LA RIFORMA COSTITUZIONALE
(I contenuti, le opposte ragioni, l’Anquap per il SI)
«Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione». (16A03075)
(GU n.88 del 15-4-2016)
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge Boschi sulla riforma della costituzione con 361 voti favorevoli e 7 contrari. I deputati dell’opposizione non hanno partecipato al voto. Il prossimo passo sarà il referendum confermativo fissato per il 4/12/2016.
1 ) COSA PREVEDE LA RIFORMA
Tratti essenziali
Stop al bicameralismo perfetto:
- i due rami del Parlamento assumono natura, composizione e funzioni differenti. Innanzitutto, la Camera ha il compito di rappresentare la nazione, mentre il Senato rappresenta le istituzioni territoriali. E’ solo la Camera dei Deputati a dare la fiducia al Governo ed esercitare le funzioni di indirizzo politico, di attività legislativa ordinaria e di controllo dell’operato del Governo.
Un Senato con meno poteri legislativi e composto da 95 senatori eletti dai Consigli Regionali con legittimazione popolare:
- la durata del Senato diventa variabile, ovvero a rinnovo parziale, in quanto la durata del mandato dei suoi membri coincide con quella dell’organo dell’istituzione territoriale in cui sono eletti (la Camera, invece, è organo che si rinnova completamente alla scadenza).
Procedimento legislativo:
- si farà ricorso al procedimento bicamerale, con un ruolo perfettamente paritario delle due Camere, nel caso di leggi di revisione costituzionale, leggi costituzionali, legislazione elettorale, legge sull'elezione dei membri del Senato e leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Tutte le altre leggi saranno approvate con il procedimento legislativo monocamerale, che prevede che il Senato entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminare i progetti di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento: le proposte di modifica, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera che si pronuncia in via definitiva. Il provvedimento prevede, inoltre, un procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, secondo il quale la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato a condizione che lo stesso si sia espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Infine, viene attribuita al Senato la facoltà, secondo le norme che saranno previste dal suo regolamento, di svolgere attività conoscitive, nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati. Il Senato ha inoltre la facoltà, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, di richiedere all’altro ramo del Parlamento di procedere all’esame di un disegno di legge. In questo caso la Camera deve esaminare il disegno di legge e pronunciarsi entro sei mesi dalla decisione del Senato. La riforma interviene anche sui progetti di legge di iniziativa popolare introducendo il principio di garanzia dell’esame e di deliberazione finale (aumenta, in cambio, il numero delle firme necessarie per la presentazione).
Il Governo nel procedimento legislativo:
- si rafforza il ruolo del Governo attraverso l’introduzione dell’istituto del “voto a data certa” in base al quale l’Esecutivo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro settanta giorni dalla richiesta. In questo caso i termini per la deliberazione di proposte di modifica da parte del Senato sono ridotti della metà: 5 giorni per disporre di esaminare il disegno di legge e 15 giorni per la relativa deliberazione.
Nuovo Federalismo:
- abolizione della legislazione concorrente tra Stato e Regioni ed il ritorno in capo allo Stato di alcune competenze strategiche. Forme e condizioni di autonomia ulteriori possono essere attribuite alle Regioni ordinarie e speciali con legge bicamerale: non è più richiesta la maggioranza assoluta per l’approvazione della legge ma è stabilita la condizione dell’equilibrio di bilancio delle Regioni interessate.
