RELAZIONI SINDACALI. In 10 passaggi cosa si fa, chi lo fa, come e quando si fa

Contributo Professionale

PREMESSA

Il presente sintetico documento illustra i passaggi indispensabili per lo svolgimento delle relazioni sindacali nelle istituzioni scolastiche ed educative. Un nuovo documento sul tema si rende necessario poiché, il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del triennio 2016/18, sottoscritto il 19 aprile 2018, ha introdotto importanti novità formali e sostanziali; novità con le quali sarà inevitabile misurarsi a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2018/19. Le norme citate tra parentesi e senza specificazioni sono quelle contenute nel citato CCNL. Le norme contrattuali che si possono definire in sede di contrattazione integrativa debbono essere compatibili anche con quelle legislative ed in particolare con il D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

I “protagonisti” fondamentali delle relazioni sindacali sono: il Dirigente Scolastico, la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) ed i Sindacati firmatari del CCNL.

Un ruolo importante viene svolto anche dal Direttore Sga e dai Revisori dei Conti.

L’insieme delle relazioni sindacali si distingue in: formazione, confronto e contrattazione integrativa.

Nello svolgimento delle relazioni sindacali il DS può avvalersi della collaborazione di dipendenti dell’istituzione scolastica o educativa, che possono affiancarlo anche negli incontri con RSU e Sindacati. Le collaborazioni più adatte, in considerazione delle funzioni svolte, sono quelle che fanno riferimento al Dsga ed ai Docenti che il DS ha scelto come suoi collaboratori.

Nell’individuare i soggetti sindacali che partecipano alle relazioni sindacali, l’art. 22, comma 2, lett. c, esclude le organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL 19 aprile 2018 solo dalla contrattazione integrativa. Ne consegue che le organizzazioni sindacali rappresentative in sede ARAN e non firmatarie del citato CCNL debbono essere coinvolte nell’ambito delle relazioni sindacali concernenti l’informazione ed il confronto (in questa specifica condizione si trova lo SNALS).

 

QUESTI I 10 PASSAGGI

  1. Il DS trasmette alla RSU ed ai sindacati dati ed elementi conoscitivi per il confronto e la contrattazione integrativa. Quindi anche la scheda delle risorse finanziarie disponibili, predisposta dal DSGA. L’informazione è resa in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico (Art. 5).
  2. Il Dsga predispone per il DS la scheda delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa (economie al 31 agosto e finanziamenti per l’anno scolastico 2018/19. Vanno indicati anche i finanziamenti per l’alternanza scuola-lavoro e per i progetti nazionali e comunitari destinati a remunerare il personale).
  3. Il DS può proporre alla RSU ed ai sindacati l’apertura del confronto, contestualmente all’invio dell’informazione (Art. 6). Le materie di confronto sono contenute nell’art. 22, comma 8, lett. b (orario del personale e individuazione dello stesso per le attività da retribuire; assegnazione alle sedi di servizio; fruizione dei permessi per l’aggiornamento; promozione della legalità ecc. ecc.)
  4. RSU e Sindacati a seguito dell’informazione – entro 5 gg – possono chiedere il confronto e di conseguenza il DS deve convocare l’incontro (Art. 6).
  5. Il periodo del confronto non può essere superiore a 15 gg (Art. 6) ed al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse (in pratica un verbale).
  6. Nel periodo del confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso (Art. 8). Considerato il periodo del confronto ed i tempi congrui alle operazioni di avvio dell’anno scolastico, nonché l’obbligo di non assumere iniziative unilaterali durante il confronto è consigliabile che il DS proponga l’apertura del confronto contestualmente all’invio delle informazioni.
  7.  Il DS convoca RSU e sindacati per l’avvio del negoziato entro il 15 settembre (Art. 22). La sessione negoziale non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre (Art. 22).

    Le materie oggetto di contrattazione sono indicate nell’art. 22, comma 4, lett. c, e nell’art. 23, comma 9, lett. b, oltre quelle già stabilite (e non modificate) dal CCNL 2007 (funzioni strumentali, incarichi specifici, collaboratori del DS, aree a rischio, attività complementari di educazione fisica ecc. ecc.).

