REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ D.I. N. 129 DEL 28 AGOSTO 2018

GLI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI DEL MIUR

CIRCOLARE PROT. N. 74 DEL 5 GENNAIO 2019

 

DOCUMENTO

La competente Direzione Generale del MIUR ha pubblicato stamane 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cu il D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Di seguito le nostre considerazioni, valutazioni e commenti sugli aspetti di maggior rilevanza del contenuto della corposa circolare ministeriale.

Accogliamo con favore ed apprezzamento, innanzitutto, la“ratio” di sinergica interlocuzione e supporto fattivo che connota tutta la puntuale opera di illustrazione, specifica e dettagliata, degli orientamenti e delle interpretazioni del MIUR mirati alla corretta accezione e, di conseguenza, alla più semplice ed immediata applicazione delle indicazioni normative di cui al D.I. n.129/2018 da parte delle istituzioni scolastiche destinatarie.

La nota in parola - in considerazione della molteplicità di modifiche e di integrazioni intervenute in seguito alla revisione integrale ed organica del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 - si qualifica, a parer nostro, come strumento necessario ed utile per fornire chiarimenti sia sulla struttura del documento, che sui contenuti tecnici dello stesso.

Registriamo con soddisfazione il fatto che risultino accolte, nel testo della circolare, alcune delle indicazioni che l’ANQUAP ha avuto modo di portare all’attenzione dei competenti uffici ministeriali sia con documenti ufficiali che in diverse occasioni di confronto ed interlocuzione diretta.

Qui di seguito le nostre “segnalazioni” che hanno trovato positivo accoglimento nella circolare n. 74 del 5 gennaio 2019:

 

GESTIONE FINANZIARIA

  1. precisato che la redazione della relazione illustrativa sul programma annuale (art. 5 commi 7 ed 8) e quella a corredo del conto consuntivo (art. 23 c. 1 in combinato con il c. 2) spettano entrambe al Dirigente Scolastico, con la collaborazione del Direttore SGA;
  2. chiarito che, nelle more della nomina da parte dell’USR territorialmente competente del commissario ad acta, il Consiglio d’Istituto può procedere autonomamente all’approvazione del programma annuale;
  3. prevista nella modulistica la tabella dimostrativa dell’avanzo o disavanzo di amministrazione e quella concernente il suo utilizzo (fino ad oggi abbiamo avuto solo quella sull’utilizzo, Mod. D del Programma Annuale ex D.I. 44/2001);
  4. chiarito che i pagamenti con carta di credito (art. 19) fanno venir meno la fattura elettronica e lo split payment, mentre consentono gli acquisti online;
  5. precisato, in merito ai soggetti incaricati di sostituire il DSGA, sia nella gestione del fondo economale che nelle funzioni di consegnatario dei beni, in caso di assenza o impedimento dello stesso, che valgono unicamente le disposizioni previste nel CCNL del comparto Istruzione e Ricerca;
  6. precisato che il Consiglio d’istituto può procedere all’approvazione del conto consuntivo anche quando i revisori dei conti non rendano il parere entro il 10 giugno. In tale eventualità il DS fornisce comunicazione all’USR, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza;
  7. prevista la possibilità, da parte dell’USR territorialmente competente, di nominare quale commissario “ad acta” il DS della stessa istituzione scolastica nella quale il CdI non ha provveduto all’approvazione del programma annuale, entro i termini prescritti.

GESTIONE PATRIMONIALE BENI E INVENTARI

  1. Art. 39 D.I. n. 129/2018 lavori di piccola manutenzione ordinaria e straordinaria … lunga e dettagliata indicazione delle procedure e soprattutto chiara l’indicazione che trattasi di una facoltà per i D.S. e non di un obbligo cogente.

ATTIVITÀ NEGOZIALE

  1. Precisato opportunamente che, mentre permane all’art. 43, comma 2 del D.I. n.129/2018, l’esclusione della possibilità per le istituzioni scolastiche di poter stipulare contratti “aleatori”, tuttavia tale divieto non deve intendersi riferito alla stipula di contratti assicurativi, espressamente contemplati al comma 7 dell’articolo 43 tra gli affidamenti delle istituzioni scolastiche.

Inoltre, in merito all’attività negoziale puntuale, quanto utile e tempestivo, è il riferimento che la circolare in parola fa all’art.1, comma 912 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e fino al 31 dicembre 2019 dispone, nell’ottica della semplificazione, che le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici nonché, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante le procedure di cui all’art.36, comma 2, lettera b).

