| Camera   
    
        
            | Assemblea   Martedì 7 febbraio   Interrogazioni   4-15480 D’Incà   e Brugnerotto. — Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.   Premesso   che: da organi di stampa si apprende che il 29 novembre 2016 il Parlamento   europeo ha adottato un provvedimento   che equipara il dottorato di ricerca all’abilitazione all’insegnamento;   il provvedimento, che è parte integrante del diritto dell’Unione europea, pur   essendo vincolante per gli altri Stati membri non lo sarebbe per il Ministero   dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che può quindi rifiutarsi   di concedere la spendibilità del titolo per insegnare in Italia; analoghe indicazioni   sono poi contenute nel documento inviato al Ministero dell’istruzione,   dell’università e della ricerca il 13 dicembre 2016 dal Consiglio nazionale   degli studenti universitari (organo consultivo del Ministero dell’istruzione,   dell’università e della ricerca) nel quale sono contenute le raccomandazioni   a prestare la massima attenzione, riguardo ai prossimi processi relativi alla   formazione iniziale dei docenti e all’accesso nei ruoli di docenti della   scuola secondaria, consigliando al riguardo di considerare l’attuale   condizione dei dottori di ricerca, al fine di garantite un sistema inclusivo   e di qualità; nello stesso periodo, il Consiglio di Stato, con l’emanazione   dell’ordinanza del 3 novembre n. 06956/2016, ha accolto il ricorso di   centinaia di ricercatori « cosiddetti Ph.D », esclusi dal concorso scuola   2016, intimando il Ministero a disporre « l’ammissione con riserva degli   appellanti a prove suppletive, da svolgere nel più breve tempo possibile ».   Con questa sentenza, il Consiglio di Stato, oltre a stabilire l’illegittima   esclusione dei ricercatori, equipara di fatto il titolo dei dottori di   ricerca all’abilitazione all’insegnamento per l’accesso al concorso a   cattedra   Si chiede di   sapere se non si ritenga opportuno, alla luce degli orientamenti   giurisprudenziali ed accademici di cui in premessa, assumere iniziative   normative che consentano ai ricercatori l’accesso ai canali di reclutamento   per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, mediante   il riconoscimento del valore abilitante del dottorato di ricerca.    5-10177   Valiante: Sulle modalità di calcolo del rapporto docenti/studenti previsto   per le università telematiche.   Risposta del   sottosegretario Gabriele Toccafondi.   In relazione a   quanto rappresentato dagli On.li interroganti si informa che con apposito   decreto – appena pubblicato – si è ritenuto opportuno proporre, modificando   il decreto ministeriale n. 987 del 2016, un più graduale adeguamento ai nuovi   requisiti di accreditamento dei corsi di studio, anche in ossequio alle   raccomandazioni dell’ANVUR e a seguito della richiesta della CRUI. La   modifica introdotta comporta che: 1. la verifica del possesso o meno dei   requisiti di docenza è fatta per tutti gli atenei in base alle regole   previste dal decreto ministeriale n. 987 con riferimento al numero di docenti   necessari rispetto alla numerosità degli studenti iscritti; al primo anno per   i corsi tradizionali, per la prima volta nell’ateneo per i corsi in modalità   telematica. 2. nel caso in cui la suddetta verifica dia un esito « non »   positivo: il corso già accreditato fino all’a.a. 2016/17 può comunque essere   mantenuto fino all’a.a. 2019/2020; conseguentemente nessuna reale   penalizzazione c’è per i corsi in essere; non è invece consentita l’apertura   di nuovi corsi se non a seguito di chiusura di un pari numero di corsi di   studio. Di fatto, pertanto, la situazione per i corsi di studio già   accreditati all’a.a. 2016/17 non muta fino all’a.a. 2019/2020. Ovviamente in   questo periodo ogni ateneo è chiamato, con gradualità, ad adeguare la docenza   in modo da evitare che nell’a.a. 2020/2021 il corso rischi di non essere più   attivato. Inoltre, con la modifica del comma 1 dell’articolo 10, che proroga,   fino all’a.a. 2019/2020, la possibilità di raggiungere i requisiti di docenza   usufruendo delle deroghe consentite dal decreto ministeriale n. 194 del 2015   per tutti gli Atenei, e del decreto ministeriale n. 168 del 2016 per le sole   Università non statali, gli Atenei avranno ben 3 anni accademici per avviare   un piano di reclutamento di docenza di ruolo che divenga efficace dal   2020-2021. Il percorso di adeguamento potrà essere oggetto di valutazione nel   corso delle visite dell’ANVUR per l’accreditamento periodico delle sedi e dei   corsi di studio. Si è, anche, specificato il rinvio all’a.a. 2018/2019 della   possibilità di proporre corsi di laurea con le caratteristiche cosiddette «   professionalizzanti », di cui all’articolo 8, comma 2 del succitato decreto   ministeriale n. 987, come già comunicato agli Atenei con nota del 13 gennaio   scorso.   