LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI CONCLUSIVI PER L’A.S. 2019/2020.

PUBBLICATE LE ORDINANZE MINISTERIALI

 

Il 16 maggio 2020 il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato (finalmente!) le Ordinanze Ministeriali relative alla valutazione finale degli alunni, e agli esami di Stato del primo e del secondo ciclo, già previste dal Decreto del 8 Aprile 2020 n. 22.

Le Ordinanze, di cui tratteremo i punti salienti, andranno in deroga alle disposizioni già in vigore nel D. Lgs n. 62/17 e nel D.P.R. n. 122/09, limitandosi all’a.s. 2019/2020.

 

Ordinanza n. 9 del 16 Maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.

Viene confermata la disposizione già contenuta nel Decreto Legge del 8 Aprile n. 22 sull’espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che terrà conto di un elaborato prodotto dall’alunno.

Si definiscono, invece, con l’Ordinanza stessa le modalità e criteri dell’elaborato (che prevede per gli alunni due step) nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, così come di seguito riportato:

Gli alunni delle classi terze trasmetteranno l’elaborato al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, che avrà per oggetto una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe (primo step).

La tematica sarà individuata dai docenti tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso e consentirà all’alunno l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.

L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.

L’elaborato sarà presentato, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno ai docenti del consiglio stesso entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe (secondo step).

Il dirigente scolastico disporrà lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici più idonei.

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale per gravi e documentati motivi sarà possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procederà comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno.

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale saranno condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.

Le modalità di cui sopra varranno anche per i candidati privatisti.

La valutazione dell’elaborato avverrà, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione, appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.

Per l’attribuzione della valutazione finale (espressa in decimi) in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procederà alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze:

  •  sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza;
  • tenendo conto della valutazione dell’elaborato della relativa presentazione orale;
  • in considerazione del percorso scolastico triennale.

Il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione verrà conseguito con una valutazione finale di almeno sei decimi, anche eventualmente accompagnata dalla lode.

Come da disposizioni “ordinarie” si conferma anche la redazione della certificazione delle competenze, in sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione.

Nella stessa Ordinanza vengono fornite, all’art. 11, le disposizioni sull’Esame di stato per i percorsi di istruzione degli adulti, percorsi di primo livello – primo periodo didattico la cui valutazione coinciderà con la valutazione finale effettuata collegialmente dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

All’esito dello scrutinio sarà attribuito all’adulto un unico voto finale, espresso in decimi, che terrà conto del livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali e di un elaborato riguardante un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro, assegnato dai docenti del gruppo di livello, nonché della partecipazione dall’adulto alle attività didattiche svolte.

Lo scrutinio finale si effettuerà in via ordinaria entro il termine dell’anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, che stabilirà anche tempi e modalità della stesura e della presentazione dell’elaborato, tenendo a riferimento, ove compatibile, quanto già visto sopra per gli alunni delle terze.

Il diploma sarà rilasciato all’adulto che otterrà un voto finale pari almeno a sei decimi conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.

Per l’adulto che otterrà un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunicherà, alla Commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del Regolamento CPIA, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell’anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l’esame di stato conclusivo del percorso di studio all’articolo 4, comma 2, lettera a) predetto Regolamento entro il mese di marzo 2021.

 

Ordinanza n. 10 del 16 Maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.

Punti salienti:

  • Seduta plenaria 15 Giugno 2020 alle ore 8.30.
  • Data di inizio degli esami il 17 Giugno alle ore 8.30.
  • Commissioni di esame: come da Ordinanza Ministeriale n. 197 del 17 Aprile 2020 saranno composte da 6 membri interni per ciascuna delle due classi designati dal Consiglio di classe, e presiedute da un Presidente esterno nominato dall’USR di riferimento. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientrerà tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola, di conseguenza non sarà consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati. Sostituzioni che saranno disposte dal dirigente scolastico nel caso dei componenti, dall’USR nel caso dei presidenti. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, dovrà rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2020. L’Ordinanza all’art. 12 detta l’ordine di priorità da seguire in caso di sostituzione.
  • Requisiti di ammissione all’esame: si prescinderà dal possesso dei seguenti requisiti: frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, partecipazione prove INVALSI (anche per i candidati esterni), svolgimento dell’attività PCTO ex alternanza scuola – lavoro (anche per i candidati esterni), votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline o votazione inferiore ai sei decimi con delibera del Consiglio di classe motivata (deroga all’art. 13 c. 2 D.lvo n. 62/17).
  • Documento del Consiglio di classe ai sensi dell’art. 17 c. 1 D.lvo 62/17: verrà elaborato entro il 30 Maggio 2020, con le modalità e i contenuti previsti all’art. 9 dell’Ordinanza.
  • Prove d’esame: la prova d’esame consisterà in un colloquio in presenza della durata complessiva indicativa di 60 min., così articolato:

a)  discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1 di giugno. L’elaborato sarà trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione sarà integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuterà l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;

b)    discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno;

c)     analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione;

d)    esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;

e)    accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. La commissione disporrà di quaranta punti per la valutazione del colloquio. Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac saranno sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese. Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno, le prove di cui al decreto EsaBac Techno sono sostituite da una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.

