LEGGE DI STABILITA' 2015 E LEGGE DI RIFORMA SULLA BUONA SCUOLA CAMBIANO IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRETTORI SGA E DI TUTTO IL PERSONALE ATA

DOCUMENTO RAGIONATO SULL'EVOLUZIONE NORMATIVA

 

Il succedersi nel tempo delle diverse disposizioni normative in tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e l'oscillazione del "pendolo" tra prevalenza delle norme contrattuali sulle disposizioni di legge e viceversa, obbligano gli operatori del settore (a vari livelli e nelle diverse funzioni) ad un continuo  e sempre più complesso lavoro di aggiornamento e coordinamento per la corretta attuazione delle disposizioni vigenti, da applicare alle diverse fattispecie che si presentano nella concreta  (e spesso quotidiana) realtà.

 

Ciò premesso sul piano generale, si intendono  qui affrontare gli effetti determinati sul trattamento accessorio dei Direttori SGA e di tutto il personale ATA dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), in conseguenza della nuova disciplina delle supplenze brevi, e dalla legge di riforma della "buona scuola" (L.107/2015), in conseguenza dell'introduzione dal corrente anno scolastico 2015/2016 dell'organico potenziato e dal prossimo anno scolastico 2016/2017 dell'organico dell'autonomia. Si tenga conto che al momento il pendolo della prevalenza normativa è rivolto verso la legge e non verso le clausole contrattuali. Queste - le clausole  contrattuali - se in contrasto con disposizioni legislative vigenti divengono inefficaci e lasciano il campo alla disciplina legale (vedasi D. Lgs. 150/2009 e art. 1 comma 196 L. 107/2015).

 

Il comma 332 dell'art. 1 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015) dal 1 settembre 2015 rende quasi impossibili le supplenze brevi per il profilo professionale di Assistente Amministrativo, impossibili quelle per il profilo di Assistente Tecnico e difficoltose quelle per il profilo di Collaboratore Scolastico. In luogo delle supplenze brevi alla sostituzione degli assenti si può provvedere con l'attribuzione al personale in servizio di ore eccedenti, con prioritaria destinazione allo scopo ( le ore eccedenti ) del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Ne consegue che una parte del fondo assegnato dal MIUR deve essere previsto per le citate ore eccedenti (in via prioritaria)nel testo della contrattazione integrativa di istituto,  poiché la prescrizione di legge è vincolante per le parti e, comunque, un obbligo per il Dirigente scolastico titolare della contrattazione per la parte pubblica. 

Ne deriva che se il Direttore SGA viene chiamato a sostituire gli assistenti Amministrativi assenti, per svolgere attività e adempimenti non rinviabili e non attribuibili ad altro Assistente Amministrativo, dovrà essere retribuito con ore eccedenti a carico del fondo disponibile.

 

Diverse disposizioni contenute nella legge 107/2015 (commi 14, 18, 63, 65,95 etc... etc…) prescrivono la costituzione dell'organico dell'autonomia (posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento) in luogo dell'organico di diritto : l'organico dell'autonomia va a regime dall'a.s.2016/2017, ma i posti per il potenziamento sono stati attribuiti alle scuole  già nel corrente anno scolastico.

 

Ne consegue che il calcolo dell'indennità di direzione (parte variabile) spettante al Direttore SGA (e al suo sostituto) dovrà essere calcolata sul numero del personale docente dell'organico dell'autonomia e del personale ATA in organico di diritto a partire dall'a.s. 2016/2017. Per l'a.s. 2015/2016 detta indennità dovrà essere calcolata sul numero del personale docente in organico di diritto, maggiorato del numero dei docenti assegnati dall'USR sull'organico potenziato.

 

Quanto sostenuto per i Direttori SGA nei punti che precedono (supplenze brevi e indennità di direzione parte variabile) vale anche per i Direttori che lavorano in due scuole e per i loro sostituti nei giorni di mancata presenza in una delle due scuole assegnate.

Chi sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ha diritto a percepire l' indennità di direzione (quota base e parte variabile detratto l'importo del CIA) sulla base del vigente art. 88 comma 2 lett. i) del CCNL 29/11/2007.

Di questa nuova modalità di calcolo dell’indennità di direzione spettante ai Direttori SGA, i Dirigenti Scolastici dovranno tener conto in sede di contrattazione integrativa d’istituto.

 

Lì, 22.12.2015

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il documento


 
Categoria: Approfondimenti Data di creazione: 22/12/2015
Sottocategoria: Sottocategoria n. 1 Ultima modifica: 28/12/2015 13:07:22
Permalink: LEGGE DI STABILITA' 2015 E LEGGE DI RIFORMA SULLA BUONA SCUOLA CAMBIANO IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRETTORI SGA E DI TUTTO IL PERSONALE ATA Tag: LEGGE DI STABILITA' 2015 E LEGGE DI RIFORMA SULLA BUONA SCUOLA CAMBIANO IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRETTORI SGA E DI TUTTO IL PERSONALE ATA
Autore: Pagina letta 4818 volte



  Feed RSS Stampa la pagina ...