TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CHE FANNO I DSGA

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CHE SOSTITUISCONO IL DIRETTORE SGA

CONFERMA E AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO PROFESSIONALE DEL 14/11/2018

 

Sul tema della sostituzione del Direttore SGA, che si è fatto particolarmente critico nel corrente a.s. per il numero enorme (2.178) di posti vacanti e disponibili, l’Anquap è già intervenuta con specifico documento del 23 agosto 2018 e successivo aggiornamento del 5 settembre 2018.

Constatiamo con soddisfazione che le tesi sostenute dall’Anquap nei citati documenti sono state integralmente riprese dal Sottosegretario del MIUR Prof. Salvatore Giuliano in una risposta all’interrogazione dell’On. Valentina Aprea resa alla VII Commissione Cultura l’8 novembre 2018.

Il Sottosegretario Giuliano sostiene, correttamente, in base alla normativa vigente, che:

  • la sostituzione del Direttore SGA all’interno dell’Istituzione Scolastica tocca all’Assistente Amministrativo titolare della seconda posizione economica, aggiungendo che in presenza di più titolari di seconda posizione economica il Dirigente Scolastico procede all’individuazione previa emanazione di un bando interno di selezione;
  • se non vi sono Assistenti Amministrativi con la seconda posizione economica la sostituzione può essere affidata all’Assistente Amministrativo titolare della prima posizione o di incarico specifico, sottolineando che questa soluzione – diversamente della precedente – non può comportare per gli interessati l’obbligo di sostituzione per l’intero anno scolastico;
  • nel caso di mancata sostituzione con una soluzione interna, la scuola si rivolge all’Ufficio Scolastico Regionale chiedendo l’individuazione di Assistente Amministrativo di altra scuola incluso in un apposito elenco;
  • il Direttore SGA titolare di Istituzione Scolastica normodimensionata può ricevere (anche d’ufficio) un incarico aggiuntivo solo ed esclusivamente per esercitare la funzione direttiva in scuole sottodimensionate;
  • il Direttore SGA titolare di Istituzione Scolastica normodimensionata non può essere assegnato ad altra Istituzione Scolastica normodimensionata, poiché l’istituto della reggenza non è applicabile al profilo professionale del Direttore SGA, non trattandosi di figura dirigenziale.

 

Torniamo ancora sull’argomento poiché riceviamo diverse segnalazioni sulla retribuzione da corrispondere agli Assistenti Amministrativi che svolgono le funzioni superiori (doppiamente superiori dall’area B all’area D) di Direttore SGA.

In base alla vigente normativa di legge e di contratto collettivo nazionale, l’Assistente Amministrativo che sostituisce il Direttore SGA per l’intero anno scolastico ha diritto:

1.     all’indennità di funzioni superiori in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il Direttore dei servizi generali e amministrativi a livello iniziale della posizione economica e quello complessivamente in godimento dell’Assistente Amministrativo incaricato (art. 1 commi 44 e 45 L. 228/2012, legge di stabilità 2013 che richiama l’art. 52 c. 4 del D. Lgs. 165/2001).

Il vigente trattamento economico iniziale del DSGA in vigore dal 1° aprile 2018 (CCNL 19/4/2018) è pari ad una retribuzione tabellare annua di € 22.994,65, cui aggiungere la 13ma mensilità (Tab. C1 – Scuola allegata al citato CCNL).

Dall’importo sopra citato va detratto il trattamento economico complessivamente in godimento dell’Assistente Amministrativo per il quale, quindi, si considera la posizione stipendiale maturata (anzianità di servizio) alla quale eventualmente aggiungere il corrispettivo della prima o seconda posizione economica (rispettivamente € 1.200,00 o € 1.800,00 annui). La posizione stipendiale maturata è quella risultante dalle Tabelle allegate al CCNL del 19/4/2018.