    L’ipotesi di contratto integrativo (di durata triennale con cadenza annuale relativamente alla ripartizione delle risorse) definita dalle parti, con la relazione illustrativa e quella tecnica, è inviata ai Revisori dei Conti entro 10 gg. dalla sottoscrizione. In caso di rilievi dei Revisori dei Conti la trattativa si riprende entro 5 gg. Trascorsi 15 gg. senza rilievi, il DS procede con RSU e sindacati alla sottoscrizione definitiva del contratto, il cui testo sottoscritto viene inviato all’ARAN ed al CNEL entro 5 gg. dalla sottoscrizione (la descritta fase procedurale è contenuta nell’ art. 7).

    Il testo del contratto integrativo viene portato a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito web della scuola.

  8. Il DS redige la relazione illustrativa sull’ipotesi di contratto integrativo (vedi punto 6 ed art. 7).
  9. Il DSGA redige la relazione tecnica sull’ipotesi di contratto integrativo (vedi punto 6 ed art. 7).
  10. Il mancato accordo che determini pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa può condurre il DS a provvedere in via provvisoria (art. 7); provvedere in via provvisoria vuol dire emanare un atto unilaterale (in argomento vedi anche l’art. 40, comma 3 ter, D.lgs. 165/2001 e s.m.i.)

Le materie su cui è ammesso provvedere in via provvisoria sono indicate nell’art. 22 e riguardano: i criteri per la ripartizione delle risorse del Fis; i criteri per l’attribuzione dei compensi accessori al Personale Docente, Educativo ed Ata; i criteri per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale.

Le relazioni (quella illustrativa del DS e quella tecnica del DSGA) sono necessarie anche a corredo dell’atto unilaterale del DS; atto che comunque va inviato ai Revisori dei Conti (D.lgs. 150/2009).

 

CONCLUSIONI

Tutto quanto precede riguarda sicuramente l’avvio del prossimo anno scolastico 2018/19, ma bisogna fare attenzione alla circostanza che vi potrebbero essere delle situazioni che coinvolgono anche il corrente anno scolastico 2017/18.

Queste le casistiche che si possono presentare:

  • qualora alla data del 20 aprile 2018 (giorno successivo alla data di stipulazione del CCNL 19 aprile 2018) la contrattazione integrativa non si fosse ancora conclusa, le parti (DS, RSU e Sindacati) devono portare a termine la contrattazione nella piena osservanza della nuova disciplina delle relazioni sindacali fissata negli art. 4-5-6-7-8 e 22 del citato CCNL (tempus regit actum);
  • se, invece, la contrattazione integrativa è stata conclusa in osservanza della previgente disciplina, le parti (DS, RSU e Sindacati) potrebbero essere tenute all’applicazione della nuova disciplina relativamente agli aspetti precedentemente non previsti. Mi riferisco alle nuove materie di contrattazione integrativa: quelle espressamente previste dall’art. 22, c. 4, con particolare riferimento a: lett. c3, per quanto riguarda la quota delle risorse relative all’alternanza scuola - lavoro e quella relativa alle risorse dei progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale; lett. c4, criteri per determinare i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale. Entrambe le tematiche citate hanno una diretta conseguenza sulla remunerazione delle prestazioni rese dai DSGA, dal personale Docente e dal personale Ata nel corso del corrente anno scolastico.

Inoltre, le parti potrebbero comunque decidere (proposta del DS o richiesta dei soggetti sindacali), indipendentemente dalle casistiche sopra evidenziate, di svolgere quanto previsto in materia di confronto: fattispecie introdotta ex novo nel sistema delle relazioni sindacali dal CCNL in esame.

 

Lì, 14.06.2018                                                                                                                              

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani


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Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 20/06/2018
Sottocategoria: Contrattazione integrativa di istituto Ultima modifica: 20/06/2018 09:26:06
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