Con il Decreto Legislativo 7 Agosto 2019, n. 96 (pubblicato in G.U. il 28/08/2019 e vigente dal 12/09/2019) il Governo ha ritenuto necessario avvalersi della facoltà concessa dall’art. 1 comma 184 della Legge n. 107/2015 che prevedeva l’eventuale adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 66/17, di disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

La finalità di questo intervento normativo, è quella di risolvere alcune specifiche criticità emerse, apportando alcune correzioni e modifiche, anche a seguito del confronto con le Associazioni delle persone con disabilità e con altri stakeholders. In particolare le disposizioni in esse contenute sono finalizzate ad assicurare una maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità ed a garantire un significativo supporto alle istituzioni scolastiche nella realizzazione di adeguati processi di inclusione, anche attraverso la previsione di opportune misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche, in relazione alle modalità di inclusione degli alunni con disabilità previste dallo stesso decreto (Analisi tecnico normativa dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del Decreto n. 66/17 – Atti parlamentari).

Ma vediamo di seguito nello specifico le “correzioni” relative.

L’art. 3, che ha per oggetto le prestazioni e competenze degli Enti preposti a garantire il diritto-dovere all’istruzione degli alunni con disabilità, viene modificato nella parte relativa alla definizione dell’organico del personale ATA, che terrà conto quindi, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunni e alunne, studenti e studentesse con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, iscritti presso ciascuna istituzione scolastica (nel testo precedente ci si limitava a parlare di disabilità certificata).

Stessa modifica che viene inserita anche nel passaggio, nello stesso articolo, sull’assegnazione alle scuole di un contributo economico parametrato al numero di alunni. Anche in questo caso, alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica.

Nello stesso art. 3 si rimanda, inoltre, ad un Accordo in Conferenza Unificata per la definizione delle modalità attuative, ivi comprese le modalità e le sedi per l’individuazione e l’indicazione del fabbisogno dei servizi, strutture e risorse professionali di cui sono titolari gli Enti territoriali nel rispetto delle loro competenze (interventi necessari per garantire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale, i servizi di trasporto per l’inclusione scolastica, l’accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti).

Viene riscritto (e quindi sostituito) il c. 1 dell’art. 5 (Commissioni mediche. Modifiche alla L. 104/92) disponendo che la domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (così come modificata dallo stesso Decreto), corredata di certificato medico diagnostico-funzionale, contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Nel c. 2 viene precisato che nel caso in cui gli accertamenti, di cui sopra, riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto.

Tali commissioni sono integrate dal medico INPS e dall’assistente specialistico o dall’operatore sociale o da uno psicologo.

Si precisa, inoltre, che contestualmente all’accertamento le commissioni mediche effettuano, ove richiesto, l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica.

Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento che, nelle modifiche del c. 3, è redatto da una unità di valutazione multidisciplinare composta da:

a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;

 b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.

Nel c. 4 le modifiche riguardano il profilo di funzionamento: documento redatto con la collaborazione dei genitori dell’alunno con disabilità, nonché con la partecipazione del Dirigente Scolastico e del docente di sostegno della scuola frequentata, necessario per la predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. Tale documento è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Mentre nel c. 5 viene sottolineato che compete a chi esercita la responsabilità genitoriale trasmettere il profilo di funzionamento agli attori istituzionalmente coinvolti nel procedimento di inclusione scolastica (istituzione scolastica, Ente Locale competente), rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto.

Rimane confermato al c. 6 l’adozione di un Decreto da parte del Ministero della Salute, di concerto con gli altri Ministeri competenti, per la definizione di Linee guida di redazione della certificazione della disabilità e del profilo di funzionamento.

L’art. 6 viene aggiunta, al c. 2, la specifica che le prestazioni, i servizi, e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica interessata.

Con le modifiche introdotte all’art. 7 (Piano educativo individualizzato) si prevede che il piano educativo individualizzato (PEI) sia elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione, di cui all’art. 9 c. 10, e che esso debba tener conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento.

In questo senso è stata riscritta la lettera a) di cui al c. 2, eliminando: è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne, etc..

La lett. d) dello stesso c. 2 definisce che il PEI espliciti le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione.

