L'Associazione scrivente, che rappresenta nelle istituzioni scolastiche i Direttori SGA e gli Assistenti Amministrativi, con il presente documento posto all'attenzione della competente Commissione Parlamentare della Camera dei Deputati intende far conoscere il proprio punto di vista sui seguenti schemi di decreti legislativi in attuazione della L. 107/2015.
Atto del governo sottoposto a parere parlamentare – Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (378)
Nell’art. 3 - Prestazioni e competenze apprezziamo l’attenzione rivolta alla definizione dell’organico ATA che tenga conto per il riparto delle risorse professionali della presenza di alunni e studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione Scolastica. Registriamo però, nella lettura della Relazione tecnica (di accompagnamento dell’Atto) che rimarrà comunque ferma la dotazione organica complessiva del personale, in quanto l’adozione di un nuovo Regolamento per la revisione dei criteri e parametri per la ripartizione dell’organico ATA non avrà effetti sui saldi di finanza pubblica. Auspichiamo che l’art. 21 c. 2, attuativo rispetto a quanto appena riportato, ovvero che le attività relative saranno svolte nell’ambito delle risorse disponibili, venga modificato. Riteniamo che una buona scuola sia anche quella che investe sulle risorse umane. In particolare riteniamo che il profilo professionale di Assistente Tecnico sia previsto anche nelle scuole del primo ciclo e che debba essere abrogata la disposizione che impedisce l’assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore SGA nelle scuole sottodimensionate.
Positiva, inoltre, la conferma dell’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche di un contributo economico parametrato al numero di alunni con disabilità. Anche in questo caso proponiamo che queste risorse finanziarie abbiano una certa consistenza e che aumentino rispetto a quelle attuali (D.M. 834/15 Parametri fondo funzionamento e alternanza scuola lavoro quota per alunno disabile € 15,00).
Nell’art. 5 Certificazione e Valutazione diagnostico – funzionale valutiamo positivamente il tentativo di semplificazione sostituendo in un unico documento, denominato “valutazione diagnostico funzionale” la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.
Sarà importante la predisposizione del decreto previsto ai fini della definizione dei criteri, dei contenuti e delle modalità di redazione della “valutazione diagnostico funzionale”. Riteniamo che nello stesso non potrà essere sottovalutato il ruolo della scuola nella compilazione dello stesso, fondamentale infatti rimane la partnership educativa in questo senso (Alleanza Scuola, Famiglia, Operatori sanitari).
Nell’art. 6 riteniamo positivo aver allargato la scelta tra gli specialisti in pediatria e tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile nella composizione della Commissione medica che si occuperà degli accertamenti relativi a soggetti in età evolutiva.
Nella sostituzione dell’art. 15 della L. 104/92 rileviamo che ci sarà un solo Gruppo denominato Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), ci domandiamo che fine faranno i gruppi di studio e di lavoro ad oggi esistenti in ogni Istituzione Scolastica (GLHI) composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
Riteniamo che il lavoro di questi gruppi, a livello di singola Istituzione Scolastica, rivestano una particolare importanza, soprattutto nelle iniziative educative, di integrazione e di predisposizione del Piano educativo individualizzato.
Forti perplessità abbiamo nella lettura dell’art. 16 – Continuità didattica, riteniamo che per garantire la continuità didattica sia veramente poco quanto previsto, ovvero la proposta da parte del dirigente Scolastico ai docenti con contratto determinato per i posti di sostegno di un ulteriore contratto a tempo determinato per l’anno scolastico successivo.
Cogliamo l’occasione per ricordare che il 43% degli alunni disabili nel corrente anno scolastico hanno cambiato insegnante in corso d’opera. Siamo convinti che la continuità didattica dovrebbe essere maggiormente tutelata, in quanto valore aggiunto.
Come si colloca tutto questo con il Contratto decentrato sulla mobilità? Per la mobilità di quest’anno, infatti, sarà previsto per tutti i docenti lo svincolo dall’obbligo di permanenza triennale nel proprio ambito o nella propria scuola.
Atto del governo sottoposto a parere parlamentare – Schema di decreto legislativo concernente l’effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (381).
