La stessa prevede modifiche al controllo preventivo degli atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio. Esclusi dal controllo preventivo gli atti che non determinano alcuno degli effetti modificativi indicati dalla legge; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano: comandi, assenze, congedi, aspettative, trasferimenti, distacchi sindacali, assenze dall’ufficio ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 1045, provvedimenti disciplinari con sanzioni, anche pecuniarie, diverse dal licenziamento.
Previste, inoltre modifiche anche ai controlli successivi.