Contributo Professionale

Il Miur, con Nota Prot. n.7194 del 24 aprile 2018, ha inteso fornire una serie di risposte in ordine ad alcune tematiche di natura interpretativa afferenti alla materia dell’alternanza scuola lavoro.  

In primis occorre sottolineare che il corrente anno scolastico 2017/2018 coincide con il terzo anno di applicazione della Legge 107/2015, con riferimento specifico ai percorsi di alternanza per gli studenti del triennio conclusivo degli istituti secondari di secondo grado di cui al D.Lgs. n.77 del 15 aprile 2005; infatti la disposizione contenuta nell’articolo 1 comma 33 e seguenti della Legge 107/2015 è entrata in vigore dall’anno scolastico 2015/2016.  Ed è proprio partendo da questo dato che la Nota Miur introduce il discorso degli Esami di Stato 2017/2018, ormai alle porte, per specificare che ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame de quo, la normativa non dispone l’obbligatorietà di un monte ore minimo di attività di alternanza nell’ultimo triennio. In buona sostanza, solo per il corrente anno scolastico, gli allievi potranno essere ammessi all’Esame di Stato a prescindere dall’aver compiuto o meno le duecento o quattrocento ore (a seconda della tipologia di studi). Ciò non toglie che coloro che avranno compiuto tali percorsi, saranno valutati dai Consigli di Classe anche in ordine alle certificazioni relative alle  competenze acquisite e alla ricaduta delle esperienze maturate sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento.; valutazioni che successivamente,  in sede di predisposizione della terza prova scritta e di organizzazione del colloquio, la Commissione d’Esame terrà in conto quale elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo. Analogo principio di non obbligatorietà per il corrente a.s. del monte ore minimo di alternanza scuola lavoro, si applica ai candidati esterni, per i quali è prevista una dichiarazione e documentazione di eventuali esperienze effettuate anche di attività assimilabili all’alternanza (stage, tirocini, apprendistato ecc.).

Dal prossimo anno scolastico 2018/2019, invece, per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.62 del 13 aprile 2017, lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro costituirà requisito di ammissione agli Esami di Stato; non solo, ma l’allievo, così come disposto dall’articolo 17 comma 9 del suddetto decreto, esporrà, in sede di colloquio, mediante una relazione e/o un elaborato multimediale, la propria esperienza di alternanza scuola lavoro svolta nel percorso di studi.  Tale requisito di ammissione varrà anche per i candidati esterni, secondo criteri che saranno definiti dal Miur con apposito decreto di prossima emanazione.

Nella seconda parte della Nota 7194, il Miur, ad integrazione della Nota Prot 3355 del 28 marzo 2017 nella quale chiariva che le attività sportive praticate ai massimi livelli agonistici fossero riconducibili alle attività di alternanza scuola lavoro, specifica le categorie di atleti considerati di “Alto Livello” le cui attività agonistiche sono assimilabili a quelle dell’alternanza e l’Ente abilitato al rilascio della documentazione attestante l’appartenenza., che di seguito si riportano:

  1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili (Federazione Sportiva di riferimento)
  2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali, anche giovanili, del Quadriennio 2017/2020 (Federazione Sportiva di riferimento)
  3. Studenti riconosciuti quali “Atleti di Interesse Nazionale” (Lega o Federazione Sportiva di riferimento)
  4. Atleti di sport individuali compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale di categoria all’inizio dell’anno scolastico di riferimento (Federazione Sportiva di riferimento)
  5. Atleti di squadre professionistiche che partecipano ai campionati di Calcio di Seria A, B, C, Primavera e Beretti Serie A, B e C, Under 17  Serie A e B, e ai campionati di Pallacanestro Serie A1, A2, B, Under 20 Eccellenza, Under 18 Eccellenza (Lega o Federazione Sportiva di riferimento)
  6. Atleti di Sport non professionistici di squadra che partecipano ai Campionati Nazionali di Serie A1 e A2, e, per la Pallavolo, atleti partecipanti ai Campionati di Serie A e B maschile, e A1, A2 e B1 femminile (Lega o Federazione Sportiva di riferimento).

Sin qui l’analisi della Nota Ministeriale a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Miur, Dott.ssa Maria Assunta Palermo; a margine alcune considerazioni professionali, alla luce dell’esperienza personale pluriennale maturata nell’ambito della direzione amministrativa negli Istituti Tecnici.

I percorsi di alternanza scuola lavoro rappresentano, senza ombra di dubbio, un’importante opportunità per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in quanto offrono la possibilità agli stessi di poter interagire in maniera diretta, e non mediata, con imprese, enti, associazioni, al fine di coniugare gli apprendimenti teorici ma anche le attività laboratoriali, con l’applicazione degli stessi, all’interno delle strutture ospitanti, nel complesso e variegato mondo del lavoro.  Ci si è lamentati, spesso, di non riuscire a colmare il divario enorme esistente tra una didattica scolastica  improntata su percorsi nozionistici e, un mondo del lavoro esterno continuamente alla ricerca di personale esperto, specializzato e formato, alla luce dell’irreversibile processo di globalizzazione che coinvolge l’intero pianeta, ma quando, finalmente lo Stato, ha cercato di favorire una soluzione a tale problema emanando una norma che, seppur perfettibile, rappresenta un primo tassello fondamentale per il futuro dei nostri giovani, ecco che le critiche negative a prescindere (  a mio modo di vedere, strumentali) su tutto l’impianto della legge, hanno preso il sopravvento rispetto ad un’analisi più approfondita ed equilibrata delle criticità della norma che, invece, dovrebbe portare a ragionare su come migliorare taluni aspetti dei percorsi, e non a smantellare tutto.

Gli alunni si lamentano, i genitori si lamentano, i docenti si lamentano, taluni sindacati si lamentano, taluni partiti si lamentano, eppure l’Unione Europea ha considerato così importanti i percorsi di alternanza scuola lavoro in Italia da giudicarli meritevoli di Finanziamenti Fse dedicati alle azioni specifiche inserite nel Programma Operativo del sessennio 2014/2020!

“In medio stat virtus”, recitava un antico adagio latino, e, forse, è proprio in queste saggie parole che  risiede la verità o, quantomeno, ciò che più le si avvicina; si faccia uno sforzo da parte di tutti ad evitare pregiudiziali di natura ideologica, ci si sieda attorno ad un tavolo, si discuta anche animatamente, ma non si smantelli un processo di formazione che, per i nostri allievi, potrà rappresentare in futuro l’unico valido ed ineludibile strumento di ausilio nell’approccio al mondo del lavoro.

Lì, 04.05.2018                                                                                                                                 

IL DIRIGENTE NAZIONALE

Antonio Grande 

 


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Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 04/05/2018
Sottocategoria: Didattica Ultima modifica: 04/05/2018 09:38:07
Permalink: NOTA MIUR 7194 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Tag: NOTA MIUR 7194 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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