Registriamo positivamente quanto previsto all’art. 4 Tasse scolastiche, ovvero l’esonero dal pagamento delle stesse a decorrere dall’a.s. 18/19 per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall’a.s. 19/20 per gli studenti iscritti alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.
Se pensiamo a Paesi come la Finlandia dove la scuola è gratuita (mensa, trasporti, libri) ci sembra veramente poco quanto previsto oggi da questo Decreto Legislativo.
Anche dalla lettura degli articoli successivi ricorre troppo spesso la frase “nei limiti dell’organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri..”.
Art. 14 Clausola di invarianza finanziaria: Dall’applicazione del presente decreto, ad esclusione degli art. 4,8 c. 1e 9, c. 2 non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica oltre i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.
Nasce una riflessione: in un decreto che consta di n. 13 artt. per ben 11 di questi è stata prevista l’invarianza finanziaria.
Ci sembra che il diritto di studio non vada di pari passo con la mancanza di risorse finanziarie e/o di investimenti.
Atto del governo sottoposto a parere parlamentare – Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (384)
Questo Atto che ha anche l’obiettivo di raccordare le diverse norme oggi vigenti, e che confermate sono confluite nel decreto legislativo stesso, contiene delle novità.
Registriamo l’Introduzione della prova INVALSI di lingua inglese per le classi quinte della scuola primaria, per le classi terze della scuola sec. I grado e per le classi quinte nella scuola sec. II grado.
Le stesse prove diventeranno obbligatorie per poter accedere all’esame di stato.
La novità ci sembra essere coerente con gli obiettivi definiti prioritari dalla L. 107/15, ovvero la valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese.
Ci sembra, inoltre, un tentativo per ridurre i problemi legati alla polemica che ogni anno imperversa e che sfocia nell’immancabile proclamazione di scioperi nelle giornate dove vengono svolte le prove.
Accogliamo positivamente il tentativo di semplificare le prove di esame, l’art. 9 riforma l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo rispetto alla normativa vigente prevedendo tre prove scritte a cui si aggiunge un colloquio, in luogo delle 5 prove attuali.
Una semplificazione che trova riscontro anche per l’esame di stato per il secondo ciclo che comprenderà due prove a carattere nazionale (in sostituzione delle attuali tre prove scritte) e un colloquio.
Individuare nel Dirigente Scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente Scolastico individuato ai sensi dell’art. 25, c. 5, del D.lvo 165/01 in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica a svolgere le funzioni di Presidente di Commissione in luogo di un Presidente esterno ci sembra una scelta opportuna.
Nulla cambia per le Commissioni d’esame per il secondo ciclo. Forse sarebbe stato opportuno intervenire cogliendo l’occasione per snellire una procedura di esame appesantita da troppi passaggi, spesso formali e non sostanziali.
Si interviene inoltre sull’attribuzione del punteggio finale dell’esame del secondo ciclo di istruzione che resta in centesimi, ma che darà maggior peso al percorso fatto nell’ultimo triennio: il credito scolastico inciderà fino a 40 punti, le 2 prove scritte incideranno fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti.
Diventano, inoltre, requisiti d’ammissione agli esami del secondo ciclo, oltre alla partecipazione alle prove INVALSI:
Lo svolgimento delle attività di alternanza Scuola-Lavoro, che noi accogliamo positivamente riconoscendo nell’alternanza un modello didattico efficace per l’inserimento nel mercato del lavoro anche se si potrebbero prevedere azioni più incisive per arrivare verso un vero e proprio “addestramento”.
La votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento (dunque non è più richiesta la sufficienza in tutte le discipline), si tratterà di un’ammissione più facile? O aver dato maggior peso al credito scolastico bilancia con la media del sei su tutte le discipline?
Spiace constatare che il Governo non abbia predisposto anche lo schema di decreto legislativo sul nuovo testo unico in materia di istruzione, l'ultimo risale al D. Lgs. 297/1994 (altra "epoca") .
Ci auguriamo che sia possibile avere in tempi ragionevoli anche questo provvedimento per evitare di perdersi nel mare magnum di una legislazione ridondante e spesso incoerente.
Lì, 02.02.2017
IL VICE PRESIDENTE IL PRESIDENTE
Alessandra Ferrari Giorgio Germani