Nel dettaglio :
Camera dei Deputati
|
Sarà l'unica a votare la fiducia. I deputati restano 630 e verranno eletti a suffragio universale, come oggi;
|
Senato della Repubblica
|
Continuerà ad avere questa denominazione, ma sarà composto da 95 membri eletti dai Consigli Regionali (21 sindaci e 74 consiglieri-senatori), più 5 membri nominati dal Capo dello Stato che resteranno in carica per 7 anni. Avrà competenza legislativa piena solo su riforme e leggi costituzionali;
|
Corte costituzionale
|
Dei 15 giudici Costituzionali, 3 saranno eletti dalla Camera dei Deputati e 2 dal Senato della Repubblica;
|
Metodo di selezione (articolo 2)
|
I 95 senatori saranno ripartiti tra le Regioni in base al loro peso demografico. I Consigli Regionali eleggeranno con metodo proporzionale i Senatori tra i propri componenti; uno per ciascuna Regione dovrà essere un sindaco. I nuovi senatori godranno delle stesse tutele dei Deputati. Non potranno essere arrestati o sottoposti a intercettazione senza l'autorizzazione del Senato della Repubblica;
|
Elezione del Presidente della Repubblica
|
Viene eletto dal Parlamento in seduta comune più 58 rappresentanti regionali. Per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi, mentre dal quarto basta la maggioranza assoluta;
|
Spariscono i Senatori a vita
|
Attualmente sono senatori a vita: i presidenti della Repubblica che hanno cessato il mandato e le personalità che hanno "illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario". Questi ultimi non saranno più nominati a vita ma resteranno in carica sette anni. Gli attuali senatori a vita diventano quindi una categoria a esaurimento;
|
Il Presidente supplente
|
Cambia il rapporto di potere tra i due rami del Parlamento. La revisione costituzionale prevede che la seconda carica dello Stato sia il Presidente della Camera dei Deputati e non più il Presidente del Senato della Repubblica;
|
Limiti sui decreti legge
|
I Regolamenti parlamentari dovranno indicare un tempo certo per il voto dei Disegni di Legge del Governo. Vengono introdotti limiti al governo sui contenuti dei Decreti Legge;
|
Ricorso preventivo sulle leggi elettorali
|
Introdotto il ricorso preventivo sulle leggi elettorali alla Corte Costituzionale su richiesta di un quarto dei componenti della Camera. Tra le norme transitorie c'è anche la possibilità di ricorso preventivo già in questa legislatura. Anche l'Italicum, quindi, potrebbe finire all'esame della Corte;
|
Nuove modifiche al Titolo V
|
La Legge Costituzionale 3/2001 aveva modificato l'articolo 117 della Costituzione in tema di competenze tra Stato e Regioni. La Riforma elimina la legislazione concorrente e riporta in capo allo Stato alcune competenze come energia, infrastrutture strategiche e sistema nazionale di protezione civile. Inoltre, su proposta del Governo, la Camera dei Deputati potrà approvare leggi anche nei campi di competenza delle Regioni, "quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale";
|
Province abolite
|
Le 110 Province italiane, una volta dotate di un Consiglio provinciale, una Giunta e un Presidente sono state già trasformate in via transitoria in Enti di secondo livello, vale a dire solo con uno snello organismo esecutivo formato dai Sindaci. Tuttavia le Province erano in Costituzione e quindi era necessaria la loro cancellazione dalla Carta. Cosa che avviene con la riforma approvata il 12 aprile 2016;
|
Abolito il Cnel
|
La riforma abroga anche il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), un organismo pensato nel 1948 come "raccordo" tra società civile e Palazzi della politica, un ruolo ridottosi con il passare dei decenni;
|
Cambiano i referendum
|
Rimane la soglia delle 500mila firme per presentare un quesito referendario. Ma se i promotori riescono a raccogliere più di 800 mila sottoscrizioni si abbassa il quorum che non è più calcolato sugli aventi diritto, ma sul numero dei votanti dell'ultima tornata elettorale. Per renderlo valido basterà la metà di questi ultimi;
|
Vengono introdotti i referendum propositivi
|
Questa è una grossa novità. Non più solo referendum abrogativi volti ad eliminare parti o intere leggi, ma anche referendum propositivi che finora non erano contemplati. Si tratta di una forma di partecipazione diretta del popolo al processo legislativo;
|
2) IL REFERENDUM CONFERMATIVO
Referendum Confermativo : “Una consultazione senza quorum”
Il concetto moderno di referendum è, secondo il vocabolario della lingua italiana Devoto-Oli, quello di un appello, autorizzato e regolato dalla legge, al corpo elettorale perché si pronunci su singole questioni o più particolarmente, sulla struttura essenziale dello Stato o del Governo, in quest'ultimo caso con significato riconducibile a plebiscito.
Il termine deriva dal latino, nello specifico dal gerundio del verbo refero (refers, retuli, relatum, referre) che tra i suoi numerosi significati annovera anche quelli di riferire, riportare, rispondere.
