabile debbono essere resi nel termine perentorio di 15 giorni, elevabile a 30 nei casi di particolare complessità.
8. RETI DI SCUOLE
- definire una disciplina contabile apposita riferita alle reti di scuole e alla scuola capofila di rete. Alla scuola capofila potrebbero essere attribuite competenze di programmazione e gestione finanziaria ed anche di attività negoziale in nome e per conto di tutte le scuole appartenenti alla rete.
9. LE COMPETENZE DEGLI ORGANI (DS, DSGA E CDI)
- inserire nel regolamento le competenze degli organi in un apposito titolo/capo del testo:
- Le competenze del dirigente;
- Le competenze del Direttore SGA;
- Le competenze del Consiglio di Istituto;
- eliminare qualsiasi competenza per la Giunta Esecutiva (non serve).
CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
PROPOSTE
Il comma 11 dell’art. 1 della Legge 13/07/2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” prevede che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge sono rideterminati i criteri di riparto del fondo per il funzionamento delle II.SS., con decreto del Ministro dell’Istruzione.
Il comma 39 dell’art. 1 della stessa Legge prevede che la ripartizione tra le II.SS. dei fondi per l’alternanza scuola/lavoro siano ripartiti ai sensi del citato comma 11. Ne consegue che anche questa ripartizione va inserita nel decreto ministeriale.
Ciò premesso si fornisce un contributo schematico per determinare i criteri di riparto delle somme (funzionamento ed alternanza scuola/lavoro) dianzi citate.
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A - Tabella per criteri di riparto del fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche
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Le risorse riferite al "fondo per il funzionamento dell'Istituzione Scolastica" dovrebbero essere determinate, per ciascuna Istituzione Scolastica, sulla base di criteri riferiti alla tipologia dell'Istituzione Scolastica, alla consistenza numerica degli alunni e del personale, al numero degli alunni diversamente abili e agli alunni immigrati, al numero di plessi e sedi in cui si articola l'Istituzione Scolastica oltre la sede principale
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Tipologia di istituto
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Criteri e parametri
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Fisso per istituto
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Per sede aggiuntiva
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Alunno
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Dipendenti
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Direzioni didattiche
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€ 2.000,00
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€ 200,00
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€ 10,00
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€ 20,00
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Scuole secondarie di primo grado
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€ 1.500,00
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€ 150,00
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€ 10,00
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€ 20,00
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Istituti comprensivi
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€ 2.500,00
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€ 250,00
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€ 10,00
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€ 20,00
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Licei
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€ 3.000,00
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€ 300,00
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€ 25,00*
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€ 20,00
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Istituti Tecnici e Professionali
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€ 3.000,00
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€ 300,00
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€ 40,00 **
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€ 20,00
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Istituti di istruzione superiore
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€ 3.000,00
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€ 300,00
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In funzione della tipologia
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€ 20,00
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Istituti omnicomprensivi
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€ 3.000,00
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€ 300,00
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In funzione della tipologia
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€ 20,00
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* nei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici la quota per alunno è maggiorata del 20%.
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** negli istituti tecnici con indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria e negli istituti professionali con indirizzo servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, servizi per l'agricoltura e servizio rurale la quota per alunno è maggiorata del 20%.
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Criteri e parametri
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Didattica alunni diversamente abili assegnazione aggiuntiva per alunni diversamente abili
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€ 50,00 per alunno diversamente abile
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Didattica alunni immigrati assegnazione aggiuntiva per alunni immigrati
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€ 40,00 per alunno immigrato
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B- Altre indicazioni da inserire nel D.M.
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Il decreto di ripartizione dovrà necessariamente tener conto anche delle seguenti spese di funzionamento:
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· contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie;
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· contratti di CO.CO.CO. per le attività tecniche e di segreteria;
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· corresponsione dei compensi spettanti ai Revisori dei Conti alle scuole capofila, nonché riconoscimento alle stesse scuole di una risorsa finanziaria forfetaria per il rimborso spese agli stessi Revisori dei Conti.
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Inoltre sarà utile che il Decreto contenga una norma che preveda finanziamenti aggiuntivi per esigenze straordinarie.
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C - Ripartizione fondo per l'alternanza scuola/lavoro (art. 1 comma 39 Legge 107/2015) da inserire nel D.M.
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In considerazione che negli Istituti Tecnici e Professionali (secondo biennio e ultimo anno) il numero delle ore è di almeno 400 e nei Licei (nel triennio) è di almeno 200, la risorsa complessiva di euro 100 mln non potrà che essere ripartita per 2/3 in favore di Istituti Tecnici e Professionali (€ 66.666.666,66) e 1/3 a favore dei Licei (€ 33.333.333,33). L’ipotesi di ripartizione contenuta nella guida operativa delle attività di alternanza scuola/lavoro (nota MIUR 9750 dell’8/10/2015) prevede una quota pro-capite spettante ad ogni studente variabile da euro 50,00 a euro 60,00 negli Istituti Tecnici e Professionali, ridotta alla metà nei Licei. L’ipotesi è condivisibile anche se il totale del finanziamento disponibile (euro 100 mln) potrebbe non essere adeguato in ragione dell’obbligatorietà delle attività e del numero rilevante di alunni coinvolti.
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Lì, 28.10.2015
IL PRESIDENTE
Giorgio Germani
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QUI il documento
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