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 Gazzetta Ufficiale   
    
        
            | Mercoledì 25 ottobre   Decreto del Presidente della Repubblica Consiglio 9   agosto 2017   Autorizzazione al Ministero dell'istruzione,   dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno   scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n. 259   dirigenti scolastici. (17A07185) (GU Serie Generale n.250 del 25-10-2017)     Art. 1  Il   Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e' autorizzato,   per l'anno scolastico 2017/2018, ad assumere a tempo indeterminato un numero   di unità pari a n. 259 dirigenti scolastici.   Art. 2  Il   Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette, entro   il 31 dicembre 2017, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del   Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero   dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello   Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del   presente decreto. Il presente decreto, previa registrazione da parte della   Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana.   Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto   2017   Autorizzazione al Ministero dell'istruzione,   dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno   scolastico 2017-2018, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, n.   6.260 unità di personale ATA. (17A07188) (GU Serie Generale n.250 del   25-10-2017)   Art.   1  Il   Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e' autorizzato,   per l'anno scolastico 2017/2018, ad assumere a tempo indeterminato sui posti   effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unità pari a n. 6.260   unità di personale ATA.   Art.   2  Il   Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette, entro   il 31 dicembre 2017, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del   Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero   dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello   Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del   presente decreto. Il presente decreto, previa registrazione da parte della   Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana.   |    Camera 
    
        
            | Mercoledì 25 ottobre   Interrogazione   (5-12562) Cominelli, Patrizia   Maestri e Gnecchi. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.    In Italia   esiste una grave disuguaglianza nel trattamento del rapporto di lavoro che   riguarda un rilevante numero di lavoratori, soprattutto donne, spesso di   classi sociali e socio-economiche disagiate; si tratta del personale in   forza negli appalti delle scuole italiane per i lavori di pulizia,   ristorazione e ausiliarato; in Italia tutti i lavoratori che incorrono in   periodi di disoccupazione involontaria possono usufruire di misure di   sostegno economico, anche i lavoratori stagionali; il sistema di welfare   italiano tenta di venire in aiuto ai lavoratori che per cause indipendenti   dalla loro volontà subiscono periodi di mancata occupazione e, quindi, di   mancato reddito; fa eccezione il personale che garantisce nelle scuole sia i   servizi di pulizie, ristorazione e ausiliariato assunti con contratti del   turismo o dei multiservizi sia i servizi di supporto e assistenza alla   persona assunti con contratti delle cooperative sociali; questi servizi sono   ormai in grandissima parte appaltati ad aziende/cooperative le cui dipendenti   sono assunte con contratto a tempo indeterminato con sospensione estiva; si   tratta soprattutto di donne con contratti part time che difficilmente   superano le 15 ore alla settimana. In alcuni casi per necessità operative   delle scuole hanno orari anche inferiori ai minimi contrattuali (6/9 ore   settimanali nelle medie); è analoga anche la situazione delle lavoratrici   impegnate nei servizi di integrazione e assistenza ad personam nelle scuole;   si sta parlando di lavoratrici che, nella loro maggioranza, non hanno neppure   usufruito in questi anni del « bonus Renzi » introdotto dal decreto-legge n.   66 del 2014; nei periodi di sospensione estiva sono prive di qualsiasi   reddito e non ricevono neppure gli assegni famigliari; inoltre, le   lavoratrici sono penalizzate anche a livello pensionistico: per ogni anno di   lavoro maturano solo 40/44 settimane e non 52 settimane ai fini dell’accesso   alla pensione; questo avviene nonostante la direttiva 97/81/CE sulla non   discriminazione dei lavoratori a tempo parziale; il mancato adeguamento della   legislazione italiana a quanto già disposto dalla direttiva su citata e dalla   successiva sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea n. 396/2010,   confermata dalla recente giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr.   