 

Infine abbiamo notato, con un certo stupore, che gli orientamenti interpretativi espongono una  dettagliata previsione di operatività e di articolazione della delibera del C.I. prevista dall’art.45, comma 2, lett. a del regolamento, attribuendo alla stessa “… natura regolatoria …”, in pratica una sorta di autorizzazione al dirigente a poter operare in affidamento diretto da euro 10.000,00 a euro 39.999,99 solo secondo criteri e limiti precisi e tenendo conto principalmente delle indicazioni ANAC.

All’uopo corre l’obbligo ribadire il nostro completo disaccordo rispetto a tale interpretazione della disposizione regolamentare ed alla posizione assunta in maniera “rigida” dal MIUR, ritenendola distante dalla lettera e dallo spirito del disposto normativo, indirizzata ad attribuire una valenza inusitatamente restrittiva, assolutamente non prevista dal testo del regolamento, ad una norma che invece è portatrice di semplificazione e che trae origine dalla legge primaria, tra l’altro di derivazione comunitaria, (art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. n.50/2016 - così come da ultimo modificato in senso semplificativo dall’art.25 del D.lgs. n.56/2017).

Si finisce altresì, a parere nostro, con l’attribuire, di fatto ed in maniera surrettizia, al C.I. un inopinato potere di autorizzazione/veto sull’operato del D.S. in una materia, quella dell’attività negoziale, finalizzata all’acquisizione di forniture di beni, prestazione di servizi e realizzazione di lavori, sotto soglia di rilevanza comunitaria (euro 144.000,00) ed addirittura nel segmento in essa ricompreso di ulteriore semplificazione (fino a euro 40.000,00) che, invece, il legislatore comunitario, quello nazionale e la giurisprudenza ormai consolidata dei TAR e del Consiglio di Stato hanno “ab ovo” voluto che fosse connotata da procedure semplificate; procedure certamente in linea con gli interessi della P.A. e con la legittimità dei processi, mirate a garantire immediatezza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché una gestione coerente e proficua delle risorse finanziarie ed umane disponibili.

 

Lì, 07.01.2019

 

IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ

IL PRESIDENTE

Salvatore Gallo

Giorgio Germani


 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie

Direttore Generale Dott. Jacopo GRECO

 

Oggetto: osservazioni, richieste e proposte su nuovi schemi di bilancio.

 

Preg.mo Direttore,

con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, codesto Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti (allegato 1), i nuovi schemi di bilancio (allegato 2) e il nuovo piano delle destinazioni (allegato 3).

A seguito di un’analisi approfondita della documentazione prodotta dal Ministero, abbiamo rilevato:

  1. Allegato 2 – schemi di bilancio- il modello A nella sezione spese al livello 1 P e al livello 2 (da P01 a P05) riporta tipologie con ambiti ben definiti, anche disciplinari. Tale rigida impostazione potrebbe generare delle problematiche nell’allocare i progetti PON FSE –interventi formativi per gli studenti (competenze di base, interventi specifici sulla dispersione, ecc) che sono caratterizzati da diversi moduli formativi (comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di base in campo scientifico). Si significa che i moduli non possono essere scissi dai progetti afferenti, per disposizioni espresse dell’Autorità di gestione di codesto Ministero. Per superare l’inconveniente ci permettiamo di suggerire un P06 relativo ai PON-FSE e un P07 relativo ai PON-FESR. Inoltre, reputiamo utile l’inserimento di un P09 e seguenti per casistiche progettuali che potrebbero non trovare allocazione nei progetti già descritti.
  2. Allegato 2 - il modello B riporta la seguente intestazione

Tipologia di destinazione

 

 

Categoria di destinazione

 

 

Voce di destinazione

 

 

 

Non si comprende cosa si intenda con dette intestazioni. A nostro parere risulterebbe più adeguato mantenere l’intestazione della vecchia modulistica: Progetto/attività

 

Grati per l’attenzione ed in attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

 

Lì, 07.01.2019

IL VICE PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

Sabato Simonetti

Giorgio Germani

 

 


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   Documento allegato ... QUI il documento
   Documento allegato ... QUI le osservazioni


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 07/01/2019
Sottocategoria: Contabilità Ultima modifica: 11/01/2019 10:55:57
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