5-10131 Manzi:   Sul trasferimento dei beni culturali mobili della regione Marche presenti   nelle Chiese e negli altri edifici danneggiati dal sisma dello scorso anno.   Risposta del   sottosegretario Gabriele Toccafondi.   L’On.le Manzi   chiede al Ministro dei beni culturali precisazioni in merito all’avvenuto   collocamento presso la Mole Vanvitelliana di Ancona di alcuni beni culturali   mobili presenti nelle Chiese e negli altri edifici danneggiati dal sisma.   Ringrazio l’Onorevole Manzi e vorrei fare una breve premessa. Il 1o novembre   scorso, il Soprintendente delle Marche ed un altro componente dell’Unità di   Crisi Coordinamento Regionale Marche (da noi generalmente indicata come UCCR)   hanno partecipato, per conto di tutta l’Unità, ad un incontro organizzato dalla   Protezione Civile e dal Commissario straordinario a Piediripa di Macerata,   nei locali della provincia di Macerata, durante il quale il tema depositi   opere d’arte è stato discusso con il sindaco di Macerata e il presidente   della provincia; entrambi hanno riconosciuto di non avere a disposizione   immobili utili allo scopo. L’unica loro proposta riguardava lo stabile della   Banca d’Italia situato nel centro storico di Macerata che però, oltre a   presentare qualche problema di accessibilità, era già stato richiesto e   quindi offerto ad altra istituzione. Nei giorni immediatamente seguenti,   l’UCCR sollecitava singolarmente operatori, inclusa la Confindustria   Macerata. Solo il comune di Ancona (nelle persone del sindaco e   dell’Assessore alla cultura) rispondeva all’appello mettendo a disposizione   una porzione della Mole Vanvitelliana, come deposito temporaneo per allocare   i beni mobili danneggiati recuperati. Si deve inoltre segnalare che l’Agenzia   del Demanio-Direzione Regionale Marche non ha edifici disponibili nei   territori colpiti dallo sciame sismico con le caratteristiche richieste per   un deposito MiBACT ovvero che rispettino la direttiva 23 aprile 2015 (GU   Serie Generale n. 169 del 23 luglio 2015). Solo le Diocesi, vista la loro   ampia disponibilità di beni immobili che non hanno subito danni, hanno   attivato depositi in luoghi prossimi alle zone di provenienza dei beni.   Depositi che i vescovi, in virtù della direttiva 2015, hanno chiesto e   ottenuto di adeguare a tal fine. Proprio in merito ai depositi temporanei di   beni, il 4 gennaio scorso si è svolta una nuova riunione con il commissario   straordinario, il Soggetto Attuatore beni culturali, coordinatore dell’UCCR   Marche e il Soprintendente, per discutere delle esigenze dei comuni   maceratesi. Il commissario ha convenuto che nei due depositi del MiBACT   confluissero i beni danneggiati, mentre per i beni non danneggiati si   chiedeva ai comuni di indicare una disponibilità di depositi a costo zero per   il commissario e protezione civile. Nel corso di un’altra riunione, convocata   il successivo 12 gennaio, il Presidente ANCI riferiva di aver inviato a tutti   i comuni una richiesta scritta di eventuale disponibilità di depositi senza   tuttavia ricevere proposte formali. Concludo la premessa per riferire che le   attività poste quindi in essere dall’UCCR Marche per la salvaguardia dei beni   mobili, hanno rispettato esattamente le indicazioni contenute nella Direttiva   del Ministro Franceschini del 23 aprile 2015. In particolare tra le priorità   emergenziali di primissimo piano vi era appunto quello della messa in   sicurezza dei beni mobili (opere d’arte e di interesse storico, archivi,   biblioteche) custoditi in edifici crollati o gravemente danneggiati dalle   scosse sismiche. Come accennavo nelle premesse si è trattato di disporre misure   precauzionali su due tipologie di beni: quelli danneggiati e quelli non   danneggiati. Per quanto riguarda i beni danneggiati vale