DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18 C.D.”CURA ITALIA
APPROFONDIMENTO TECNICO OPERATIVO, IN MERITO ALLE NOVITÀ DI ORDINE GIURIDICO CONTABILE DISPOSTE DALL’ARTT.88, 91, 103 C.5 E 107 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N.18.
Nella seguente trattazione, dando seguito al lavoro di approfondimento delle disposizioni di cui agli articoli del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 “Cura Italia” che rivestono carattere di interesse diretto ed immediato per l’attività amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, proviamo a fare il punto sugli artt. 88, 91, 103 c. 5 e 107.
Art. 88: Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto.
Per quanto attiene le disposizioni di cui all’art. 88 si deve rilevare che esse ampliano il raggio di applicazione di quanto disposto e regolato dall’art. 41, comma 4 del c.d. “Codice del Turismo” - D.lgs. 21 maggio 2011 n. 79 - in materia di diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio acquistato correlandole con quanto previsto, in materia di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, dalla disciplina di cui all’art. 1463 del c.c. .
All’uopo viene, altresì, in evidenza la prescrizione di cui all’art. 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, relativa ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilitaÌ€ sopravvenuta della prestazione dovuta conseguente ai provvedimenti adottati ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6.
Entrambe le sopra citate ipotesi di impossibilitaÌ€ sopravvenuta della prestazione dovuta risultano, certamente, applicabili ai contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche per viaggi d’istruzione o viste guidate programmati in periodi per i quali è stato “ope legis” decretato il divieto di effettuazione.
Viene inoltre precisato, nel testo normativo in esame, che ricorre la fattispecie di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta anche per quanto attiene i contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura; ipotesi, quest’ultima, ricorrente nelle normali attività, relative a visite guidate e/o viaggi d’istruzione, programmate dalla istituzioni scolastiche per le quali è intervenuto il sopra ricordato divieto di effettuazione da parte del Governo.
Alla luce di quanto appena esposto le istituzioni scolastiche, per le quali si siamo verificate le situazioni di impossibilità della prestazione dovuta conseguentemente alla normazione straordinaria del Governo di contrasto alla diffusione del contagio da covid-19, dovranno produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (precisamente entro il 16 aprile 2020) un’istanza da indirizzare al venditore con allegata copia del relativo titolo di acquisto per ottenere il rimborso. In conseguenza il venditore è tenuto ad emettere, entro trenta giorni dalla ricezione delle richieste, un voucher di importo pari al titolo di acquisto che sarà utilizzabile entro un anno dalla sua data di emissione.
Art. 91: Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici.
Il Legislatore attraverso l’articolo 91 opera un’integrazione all’art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 - convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13 - con l’introduzione del comma 6 bis nel quale viene asseverato il concetto secondo cui il rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, già previste dal decreto legge appena sopra citato, viene in ogni caso valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, di cui agli artt. 1218 e 1223 del codice civile anche, sostanzialmente, rispetto all’applicazione di ipotizzabili decadenze o penali connesse a pagamenti ritardati o omessi.
La norma appare, apoditticamente, indirizzata a completamente tutelare la P.A. in generale, e le istituzioni scolastiche nello specifico di nostro interesse, rispetto al verificarsi di ipotesi che le vedessero coinvolte da contenziosi relativi a contratti stipulati per viaggi di istruzione o visite didattiche guidate, per i quali fosse intervenuto il divieto del Governo a poter essere effettuati.
L’articolo 91 provvede, altresì, nel secondo periodo ad integrare il testo dell’art.35, comma 18, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, c.d. “Codice dei Contratti” e successive modificazioni, inserendo dopo le parole , "…L'erogazione dell'anticipazione.." le seguenti:" … consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice … ".
Tale indicazione aggiuntiva rende “de jure” possibile procedere, anche per le istituzioni scolastiche che avessero dovuto fare ricorso ad acquisizioni di beni e/o servizi con consegna/effettuazione in via d’urgenza, nei confronti dell’operatore economico fornitore all’erogazione dell’anticipazione del prezzo.
Art.103: Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministra tivi in scadenza.
L’art. 103, comma 5, ha previsto la generale sospensione dei termini ordinari nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.
Il suddetto art. 103 dispone, poi, al comma 5 in particolare, che i termini dei procedimenti disciplinari - nello specifico di nostro interesse nei confronti dei Dirigenti scolastici, del personale docente e del personale A.T.A. in servizio presso gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative - pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
Anche nel caso di quanto prescritto dall’art.103, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 c.d. “Cura Italia” riteniamo utile fornire una puntale informazione su quali siano gli effetti che vengono a determinarsi rispetto ai termini ordinariamente previsti dalle procedure disciplinari, alla luce di tale intervenuta indicazione normativa assunta dal legislatore con carattere di straordinarietà.
All’uopo, ed i primis, è opportuno ricordare le indicazioni fornite dall’ art. 13, comma 1, lett. i) del D.lgs. 25 maggio 2017, n.75 c.d. “Riforma Madia” che, da ultimo in ordine di tempo, ha apportato da un lato significative modifiche all'articolo 55-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in materia di termini nelle procedure disciplinari a carico del personale dipendente dalla P.A. e dall’altro ha aggiunto, allo stesso i commi 9-ter e 9-quater.