Cassazione 24532/2015; Cassazione 24647/2015; Cassazione 29 aprile 2016 n.   8565, Cassazione 10 novembre 2016 n. 22936) espone l’Inps al riconoscimento   dei periodi non considerati fini dell’accesso alla pensione dei lavoratori a   tempo parziale ed anche alle spese legali; negli ultimi anni sono state   numerose le sentenze su questo tema: ci sono voluti fatica e tempo per le   lavoratrici per farsi riconoscere un diritto, ma si tratta anche di un costo   per l’Inps che viene condannato regolarmente a rifondere le spese.   Si chiede di sapere se non   ritenga il Ministro interrogato di promuovere un’iniziativa normativa per  adeguare   la legislazione italiana alla direttiva europea, evitando così migliaia di   ricorsi e cause da parte delle lavoratrici nei confronti dell’Inps e le   conseguenti spese legali a carico dell’Inps medesimo; se non ritenga di   assumere iniziative per estendere la possibilità di usufruire della « Naspi »   o di altra misura di sostegno al reddito al personale degli appalti   scolastici al fine di sanare questa ineguaglianza che riguarda sul territorio   nazionale alcune decine di migliaia di persone, soprattutto donne. |                                                                    
    
        
            | XI Commissione Lavoro   Martedì 24 ottobre   Sede referente   Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre   disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di   licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo.   Comitato ristretto   Esame e rinvio   Giovedì 26 ottobre   Interrogazione   5-12272 Cominardi: Tutela del   personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici. 5-12562 Cominelli: Tutela del   personale impiegato a tempo parziale negli appalti scolastici.   Risposta della sottosegretaria   Franca Biondelli: Le interrogazioni   che passo ad illustrare riguardano la tutela del personale impiegato a tempo   parziale negli appalti scolastici, pertanto fornirò per esse una risposta   congiunta. Preliminarmente, voglio chiarire che, in applicazione del   principio di non discriminazione, durante l'esecuzione del rapporto di   lavoro, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno   favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno, intendendosi per tale quello   inquadrato nello stesso livello in forza, dei criteri di classificazione   stabiliti dai contratti collettivi (articolo 7 del decreto legislativo n. 81   del 2015). Ciò comporta che costui benefici dei medesimi diritti di un   lavoratore a tempo pieno comparabile per l'importo della retribuzione oraria   e che riceva un trattamento economico riproporzionato in ragione della   ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto   riguarda l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul   lavoro, malattia professionale e maternità. Tuttavia, voglio ricordare che   per poter beneficiare dell'indennità di sostegno al reddito della NASpI,   occorrono i seguenti requisiti: stato di disoccupazione; tredici settimane di   contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di   disoccupazione; trenta giorni di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti   l'inizio della disoccupazione. Pertanto, per poter garantire il   riconoscimento della Naspi ai lavoratori che non possiedono taluno dei   requisiti, sarebbe necessario un intervento normativo che richiede opportune   verifiche, in particolare per quanto concerne la relativa copertura   finanziaria. Per quanto riguarda, invece, l'acquisizione del diritto alla   pensione, a ben vedere, la questione riguarda la differenza di trattamento   tra part-time orizzontale e verticale piuttosto che la differenza di   trattamento tra full time e part-time. Al riguardo, segnalo, che nella   situazione attuale del nostro ordinamento, per i lavoratori del pubblico   impiego in regime di part time, non sussiste alcuna diversità di trattamento   a seconda della modalità con la quale viene distribuita la prestazione   lavorativa, ossia se di tipo orizzontale o verticale. Ciò in quanto, ai sensi   dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 554 del 1988: «Ai fini   dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'Amministrazione   interessata e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di   servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero». Al   contrario, per i lavoratori del settore privato, non è rinvenibile nel nostro   ordinamento una disposizione della stessa portata, considerato che, solo   