Il termine quorum, anch'esso di chiara provenienza latina, deriva dalla frase "quorum maxima pars" e sta a significare il numero legale, la maggioranza, istituti ancora oggi fondamentali negli organi e nelle decisioni collegiali.
Nel referendum confermativo, detto anche costituzionale o sospensivo, si prescinde dal quorum, ossia si procede al conteggio dei voti validamente espressi indipendentemente se abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto, a differenza pertanto da quanto avviene nel referendum abrogativo.
Attraverso il referendum abrogativo si decide se abrogare o meno una legge mentre con il referendum confermativo il popolo decide se confermare o meno una legge di riforma costituzionale già approvata dal Parlamento, ma senza la maggioranza qualificata dei due terzi.
Si procede ad un referendum confermativo di una legge costituzionale nel caso in cui entro tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera, oppure 500.000 elettori oppure cinque consigli regionali. La votazione ha luogo in una domenica compresa fra il 50° e il 70° giorno successivo all'indizione del referendum stesso.
Le ragioni del “SI” . Le ragioni del “NO”. … (alla Riforma).
Quelle del “SI”
a
|
Si supera il bicameralismo perfetto che prevede che ogni legge debba essere approvata da Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Sarà solo la Camera dei Deputati a legiferare e a dare la fiducia al Governo. Il Senato della Repubblica, che voterà con la Camera dei Deputati solo le leggi e gli organi costituzionali, rappresenterà le autonomie territoriali (Regioni e Comuni) e si occuperà del rapporti tra Stato, Enti territoriali ed Europa;
|
b
|
Il nuovo Senato della repubblica sarà costituito da 100 membri (contro gli attuali 315) eletti tra i Sindaci e i Consiglieri Regionali che svolgeranno questo ruolo di rappresentanza senza alcuna indennità aggiuntiva;
|
c
|
Si cancellano dalla Costituzione le Provincie;
|
d
|
Si cancella il CNEL;
|
e
|
Si creano strumenti che definiscono corsie preferenziali e tempi certi, sia per le leggi proposte dal Governo, riducendo gli spazi per la decretazione d'urgenza, sia per le leggi di iniziativa popolare;
|
f
|
Si pongono tetti agli stipendi e alle spese dei Consigli Regionali;
|
g
|
Si interviene per rafforzare gli strumenti di democrazia diretta; infatti, si facilita la presentazione e la discussione delle leggi di iniziativa popolare;
|
h
|
si cambiano le regole del referendum abrogativo per impedire che il quorum, così come avviene ora, diventi uno strumento per vanificarlo e si introduce l'istituto del referendum propositivo o di indirizzo;
|
i
|
Si ridefiniscono i rapporti tra Stato e Regioni, eliminando la legislazione concorrente (che ha costituito ragione di numerosi conflitti dinanzi alla Corte Costituzionale) e riportando allo Stato alcune competenze strategiche per il funzionamento del Sistema Paese;
|
Quelle del “NO”
a
|
REVISIONE COSTITUZIONALE AVVENUTA PER DECISIONE DI UN PARLAMENTO (XVIIesima Legislatura) ELETTO CON UNA LEGGE ELETTORALE (il Porcellum) DICHIARATA INCOSTITUZIONALE – Sentenza Corte Costituzionale n. 1/2014 (tutti i deputati e i senatori sono stati NOMINATI dalle segreterie di partito e non scelti direttamente dal popolo; la riforma è stata approvata grazie ad un numero di voti necessari e sufficienti provenienti da parlamentari eletti per effetto di un PREMIO DI MAGGIORANZA che la Consulta ha espressamente DICHIARATO INCOSTITUZIONALE). Vedesi anche Sentenza Corte di Cassazione n. 8878/2014;
|
b
|
La riforma TRADISCE LE INTENZIONI DEI PADRI COSTITUENTI secondo quanto previsto dall’art. 138 della Costituzione: i Padri Costituenti previdero la MAGGIORANZA ASSOLUTA IN SECONDA VOTAZIONE in una cornice ELETTORALE con SISTEMA PROPORZIONALE PURO .Questa riforma è stata approvata, anche in seconda deliberazione, grazie ad un numero di voti provenienti da parlamentari eletti con legge elettorale maggioritaria ;