Quello che qui maggiormente rileva, in coerenza con la presente trattazione, è quanto indicato dal Legislatore nel testo del comma 9-ter e, cioè, che tutti i termini delle procedure disciplinari “de quibus” rivestono natura ordinatoria precisando, tuttavia, immediatamente al secondo periodo, che fanno eccezione il termine iniziale per la contestazione degli addebiti (30 gg. dalla conoscenza piena-protocollazione) ed il termine finale per la conclusione del procedimento (120 gg. dalla contestazione degli addebiti) che rivestono natura perentoria, come altresì confermato in sede consultiva anche dal Consiglio di Stato.
I soli termini infraprocedimentali, tra cui ad esempio quello (10 gg.) in capo al capo-struttura (D.S.) per segnalare all’U.P.D. i fatti notevoli ai fini disciplinari sono, quindi, ordinatori, ferma restando la regola generale di tempestività da osservare, che risulterebbe violata da dilazioni smodate e irragionevoli anche di termini ordinatori, come ribadito dal novellato art.55-bis, comma 9-ter - primo periodo - introdotto dal già sopra citata c.d.“Riforma Madia”.
Il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha, dunque, così assai opportunamente scongiurato, il rischio di trasformare (improvvidamente) in ordinatorio anche il termine iniziale e quello finale che necessitano invece di “certezze” temporali, che risultano dunque pienamente garantite dalla “perentorietà” asseverata.
Ritornando alle indicazioni impartite dall’art. 103, comma 5 - il termine finale (di 120 giorni decorrenti da quello iniziale in cui si è proceduto alla contestazione degli addebiti) per la conclusione di un qualsiasi procedimento disciplinare pendente alla data del 23 febbraio 2020 - indifferentemente se avviato, a seconda della rispettiva competenza da un D.S. oppure da un U.P.D.(Ufficio procedimenti disciplinari) incardinato presso un U.S.R. - resta sospeso di norma per un periodo di 52 giorni - quello cioè intercorrente tra il 24 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 -.
In conseguenza tutta le “attività” tecnico-giuridiche in questione resteranno per così dire “cristallizzate” e potranno essere compiutamente “riprese” solo a far data dal 16 aprile 2020.
Ci sembra opportuno, al fine di meglio far intendere quale sarà “de rectius” l’applicazione della sospensione in parola, riportare di seguito due esempi pratici:
- contestazione di addebiti datata 11 gennaio 2020 - il termine per la conclusione del relativo procedimento disciplinare che avrebbe dovuto scadere il 10 maggio 2020, in applicazione dell’art. 103, comma 5, si deve intendere procrastinato al 2 luglio 2020;
- contestazione di addebiti datata 6 marzo 2020 - il termine per la conclusione del relativo procedimento disciplinare che avrebbe dovuto scadere il 4 luglio 2020, in applicazione dell’art. 103, comma 5, si deve intendere procrastinato al 13 agosto 2020.
Art.107: Differimento di termini amministrativo-contabili.
Dal disposto dell’art. 107 si rileva che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, il Legislatore è intervenuto a differire il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.
In ragione di tanto, ai sensi del comma 1, lett. a) dell’art.107, illustriamo di seguito lo slittamento dei termini previsti per le istituzioni scolastiche dall’art. 23 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, relativi agli adempimenti propedeutici ed all’approvazione da parte del Consiglio d’istituto del Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2019, ordinariamente fissata al 30 aprile 2020.
Appare qui utile fornire un’indicazione che consenta di acquisire con nettezza la nuova tempistica, conseguente alle disposizioni di cui sopra, relativa al Conto Consuntivo delle istituzioni scolastiche per l’esercizio finanziario 2019.
L’adempimento della predisposizione da parte del DSGA del Conto Consuntivo, nonché, quello proprio del DS di sottoporlo, completo di ogni documentazione, all’esame dei revisori dei conti, di norma previsto per il 15 marzo 2019, debbono ritenersi posposti al 15 maggio 2020.
I revisori dei conti, sono a loro volta tenuti ad esprimere il proprio parere sul Conto Consuntivo 2019 con l’apposita relazione non entro il 15 aprile 2020 ma entro il 15 giugno 2020 affinché il Consiglio d’Istituto, di conseguenza, ne possa deliberare l’approvazione non più entro il 30 aprile 2020 bensì entro il 30 giugno 2020.
Nell’auspicio di aver tempestivamente messo disposizione, anche in questa occasione, un efficace contributo di accessibilità e chiarezza circa l’incidenza della normazione straordinaria - di cui al D.L.17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” finalizzato ad un’ottimale procedimentalizzazione delle attività amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche, è gradita l’occasione per augurare il ripristino - quanto più sollecito e positivo possibile - delle normali condizioni di vita e lavorative in tutto il nostro paese.
Lì, 21.03.2020
IL RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITÀ
Salvatore Gallo