Il PEI è redatto in via provvisoria entro Giugno e in via definitiva di norma, non oltre il mese di Ottobre ( lett. g) c. 2 così come sostituita).

Si prevede nell’art. 2-ter (inserito ex novo) l’adozione di un Decreto del MIUR, di concerto con il MEF, dove dovranno essere fissate le modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e il modello PEI.

L’art. 9 (Gruppi per l’inclusione scolastica) nel c. 1 i capoversi da 4 a 9 vengono completamente sostituiti così come di seguito riportato:

4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT è composto da personale docente esperto nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell’articolo 20 comma 4.

5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l’ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato: a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica; b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

 9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’inclusione scolastica. In sede di definizione dell’utilizzazione delle risorse complessive destinate all’istituzione scolastica ai fini dell’assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell’ente

territoriale competente, secondo quanto previsto dall’accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

 

Vengono, inoltre, aggiunti i seguenti capoversi:

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale;

11. All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione”.

Nel nuovo comma 2-bis si dispone l’individuazione, da parte del MIUR, di istituzioni scolastiche quali Centri Territoriali di supporto (CTS), che avranno un ruolo di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, nonché di sviluppo e di diffusione di ausili, sussidi didattici e nuove tecnologie per la disabilità.

La disciplina dell’iter di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico viene normata dall’art. 10 “riscritto”, dove si dispone che il Dirigente Scolastico, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, invii all’USR la richiesta complessiva dei posti di sostegno.

L’USR assegna le risorse nell’ambito di quelle dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno.

Altra modifica degna di nota è contenuta nell’art. 14 (Continuità del progetto educativo e didattico) dove al c. 3 vengono rivisti i requisiti relativi ai docenti titolari di contratti a tempo determinato per il sostegno possibili destinatari di ulteriori contratti nell’anno scolastico successivo. A tal fine si prevede che essi debbano avere il titolo di specializzazione per il sostegno.

Rispetto a questo punto si sottolinea che già il Decreto Legislativo n. 66/17 prevedeva l’adozione di un Decreto sulle modalità attuative del punto di cui sopra, decreto che doveva contenere anche le necessarie modifiche al regolamento di cui al Decreto MIUR  13 Giugno 2007 n. 131 (Regolamento supplenze docenti), ma ad oggi nulla è stato fatto in questo senso.

Con la conseguenza che quanto ormai già previsto da due anni, sulla tutela della continuità didattica per gli alunni disabili, non è mai stato applicato.

                Sono state previste misure di accompagnamento per le istituzioni scolastiche relative alle nuove modalità di inclusione. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:

a) iniziative formative per il personale scolastico;

b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche;

c) composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento.

 

                Il Decreto correttivo 7 Agosto 2019 n. 96, che abbiamo fin qui esaminato prevede l’emanazione di ulteriori decreti di “attuazione”, relativi alla definizione di:

modalità di funzionamento dei GIT, individuazione CTS, modalità assegnazione delle misure di sostegno e il modello PEI, misure di accompagnamento.

Provvedimenti normativi che si vanno ad aggiungere a quelli che già dovevano essere emanati, in quanto già previsti nel Decreto Legislativo n. 66/17, e di cui ad oggi non si ha notizia.

 Li ricordiamo di seguito:

  • Emanazione di un Regolamento MIUR/MEF (sentita la Conferenza Unificata) per la definizione delle modalità per l'attuazione di quanto previsto all’art. 3 c. 2 lett. b) e c) (definizione e assegnazione organico ATA) anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri di riparto dell'organico del personale ATA. 
  • Definizione da parte dell’INVALSI degli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione, parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche. Art. 4 c. 2.
  • Emanazione Decreto MIUR attuazione art. 14 c. 3 – Continuità del progetto educativo e didattico –
  • Emanazione Decreto Interministeriale Salute/MIUR/MEF/Ministero del lavoro (sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, previa Intesa in sede di Conferenza Unificata), art. 5 c.6 per la definizione di Linee guida contenenti:

a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS;

b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del Profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.

 

Lì, 09/09/2019

Ferrari Alessandra

Responsabile Anquap Ufficio Didattica


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Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 09/09/2019
Sottocategoria: Didattica Ultima modifica: 10/09/2019 10:30:27
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