quanto stabilito   dalla summenzionata Direttiva; essi devono essere trasportati in depositi   appositamente attrezzati dove occorre prevedere anche il pronto intervento   necessario alla salvaguardia degli stessi, nei laboratori di restauro   allestiti presso i medesimi depositi temporanei. A seguito del sisma del 26   agosto 2016, che aveva colpito i comuni dell’ascolano e del fermano in   particolare, si prese la decisione di recuperare solo le opere di edifici   danneggiati e di allestire un deposito presso il Forte Malatesta di Ascoli   Piceno, che, seppure non di grandi dimensioni, era utile allo scopo. Con il   terremoto del 30 ottobre, che ha interessato anche l’area maceratese, la   situazione si è notevolmente ampliata con un considerevole aumento del numero   di beni da recuperare con assoluta urgenza ed era necessario individuare al   più presto un altro deposito più vicino. Ma, come dicevo nelle premesse, le   consultazioni di Sindaci, Demanio e Confindustria, per la ricerca di depositi   disponibili davano solo esito negativo. Fino ad ora i beni mobili portati   alla Mole Vanvitelliana di Ancona, sono, per la maggiore parte, beni di   proprietà della Curia danneggiati e prelevati dagli edifici pericolanti in   cui si trovavano. Essi verranno restaurati a carico del Ministero in quanto   nella stessa Mole verrà allestito un laboratorio di restauro, e verranno   restituiti ai legittimi proprietari una volta restaurati. In ogni caso prima   di procedere ad ogni operazione di spostamento di beni mobili si è sempre   previamente richiesto l’assenso alla proprietà. Per quanto riguarda invece i   beni non danneggiati ma di cui si è ritenuto comunque indispensabile disporre   lo spostamento proprio per evitare il loro deterioramento, si è data facoltà   ai proprietari, di provvedere autonomamente alle operazioni di messa in   sicurezza nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero con la   Direttiva di aprile del 2015. Vorrei infatti rammentare che numerosi beni   mobili della Curia di Camerino, ad esempio, sono stati portati nel deposito   di San Severino (appositamente istituito quale deposito della Curia) in   quanto beni non danneggiati. Altri beni mobili, quali ad esempio quelli   prelevati dalla Chiesa delle Vergini di proprietà del Demanio, sono stati   portati presso i Musei Civici di palazzo Buonaccorsi a Macerata. Concludo   precisando che tutte le attività di messa in sicurezza che riguardano beni   culturali mobili sono state effettuate con personale adeguatamente formato,   sotto la direzione di personale tecnico del Ministero (restauratore, storico   dell’arte, archivista, ecc.) con competenza specifica sulla tipologia di beni   culturali mobili ed alla presenza di un funzionario MiBACT e del personale   del Comando carabinieri del Comando Tutela Patrimonio culturale.   |      Senato   
    
        
            | Assemblea   Giovedì 9 febbraio   Interrogazione   4-06983 Pagliari - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e   della ricerca   Premesso che: è in corso la discussione parlamentare   sull'atto di Governo n. 382, di modifica del sistema della cultura   umanistica; l'applicazione del decreto del Presidente   della Repubblica n. 19 del 2016 (che ha riformato le classi di concorso nella   scuola secondaria) è stata rinviata, in relazione alle discipline   caratterizzanti dei licei musicali (i docenti delle discipline A55   strumento musicale, A53 storia della musica, A63 tecnologie musicali, A64   teoria analisi e composizione, inseriti come vincitori nelle graduatorie di   merito del concorso a cattedra 2016 di differenti regioni italiane), al 1°   settembre 2017. Di conseguenza, lo stesso Ministero dell'istruzione,   dell'università e della ricerca non ha previsto nell'"organico di   diritto" relativo all'anno scolastico 2016/2017 alcuna cattedra per le   classi di concorso dell'indirizzo, rendendo impossibili, per tutti, le   immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2016/2017, negando così ai vincitori   di un concorso pubblico di ottenere un posto ben definito; nell'ambito delle trattative relative alla   sottoscrizione del contratto collettivo nazionale integrativo di mobilità   relativo all'anno scolastico 2017/2018, per quanto riguarda la "mobilità   professionale", si ipotizza, a quanto sembra, di introdurre