CONTRIBUTO PROFESSIONALE

Il 21 Settembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.220) la Legge 21 settembre 2018, n. 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che entra in vigore dal 22/09/2018.

                Nelle disposizioni in essa contenute, nello specifico nell’art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione e università), troviamo proroghe che riguardano direttamente le Istituzioni Scolastiche.

Le proroghe attengono ad alcuni adempimenti relativi agli alunni, al personale docente e alla sicurezza degli edifici scolastici.

 

                Il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 (attuativo della Legge 107/15, meglio conosciuta come “buona Scuola ) vedeva tra i requisiti di accesso all’esame di Stato dall’a.s. 2018/2019:

·         la partecipazione durante l’ultimo anno di corso alle prove disposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’art. 19 del decreto stesso;

·         lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio del secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.

La Legge di conversione è intervenuta differendo il termine del 1 settembre 2018 al 1 settembre 2019. Ne consegue che per il corrente anno scolastico non sostenere le prove INVALSI e non svolgere l’attività di alternanza scuola-lavoro non impedirà agli alunni l’ammissione all’Esame di Stato.

 

Testo della Legge:

3-septies. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 13,  comma 2,  lettera  b),  e  dell'articolo  14,  comma  3,   sesto   periodo, limitatamente al  sostenimento  della  prova  a  carattere  nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019.

  3-octies. Nelle more della revisione della disciplina dei  percorsi di  alternanza  scuola-lavoro,  il  termine  di  entrata  in   vigore dell'articolo 13, comma 2,  lettera  c),  nonche'  dell'articolo  14, comma 3, sesto periodo,  limitatamente  alle  attivita'  assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differito dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019. )

 

                La stessa Legge, sempre per quanto riguarda gli alunni ha prorogato le disposizioni transitorie del decreto-legge 7  giugno  2017,  n.  73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 anche all’a.s. 2018/2019. Ne consegue che nel caso di presentazione, da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale, di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/00 (facoltà prevista dalle disposizioni vigenti) la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 Marzo 2019.

Testo della legge:

 3-quater. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo  5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7  giugno  2017,  n.  73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, e' prorogata all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario  dei  servizi educativi per l'infanzia e dei corsi  per  i  centri  di  forma-zione professionale regionale 2018/2019; in  caso  di  presentazione  della dichiara-zione sostitutiva resa ai sensi del testo unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  la documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle   vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.

 

                    Il legislatore è intervenuto, anche, fornendo la possibilità ai docenti destinatari della “Carta docente” di utilizzare fino al 31 Dicembre 2018 le risorse relative, afferenti l’aggiornamento e la formazione.

Testo della legge:

 3-sexies.  Le  risorse  stanziate  per  la  Carta  elettronica  per l'aggiornamento  e  la  formazione  del  docente   di   ruolo   delle istituzioni  scolastiche  di   ogni   ordine   e   grado,   istituita dall'articolo 1, comma 121, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107, relative all'anno scolastico  2016/2017,  possono  essere  utilizzate entro il 31 dicembre 2018.

 

                    Dicevamo in premessa che la Legge ha disposto, inoltre, in materia di sicurezza degli edifici scolastici prorogando al 31 Dicembre 2018 il termine di adeguamento alla normativa antincendio e alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici.

Testo della legge:

  (( 3-bis. All'articolo 4, comma 2, del  decreto-legge  30  dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2018 ».

  3-quinquies. All'articolo 20-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7 aprile 2017, n. 45, le parole: « Entro  il  31  agosto  2018 »  sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 ».

 

                Ci sembra evidente (considerate anche le dichiarazioni ministeriali rese alla stampa) che per quanto riguarda gli alunni, ovvero il differimento di disposizioni che dovevano entrare a regime già dal corrente anno scolastico, le intenzioni sembrano essere quelle di rimettere mano alla normativa vigente relativa sia all’alternanza scuola-lavoro, che alle prove INVALSI.

Da parte nostra manifestiamo la difficoltà, che si rinnova ogni qual volta, cerchiamo con grande fatica di adeguarci a questi continui cambiamenti (fai, disfa, e ri-fai) che sicuramente non contribuiscono a creare un progetto comune di miglioramento e innovazione del “sistema scuola”.

Lì, 25.09.2018

D’INTESA CON IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE UFFICIO DIDATTICA

                                                                                                              Ferrari Alessandra


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Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 25/09/2018
Sottocategoria: Didattica Ultima modifica: 28/09/2018 08:54:49
Permalink: LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 108 DEL 21/9/2018, OVVERO MILLEPROROGHE O MEGLIO "INDIETRO TUTTA" Tag: LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 108 DEL 21/9/2018, OVVERO MILLEPROROGHE O MEGLIO "INDIETRO TUTTA"
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