l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce   che: «... ai fini della determinazione del trattamento di pensione si computa   per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in   proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi   di lavoro a tempo parziale», rinviando, per la individuazione del diritto   alla pensione, alla disciplina di carattere generale dettata dall'articolo 7   del decreto-legge n. 463 del 1983 alla luce del quale, i periodi in cui il   lavoratore in part-time verticale non presta la propria attività lavorativa,   non risultando coperti da contribuzione, non sono considerati utili ai fini   dell'acquisizione del diritto a pensione. Sul punto, evidenzio che il tema è   stato oggetto di riflessione anche alla luce della sentenza della Corte di   giustizia che ha ampliato il diritto alla pensione per i lavoratori a tempo   parziale verticale. Di recente, anche la Corte di Cassazione, è intervenuta   riconoscendo al lavoratore con part-time verticale ciclico il diritto di   vedersi riconosciuti i contributi riproporzionati sull'intero anno cui si   riferiscono. In particolare, però, la Suprema Corte ha precisato che la   questione del minimale contributivo è questione distinta dall'anzianità   previdenziale tout court per la quale sembrerebbe necessario un apposito   intervento normativo da adottare da parte del Parlamento. Pertanto, concludo   manifestando l'interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a   valutare eventualmente la possibilità di sostenere iniziative anche di tipo   normativo che possano rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati a tempo   parziale, citati nel presente atto, fermo restando il rispetto dei vincoli di   finanza pubblica.   |                                                                                                                
    
        
            | Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro   Mercoledì 25 ottobre   Sede referente   Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.   81, concernente la responsabilità dei dirigenti in materia di sicurezza dei   luoghi di lavoro. C. 3830 Pellegrino e C. 3963 Carocci.   Flavia Piccoli Nardelli,   presidente, nel ricordare brevemente le tappe dell’iter sin qui seguìto,   comprese le audizioni informali svolte dall'11 luglio al 21 settembre 2017,   in mancanza di obiezioni da parte dei membri di entrambe le Commissioni,   ritiene che si possa dichiarare senz'altro concluso l'esame preliminare.   Propone che sia istituito un Comitato ristretto.    Esame e rinvio |                                Senato   
    
        
            | Assemblea   Mercoledì 25 ottobre   Interrogazione   (3-04075) Montevecchi, Paglini, Buccarella,   Cappelletti, Giarrusso, Castaldi, Nugnes, Morra, Santangelo, Bertorotta - Al   Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca    L'articolo   1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del   sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle   disposizioni legislative vigenti", prevedeva per l'anno scolastico   2015/2016 un piano straordinario di   assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni   scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti   comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti; con il decreto   del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della   ricerca n.767 del 17 luglio 2015 venivano fornite quindi le indicazioni per   la presentazione della domanda di partecipazione alle fasi B e C del piano   straordinario di assunzioni, ma non la ripartizione dei posti residuati dalle   fasi ordinarie; considerato che: subito dopo l'approvazione del decreto le   sigle sindacali denunciavano che la diversa tempistica tra la fase B e la   fase C, se non regolamentata ad hoc, avrebbe potuto generare situazioni   assurde e incresciose. I sindacati e gli addetti ai lavori, infatti,   ipotizzavano che, ad esempio, un docente inserito in una graduatoria a   esaurimento di una certa provincia fosse costretto ad accettare una nomina in   una provincia diversa durante la fase B del piano straordinario e che   successivamente, durante la fase C, si liberasse un posto nella classe di   concorso nella provincia del docente stesso che intanto aveva accettato la   cattedra fuori dalla sua regione; tale previsione si sarebbe avverata in   quanto i docenti meridionali con maggiori titoli e specializzazioni sono   stati assunti in regioni distanti centinaia di chilometri dalla propria e su   una tipologia di posto (comune o sostegno) non indicata come prioritaria;   considerato inoltre che: benché la domanda di assunzione per le fasi B e C   fosse unica, ai