In data 5/12/2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie - .

La stessa, entrata in vigore il 06/12/2017, contiene disposizioni che riguardano direttamente le Istituzioni Scolastiche, vediamo di seguito le novità.

 

·        Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie:

Nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già state istituite anagrafi vaccinali, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e dall'inizio del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Riportiamo di seguito quanto previsto dall’art 3 bis citato sopra.

Le Istituzioni scolastiche invieranno a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 (con l’intervento normativo attuale dall’a.s. 2018/19) i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico o per il calendario successivi di età compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati.

Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui sopra, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente.

Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie trasmettono la documentazione pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza.

·         Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici:

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

La decisione del 23 maggio 2017 della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21593,  depositata il 19 settembre scorso, aveva scaturito un acceso dibattito pubblico sulla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza degli alunni minori anche all’uscita da scuola.

Il  Provvedimento, quindi, pone fine alle polemiche e anche alle notevoli difficoltà in cui le scuole si sono trovate, esonerando le stesse dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza nell’uscita autonoma degli alunni.

Sarà comunque necessario acquisire agli atti, da parte della scuola, l’autorizzazione scritta (condizione necessaria) all’uscita autonoma del proprio figlio da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.

 

Lì, 07/12/2017           

 

Il Responsabile Ufficio Didattica

Alessandra Ferrari


» Documenti allegati:
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   Documento allegato ... QUI la Legge 172 del 4/12/17


 
Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 07/12/2017
Sottocategoria: Didattica Ultima modifica: 07/12/2017 16:02:47
Permalink: Legge n. 172 del 4 dicembre 2017. Novita' sugli alunni Tag: Legge n. 172 del 4 dicembre 2017. Novita' sugli alunni
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