|
c
|
RAPPORTO RIFORMA COSTITUZIONALE-ITALICUM: la nuova legge elettorale per l’elezione della Camera dei deputati prevede l’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI MAGGIORANZA ALLA LISTA (e NON alla coalizione) che ottiene almeno il 40% dei voti, salvo prevedere un secondo turno di ballottaggio tra le prime due liste più votate qualora nessuna ottenesse al primo turno la predetta affermazione (con assegnazione, in entrambi i casi, di ben 340 seggi alla LISTA vincente). In un quadro istituzionale di “MONOCAMERALISMO IMPERFETTO” si rischia la DITTATURA DELLA MAGGIORANZA MONO-LISTA (e forse anche MONO-COLORE);
|
d
|
RISCHIO DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA per mano della sola LISTA assegnataria del PREMIO DI MAGGIORANZA: dalla quarta votazione in avanti, qualora una sola PARTE DELLE OPPOSIZIONI NON PARTECIPASSE AL VOTO, il Capo dello Stato potrebbe essere espressione della sola MONO-LISTA premiale (si consideri l’esempio che la maggioranza camerale e senatoriale appartenga alla medesima lista), e ciò inciderebbe pesantemente sui democratici equilibri istituzionali (ASSENZA DI PESI E CONTRAPPESI);
|
e
|
Il nuovo SENATO non sarà eletto direttamente dal popolo (bensì con sistema di secondo livello), eppure ad esso è stata attribuita– in un quadro residuo di bicameralismo perfetto – la funzione di REVISIONE COSTITUZIONALE;
|
f
|
Il nuovo ISTITUTO DEL “VOTO A DATA CERTA”, collocato nella cornice istituzionale rappresentata dal combinato disposto riforma costituzionale-Italicum, incide negativamente sul ruolo del Parlamento ad esclusivo vantaggio del Governo, e ciò produrrà negative ripercussioni sui democratici equilibri istituzionali tra potere legislativo e potere esecutivo;
|
g
|
Una riforma così ampia avrebbe dovuto provvedere ad eliminare lo scempio della costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio avvenuta nel 2012 (art. 81 Cost. novellato da Legge costituzionale n. 1/2012), ma purtroppo così non è stato;
|
h
|
In merito alle proposte di legge di INIZIATIVA POPOLARE, la riforma triplica il numero minimo di sottoscrizioni necessarie perché il popolo eserciti l’iniziativa delle leggi (dalle attuali 50.000 firme a ben 150.000);
|
i
|
La “democrazia decidente” sbandierata dai FIGLI DESTITUENTI è strettamente funzionale alle indicibili esigenze dell’Unione Europea, la quale ha bisogno di Istituzioni nazionali che decidano in fretta (soprattutto su temi che ledono i “principi supremi” sui quali si fonda la Costituzione) a prescindere dai democratici equilibri istituzionali.
|
3) LA SCELTA DI CAMPO (NEL MERITO)
La scelta di campo dell'Anquap è dalla parte del “SI”, poiché i cambiamenti contenuti nel testo approvato dalle Camere miglioreranno il percorso legislativo ed i rapporti tra Parlamento e Governo. Inoltre, si modificano sostanzialmente le relazioni tra Stato e Regioni, eliminando la pessima esperienza della legislazione concorrente.
Positiva anche la nuova e ridotta composizione del Senato e il conseguente abbattimento dei relativi costi; costi della “politica” che si riducono anche per la “cancellazione” di Province e CNEL.
Da notare, infine, che non si toccano gli equilibri tra i diversi “poteri” dello Stato: non si cambiano i compiti del Presidente della Repubblica e nemmeno quelli del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre la “funzione di garanzia e controllo” della Corte Costituzionale resta immutata. Il nuovo Ordinamento della Repubblica avrà il pregio di superare un testo risalente al 1948 che mostra evidenti i segni del tempo.
Un “SI”, quindi, motivato esclusivamente sul merito dei contenuti della riforma costituzionale approvata dal Parlamento, nella ragionevole convinzione che il “Sistema Paese” potrà funzionare meglio.
Lì, 20.10.2016
Il Presidente Anquap
Giorgio Germani