L’indennità di funzioni superiori viene corrisposta dal MEF su partita di spesa fissa nei casi in cui ricorre la condizione di erogazione. Pertanto, il decreto di utilizzazione in funzioni superiori va inviato al MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato, a nostro avviso, solo quando l’indennità in parola determina il diritto ad una erogazione (superiore allo stipendio in godimento) che comporta variazione della partita di spesa fissa. Negli altri casi no, sempre a nostro avviso, poiché l’esercizio di funzioni superiori non può mai comportare una regressione retributiva;

2.     all’indennità di direzione che viene corrisposta in base al combinato disposto degli artt. 56 comma 1, 88 comma 2 lett. i) del CCNL 29/11/2007 e dell’art. 3 comma 2 della sequenza contrattuale del 25/7/2008. All’indennità di direzione determinata con la nuova Tabella di cui al citato art. 3 comma 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008 deve essere detratto il compenso individuale accessorio (CIA) in godimento dell’Assistente Amministrativo (art. 88 comma 2 lett. i) del CCNL 29/11/2007).

Si fa presente che la quota base dell’indennità di direzione in parola, così come il compenso individuale accessorio (CIA), sono stati incrementati dall’art. 38 del CCNL 19/4/2018, con decorrenza dal 1° marzo 2018. Per i Direttori SGA l’incremento è pari ad € 78,00 annui (Tab. E1.2 del citato CCNL), mentre il compenso individuale accessorio per gli Assistenti Amministrativi è stato incrementato di € 9,20 mensili (Tab. E1.3 del citato CCNL).

In buona sostanza la quota annua base dell’indennità di direzione è ora pari ad € 1.828,00 (€ 1.750,00 + € 78,00), mentre il compenso individuale accessorio è ora pari ad € 73,70 mensili (€ 64,50 + € 9,20) che calcolato su base annua corrisponde ad € 884,40. Pertanto, la differenza tra € 1.828,00 meno € 884,40 dà un risultato su base annua di € 943,60 (quota base annua da corrispondere all’Assistente Amministrativo). A questa quota vanno aggiunti gli elementi di complessità riportati nella Tabella di calcolo della quota variabile (art. 3 comma 2 sequenza contrattuale del 25/7/2008). In tutti i casi si considera l’importo di € 30,00 per ogni dipendente in organico di diritto per il personale ATA e in organico dell’autonomia per il personale docente (come noto la Legge 107/2015, per i docenti, ha sostituito l’organico di diritto con l’organico dell’autonomia).

Gli altri elementi previsti in Tabella, aggiuntivi alla quota base, si considerano solo nelle fattispecie presenti nelle singole Istituzioni Scolastiche.

L’indennità di direzione spetta, con le stesse modalità di calcolo sopra evidenziate, anche all’Assistente Amministrativo che sostituisce temporaneamente il Direttore SGA.

L’indennità di direzione viene corrisposta agli aventi titolo a carico del fondo dell’istituzione scolastica.

Si fa presente che potrebbero esservi (come vi sono) istituzioni scolastiche nelle quali il Direttore SGA si trovi in una delle posizioni di stato” disciplinate dall’art. 145 del CCNL 29/11/2007 (vedi distacco sindacale). In questi casi il DSGA titolare mantiene il diritto all’indennità di direzione (la quota base la paga il MEF su partita di spesa fissa e la quota variabile si retribuisce con il FIS). La stessa indennità di direzione (quota base e quota variabile) spetta al suo sostituto facente funzioni per intero a carico del FIS (come dal già citato combinato disposto degli artt. 56 e 88 del CCNL 29/11/2007). Ovviamente il gravame sul FIS nelle scuole coinvolte è significativamente maggiorato poiché le somme destinate alle descritte indennità di direzioni non sono assolutamente negoziabili in sede di contrattazione integrativa di istituto. In queste fattispecie è possibile (non certa) l’integrazione del FIS solo a seguito di erogazione aggiuntiva conseguente ad un accordo MIUR/Sindacati sulla destinazione di eventuali economie del MOF (le rilevazioni integrative).

Quanto precede presenta oggettivi elementi di complessità che richiedono un’attenta lettura di tutti i passaggi del presente documento, nonché una puntuale verifica delle disposizioni legislative e contrattuali espressamente riportate.

 

Lì, 24.07.2019

IL PRESIDENTE

Giorgio Germani  


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Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 24/07/2019
Sottocategoria: Contabilità Ultima modifica: 26/07/2019 10:09:25
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