Il 21 Settembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.220) la Legge 21 settembre 2018, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che entra in vigore dal 22/09/2018.
Nelle disposizioni in essa contenute, nello specifico nell’art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione e università), troviamo proroghe che riguardano direttamente le Istituzioni Scolastiche.
Le proroghe attengono ad alcuni adempimenti relativi agli alunni, al personale docente e alla sicurezza degli edifici scolastici.
Il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 (attuativo della Legge 107/15, meglio conosciuta come “buona Scuola ) vedeva tra i requisiti di accesso all’esame di Stato dall’a.s. 2018/2019:
· la partecipazione durante l’ultimo anno di corso alle prove disposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’art. 19 del decreto stesso;
· lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio del secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.
La Legge di conversione è intervenuta differendo il termine del 1 settembre 2018 al 1 settembre 2019. Ne consegue che per il corrente anno scolastico non sostenere le prove INVALSI e non svolgere l’attività di alternanza scuola-lavoro non impedirà agli alunni l’ammissione all’Esame di Stato.
Testo della Legge:
3-septies. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente al sostenimento della prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.
…
3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonche' dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019. )
La stessa Legge, sempre per quanto riguarda gli alunni ha prorogato le disposizioni transitorie del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 anche all’a.s. 2018/2019. Ne consegue che nel caso di presentazione, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/00 (facoltà prevista dalle disposizioni vigenti) la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 Marzo 2019.
Testo della legge:
3-quater. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, e' prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di forma-zione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiara-zione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.
Il legislatore è intervenuto, anche, fornendo la possibilità ai docenti destinatari della “Carta docente” di utilizzare fino al 31 Dicembre 2018 le risorse relative, afferenti l’aggiornamento e la formazione.
Testo della legge:
3-sexies. Le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
Dicevamo in premessa che la Legge ha disposto, inoltre, in materia di sicurezza degli edifici scolastici prorogando al 31 Dicembre 2018 il termine di adeguamento alla normativa antincendio e alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici.
Testo della legge:
(( 3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2018 ».
…
3-quinquies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « Entro il 31 agosto 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 ».
Ci sembra evidente (considerate anche le dichiarazioni ministeriali rese alla stampa) che per quanto riguarda gli alunni, ovvero il differimento di disposizioni che dovevano entrare a regime già dal corrente anno scolastico, le intenzioni sembrano essere quelle di rimettere mano alla normativa vigente relativa sia all’alternanza scuola-lavoro, che alle prove INVALSI.
Da parte nostra manifestiamo la difficoltà, che si rinnova ogni qual volta, cerchiamo con grande fatica di adeguarci a questi continui cambiamenti (fai, disfa, e ri-fai) che sicuramente non contribuiscono a creare un progetto comune di miglioramento e innovazione del “sistema scuola”.
Lì, 25.09.2018
D’INTESA CON IL PRESIDENTE
IL RESPONSABILE UFFICIO DIDATTICA
Ferrari Alessandra