docenti rientrati nella fase B è stato impedito sia di   accedere alla fase successiva (fase C) che ha assegnato posti di   potenziamento, per la maggior parte curriculari, nelle loro province di   appartenenza a colleghi con punteggio inferiore, sia di rifiutare la proposta   di assunzione, pena la cancellazione da tutte le graduatorie (comma 102); i   docenti collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto agli assunti   in fase B hanno dunque beneficiato dell'assunzione a tempo indeterminato   nella classe di concorso o tipologia di posto prescelta e nella provincia di   residenza e nelle successive operazioni di mobilità sono stati riconfermati   in loco nel 90 per cento dei casi in virtù di una nota ministeriale del 23   dicembre 2016, che nella determinazione dell'organico di potenziamento,   invitava i vari Uffici scolastici regionali a considerare nelle richieste gli   stessi posti assegnati in fase C; quindi, i docenti assunti dalle graduatorie   a esaurimento in fase B, rimasti bloccati in tale situazione dal 2015, si   sono mobilitati denunziando non solo le disparità di trattamento createsi con   la legge n. 107 del 2015 in fase assunzionale e di mobilità, ma anche la   violazione di diritti costituzionalmente garantiti.   Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non   ritenga opportuno assumere tempestivamente iniziative volte a individuare una   soluzione definitiva alla situazione dei docenti assunti dalle graduatorie a   esaurimento in fase B. |    
    
        
            | 5°   Commissione Bilancio   Martedì 24   ottobre   Sede   referente   (2942)   Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante   disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili   Il relatore Lai (PD) illustra il disegno di legge di conversione del   decreto-legge in titolo, osservando che, da un lato, è parte della manovra di   bilancio per gli anni 2018-2020 e, dall'altro, interviene per contribuire   alla correzione dei conti del 2017, con particolare riguardo alle minori   entrate, rispetto a quanto preventivato, per la "collaborazione   volontaria-bis". Le maggiori risorse che residuano dal provvedimento   verranno utilizzate come contributo alla prossima manovra di bilancio in fase   di emanazione. Il provvedimento si articola su 4 direttrici prioritarie: la   prima consiste in un pacchetto di misure fiscali, tra le quali si evidenziano   l'estensione della definizione agevolata dei carichi, la riapertura della   cosiddetta "rottamazione" dei ruoli, l'estensione del meccanismo   dello split payment, la sterilizzazione delle clausole IVA relative alle   accise, l'estensione del credito d'imposta sulle campagne pubblicitarie e gli   interventi fiscali in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi   meteorologici dello scorso mese di settembre; la seconda direttrice è data da   misure rivolte al sostegno delle imprese, quali il rifinanziamento del Fondo   di garanzia per le piccole medie imprese, a cui si affiancano interventi per   la trasparenza societaria finalizzate a disciplinare le scalate ostili e   misure per la difesa da minacce esterne di imprese strategiche per il Paese.   Si modifica la disciplina del golden power con l'introduzione di soglie di   possesso, superate le quali l'acquirente è tenuto a dichiarare le sue intenzioni   in termini di ulteriore acquisizione di modifiche dei patti parasociali e   degli organi di amministrazione; la terza priorità riguarda il   rifinanziamento delle missioni internazionali e la rideterminazione dei piani   di assunzione delle forze di polizia e del personale militare; infine, la   quarta, riguarda le misure che affrontano varie esigenze indifferibili, fra   le quali il rifinanziamento del Fondo occupazione e il monitoraggio delle   misure di salvaguardia in materia pensionistica, la bonifica ambientale e   rigenerazione urbana, la liquidazione della Croce Rossa italiana e il   finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca,   assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei Livelli   essenziali di assistenza.    In sintesi, si tratta di un provvedimento articolato, che interviene   con disposizioni urgenti per esigenze indifferibili, come quelle legate alle   alluvioni di settembre e ottobre e per anticipare alcuni interventi della   legge di bilancio. Indica, peraltro, risposte a nodi emersi in questi anni   per iniziativa parlamentare e sui quali occorrerà un confronto politico per   valutarne la adeguatezza.   Esame e rinvio |    
    
        