  • Voto finale: il punteggio finale complessivo sarà espresso in centesimi, e sarà il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti. Potrà essere attribuita la lode se si verificheranno le condizioni specificate nell’Ordinanza. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato sarà di sessanta centesimi. Gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado rilasceranno, per tutti i percorsi di studio, insieme al diploma, il Supplemento Europass al certificato, resi disponibili alle scuole nell’apposita area SIDI Gestione alunni - Esami di Stato - Adempimenti finali.
  • Esami preliminari candidati esterni a partire dal 10 Luglio 2020.

 

Per gli studenti con disabilità Il consiglio di classe stabilirà la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).

Il consiglio di classe, inoltre, acquisirà elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione.

Gli artt. 19 e 20 dell’Ordinanza sono dedicati alle indicazioni specifiche per l’esame dei candidati disabili e dei candidati con DSA.

In conclusione l’Ordinanza prevede “una clausola di salvaguardia” per lo svolgimento dei lavori in modalità telematica nei seguenti 3 casi:

a)    nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona;

b)    qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;

c)     nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

 

Per l’effettuazione degli esami in presenza è stato, inoltre, presentato un documento tecnico sulle misure organizzative, di prevenzione e protezione predisposto dal Comitato tecnico-scientifico (CTS), che sintetizza come le scuole si dovranno organizzare per garantire lo svolgimento degli esami “in sicurezza”. Comitato tecnico che ha espresso parere positivo rispetto allo svolgimento degli esami di maturità in presenza purché sia possibile garantire, in idonei ambienti, il distanziamento fisico tra tutti gli attori (membri della commissione, studente), siano rispettate le misure necessarie alla tutela della salute di docenti, studenti, personale di supporto amministrativo, nonché relativamente alla sanificazione degli ambienti e alla tipologia di pulizia (facendo riferimento alle figure dell’ambito).

Misure che forniscono indicazioni sulla pulizia e igienizzazione dei locali scolastici in via preliminare e durante lo svolgimento degli esami, e che invitano le Istituzioni Scolastiche interessate ad una calendarizzazione degli esami in presenza che eviti gli assembramenti e alla verifica della presentazione di autocertificazione, da parte dei commissari, del candidato e dell’eventuale e accompagnatore, in merito all’assenza di sintomatologia, o quarantena, o forme di contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Vengono, inoltre, fornite indicazioni sulle misure di organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame, con l’obiettivo di assicurare:

il distanziamento di almeno 2 metri, l’individuazione di percorsi dedicati di entrata e d uscita dalla scuola, e l’utilizzo di mascherine (solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame).

Delle misure di prevenzione e protezione oggetto del documento, sopra citato, il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame.

 

Ordinanza n. 11 del 16 Maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

L’Ordinanza prevede alcuni passaggi preliminari comuni a tutti gli ordini di scuola:

  • la rimodulazione da parte dei consigli di classe, dove necessario, delle progettazioni definite a inizio anno scolastico, degli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuazione, per ciascuna disciplina, dei nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti.
  • l’integrazione da parte del collegio dei docenti, dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa con successiva comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito.

 

Gli alunni saranno ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.

Ma come recupereranno gli alunni?

Il consiglio di classe predisporrà un piano di apprendimento individualizzato per ciascuna disciplina, dove saranno indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato sarà allegato al documento di valutazione finale. Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiranno attività didattica ordinaria e avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

L’alunno non verrà ammesso alla classe successiva solo nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, e nel caso di provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Quanto sopra vale per le scuole secondarie di secondo grado solo per le classi non terminali, per le classi terminali si farà riferimento all’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 Maggio 2020.

Per alunni con disabilità la valutazione sarà fatta sulla base del piano educativo individualizzato, per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la valutazione sarà coerente con il piano didattico personalizzato.

In generale rimane salvo il principio che la valutazione avverrà sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza (anche per i percorsi di istruzione per gli adulti)

Gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di idoneità nel primo ciclo dei candidati privatisti e degli esami di idoneità degli alunni in istruzione parentale, nonché gli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado saranno svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l’inizio della sessione straordinaria.

 

Buon lavoro ragazzi/e, e buon esame!

 

Lì, 18 maggio 2020

Il Responsabile Ufficio Didattica ANQUAP

Alessandra Ferrari

 


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   Documento allegato ... QUI il documento Anquap


 
Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 18/05/2020
Sottocategoria: Didattica Ultima modifica: 18/05/2020
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