una   percentuale di posti riservati ai passaggi di ruolo e di cattedra per le   citate classi di concorso del 50 per cento dei posti vacanti, rispetto al 10   per cento stabilito nell'intesa del 30 dicembre 2016 per tutte le altre   classi di concorso; in particolare, avendo stabilito che il 50   per cento dei posti disponibili (più l'eventuale cattedra dispari) verranno   assegnati ai docenti di ruolo utilizzati, una decisione di tal genere farebbe   venir meno, a quanto temono i vincitori di concorso, un notevole numero di   posti destinati alle assunzioni dei vincitori del concorso a cattedra con   conseguente danno, poiché l'immissione in ruolo, nei tempi di validità della   graduatoria, è seriamente messa in pericolo; inoltre, tale percentuale,   ridurrebbe drasticamente la facoltà di scelta di sedi sul territorio   regionale.   Si chiede di sapere: 
                se il Ministro in indirizzo sia a   conoscenza della situazione;se e come intenda intervenire al fine di   salvaguardare i posti per i vincitori soprattutto lì dove vi sia soltanto una   cattedra disponibile per disciplina (in molte province è presente solo un   liceo musicale), considerato che il calcolo dei posti disponibili andrebbe   effettuato non su base nazionale, in quanto la procedura di concorso era su   base regionale, e la conseguente mobilità per gli utilizzati andrebbe fatta   per provincia;se e come sarà affrontata la problematica   delle cattedre di storia della musica (A53), tecnologie musicali (A63) e   teoria analisi composizione (A64), il cui numero di ore per sezione di liceo   musicale non copre l'intera cattedra oraria, con il rischio che siano   interamente assegnate al personale di ruolo utilizzato;se e come saranno assegnati gli   insegnamenti di tutti gli strumenti musicali messi a concorso, giacché si   parla di limitare a 8 il numero di strumenti musicali per liceo che formano   cattedra con il rischio di penalizzare strumenti "meno frequentati"   come arpa, contrabbasso, tromba, eccetera.   |    
    
        
            | 1ª Commissione Affari costituzionali   Mercoledì 1 febbraio   (2630) D-l 244/2016 - proroga e definizione di termini   Presentazione emendamenti (cfr. file   allegato).   |    
   Martedì 7 febbraio 2017 — 1ª Commissione Affari costituzionali (2630) D-l 244/2016 - proroga e definizione di termini EMENDAMENTI ARTICOLO 4 Proroga dei termini in materia di istruzione, università e ricerca   4.13 (testo 2) DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO Dopo il comma 3, inserire il seguente: 
        «3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo sostituire le parole: 'sesto anno', con le seguenti: 'ottavo anno', e al terzo periodo sostituire le parole 'settimo anno', con le seguenti: 'nono anno'». 4.38 (testo 2) PUGLISI, PAGLIARI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, FATTORINI, FASIOLO Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 
        «5-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: 'sesto anno' sono sostituite dalle seguenti: 'ottavo anno' e le parole: 'settimo anno' sono sostituite dalle seguenti: 'nono anno'». 4.41 (testo 2) PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, ZELLER, ZIN Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 
        «5-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 107-bis, le parole: '31 dicembre 2017' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2021'». 4.43 (testo 2) PUGLISI, PAGLIARI Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 
        «5-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole 'e 2015-2016' sono sostituite dalle seguenti: ', 2015-2016 e 2016-2017'».     4.19 (testo 2) RUTA Dopo il comma 4, inserire i seguenti:         «4-bis. Sono prorogati fino all'indizione del concorso docenti successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di validità delle graduatorie di merito già pubblicate o ancora in fase di elaborazione in esito alle procedure concorsuali di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2016, nn. 105, 106, 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016, fermo restando il termine del triennio per l'assunzione dei vincitori del concorso.   
        4-ter. All'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere le parole 'La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento'».       |