            | 7°   Commissione Istruzione pubblica   Mercoledì   25 e giovedì 26 ottobre   Sede   consultiva   (2942) Conversione   in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni   urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili   Il presidente relatore Conte (AP-CpE-NCD) riferisce che l'articolo 20   impatta sulla copertura finanziaria, in quanto impone riduzioni delle   dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di   spesa degli stati di previsione dei Ministeri. Riepiloga in sintesi le   riduzioni per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari   a 40 milioni di euro, nonchè per il Ministero dei beni e delle attività   culturali e del turismo, pari a 19 milioni di euro. Andando in dettaglio,   segnala per che il Dicastero dell'istruzione le riduzioni riguardano 3   missioni: Istruzione scolastica, con una riduzione di 5 milioni; Istruzione   universitaria e formazione post-universitaria, con una riduzione di 30   milioni di euro; Ricerca e innovazione, con una riduzione di 5 milioni di   euro. Nell'ambito dei Beni culturali, le riduzioni riguardano 3 missioni:   Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, per   16,5 milioni di euro; Turismo, per 2 milioni di euro; Servizi istituzionali e   generali delle amministrazioni pubbliche per 500.000 euro.   La Commissione esprime per   quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:    1. in ordine all'articolo 4, comma 2, si segnala che il riferimento   corretto è alla legge 14 novembre 2016, n. 220, non alla legge 12 novembre   2016, n. 220;  2. riguardo all'articolo 19, comma 2, si invita a valutare   l'opportunità di un coordinamento con quanto già previsto dall'articolo 8 del   decreto legislativo n. 35 del 2017, atteso che esso già prevede la verifica   dei requisiti degli organismi di gestione collettiva da parte dell'Autorità   per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);  3. si reputa necessario ripristinare, già nella imminente legge di   bilancio, le risorse decurtate dall'articolo 20 nei confronti dei Dicasteri   dell'Istruzione e dei Beni culturali, onde non pregiudicare l'attività   oggetto delle missioni soggette a decrementi;  4. considerato che durante l'esame in Assemblea del disegno di legge di   riforma dello spettacolo (A.S. n. 2287-bis), il Governo ha accolto l'ordine   del giorno G5.0.200 in materia di interpretazione autentica della disciplina   sulle aliquote IVA per le prestazioni rese dagli intermediari aventi ad   oggetto i contratti di scrittura connessi con spettacoli e concerti, si   invita ad affrontare quanto prima la questione, eventualmente anche nella   imminente legge di bilancio. |    
    
        
            | 11°   Commissione Lavoro   Mercoledì   25 e giovedì 26 ottobre   Sede   consultiva   (2942)   Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante   disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili   La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di   legge in titolo, premesso che all'articolo 8 si dispone un incremento delle   risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione e si provvede alla   riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della cosiddetta   ottava salvaguardia,   esprime, per quanto di   competenza, parere favorevole sulla proposta del relatore Ichino (PD) con le   seguenti osservazioni:    In merito al citato articolo 8,   si suggerisce alla Commissione di merito di valutare l’opportunità di   destinare in tutto o in parte le risorse resesi disponibili, invece che   soltanto a un aumento del finanziamento delle politiche passive del lavoro -   in considerazione dei ben noti problemi contingenti nel settore siderurgico -   anche al potenziamento delle politiche attive, e quindi a un incremento del   Fondo per le Politiche attive, nonché per l'istituzione del Fondo permanente   per il sostegno ai caregivers, ovvero alle persone impegnate nell'assistenza   a familiari gravemente disabili. Si suggerisce inoltre alla Commissione di   merito di affrontare i temi della gestione adeguata delle risorse stanziate   per l'indennità cosiddetta Ape Sociale e per la revisione dei requisiti   contributivi per i lavoratori precoci introdotti dalla legge n. 232 del 2016   nell’articolo 1, commi 179 e 199, per valutare l'ipotesi che, data la novità   e sperimentalità degli istituti ivi previsti e considerato che la concreta   applicazione amministrativa delle norme sta dando luogo ad una notevole   riduzione delle erogazioni effettive rispetto alle previsioni, si possano   riutilizzare le somme stanziate per l’adeguamento dei benefici previsti dalla   misura, mediante la destinazione delle economie accertate in sede di   monitoraggio anche prospettico ad un fondo di apposita costituzione. |    |