MODALITA' OPERATIVE APE SOCIALE E LAVORATORI PRECOCI

CONTRIBUTO PROFESSIONALE

L’INPS con le circolari, emesse in contemporanea con il DPCM che detta le norme di attuazione, numero 99 e 100 del 16 giugno 2017 ha determinato le modalità operative per la richiesta da parte dei lavoratori pubblici e privati dell’Anticipo pensionistico e della  cosiddetta APE SOCIALE.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).  Commi dal n. 179 al 186 (Ape sociale) e dal n. 199 al n. 205 (anticipo pensionistico/ riduzione requisito contributivo)
  • L’articolo 53 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha fornito un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 179, lettera d), della legge di Bilancio
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.138 del 16 giugno 2017.

→I REQUISITI GENERALI

Il trovarsi in determinate condizioni al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio

  • assistano da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente,  un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  • siano lavoratori dipendenti che, al momento della richiesta, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa (cioè senza interruzioni, oppure se con interruzioni pareggiate da altrettanti periodi lavorati nel settimo anno precedente),una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A annesso al decreto -Insegnanti della scuola dell’infanzia-

→ I REQUISITI SPECIFICI

ANTICIPO PENSIONISTICO occorre avere almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età

APE SOCIALE richiesta una età anagrafica,  minimo 63 anni, da possedere entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione.

Per l’assistenza a persona con handicap grave essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni. In relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile concedere l’APE sociale ad uno solo dei soggetti che l’assistono

Per l’attività gravosa  essere in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

I requisiti dell’anzianità contributiva (30/36 anni)e lo svolgimento in via continuativa di attività gravosa (6 anni) sono valutati al 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda.

→LA RIDUZIONE DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA

Con i requisiti di cui sopra l’anzianità contributiva attualmente prevista, in caso di pensione anticipata, in anni 42 e  mesi 10 per gli uomini ed anni 41 e mesi 10 per le donne viene ridotta ad anni 41

COMPATIBILITA’

È compatibile con l’indennità di APE sociale la percezione di una pensione indiretta (reversibilità)  o di invalidità civile cos’ come lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, CO.CO.CO. purché non superi € 8000,00 annui lordi e di lavoro autonomo con reddito fino ad € 4800,00.

C’è invece incompatibilità e quindi non è cumulabile con redditi di lavoro dipendente ed autonomo la fruizione della pensione  derivante da anticipo pensionistico

LA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI

La domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso alle prestazioni va presentata esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi anche  dell’assistenza di un patronato, entro il 15 luglio 2017 per chi matura i requisiti entro, il 31.12.2017 ed entro il 31  marzo 2018 per i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31.12.2018.

Domande presentate oltre i termini suindicati e comunque entro il 30 novembre di ciascun anno saranno valutate solo se esistano risorse economiche (di quelle preventivate) residue.

LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda il lavoratore deve allegare secondo i casi:

  • autodichiarazione di assistenza e convivenza con soggetto affetto da handicap grave. Occorre specificare da quale data.
  • estremi verbale commissione medica attestante l’invalidità
  • dichiarazione datore di lavoro periodi di lavoro prestato ( per la scuola/PA modulo AP116).

 IL “LAVORO DELL’INPS”

A seguito delle domande presentate l’INPS procede agli accertamenti dei requisiti in base ai dati in proprio possesso e quelli in possesso di altri enti.

In caso di sforamento del budget disponibile sarà data precedenza a chi è più vicino:

  • al requisito anagrafico per l’accesso pensionistico per Ape sociale
  • al requisito ridotto  per l’anticipo pensionistico.

A parità di queste condizioni  in base alla data di presentazione della domanda.

Al monitoraggio delle risorse necessarie provvede apposita Conferenza dei Servizi.

Entro il 15 ottobre 2017 ovvero il 30 giugno 2018 l’INPS comunica l’esito delle domande presentate:

  • esito positivo con indicazione prima decorrenza utile
  • differimento decorrenza per superamento budget
  • rigetto domanda per mancanza di condizioni

LA DOMANDA DI ACCESSO AL BENEFICIO

Contestualmente alla domanda di riconoscimento dei requisiti il dipendente deve presentare domanda di acceso al beneficio in cui con dichiarazione sostitutiva di atto notorio confermerà il permanere dei requisiti e condizioni di accesso, se già posseduti, o l’avvenuto perfezionamento degli stessi qualora siano stati valutati in via prospettica.

L’INDENNITA’ APE SOCIALE

L'indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio. 

La rata non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione, né ad integrazione al trattamento minimo (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio 2017).

Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione.

Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

L’indennità cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Nelle ipotesi in cui, in seguito ad accertamenti, il beneficio dell’APE sociale risulti indebitamente erogato per carenza dei requisiti richiesti, ovvero, in corso di godimento del relativo trattamento, intervengano delle cause di decadenza, si procederà all’annullamento o alla revoca dell’indennità di APE sociale.

Nei casi di superamento, nell’anno, dei limiti di reddito previsti dalla legge, la prestazione non è più dovuta dall’inizio dell’anno in cui il suddetto superamento si è verificato.

Nelle ipotesi in cui il soggetto divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione.

Ove, invece, il soggetto cessi di risiedere in Italia, l’indennità viene revocata dal primo giorno del mese successivo al venir meno della residenza stessa.

PENSIONE ANTICIPATA

Il trattamento pensionistico a favore dei dipendenti “precoci” decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ove ricorrano i requisiti, le condizioni nonché ovviamente con  la cessazione dal servizio.

 

IL PROBLEMA PER IL SETTORE SCOLASTICO

Come era stato anticipato da alcune fonti di stampa, le circolari dell’INPS non entrano nello specifico del settore scuola e ciò creerà inevitabilmente problemi e rimostranze. Come noto i termini per le domande di cessazioni dal servizio sono ampiamente scaduti. In questo momento si sta provvedendo alla copertura dei posti lasciati liberi dai pensionandi tramite la mobilità (successivamente si provvederà con le immissioni in ruolo e/o le supplenze annuali). Ne deriva che il termine generico del 15 luglio, come data di scadenza per la presentazione delle domande di accesso all’APE, non si addice alla specificità del settore scolastico anche in considerazione della solo finestra d’uscita prevista per il 1° settembre di ogni anno.

Sarà necessario (comunque auspicabile) un intervento combinato MIUR/INPS/Funzione Pubblica per affrontare la specifica situazione e consentire al personale scolastico interessato di poter accedere a questa possibilità di uscita dal lavoro.

Lì, 20.06.2017

IL RESPONSABILE UFFICIO PREVIDENZA

Stefano Giorgini

 


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Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 20/06/2017
Sottocategoria: Previdenza Ultima modifica: 20/06/2017 16:05:51
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