ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE A.S. 2020/21:

LE SOLITE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, CON ALCUNE PARTICOLARI INDICAZIONI CIRCA LE MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE DA SARS-COV 2.

 

Gli organi collegiali a livello di istituto, espressione della Governance delle Istituzioni Scolastiche stesse, nascono con il D.P.R. 416 del 31 Maggio 1974 e si prefiggono: “di realizzare, la partecipazione della gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica”.

Con Circolare Prot. n. 17681 del 02/10/2020, la Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, conferma le istruzioni già impartite negli anni precedenti in merito alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, avendo cura di fornire alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che le scuole dovranno adottare per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e di coloro che andranno a votare.

Vediamo subito nello specifico quali queste misure, peculiari alla situazione emergenziale (che si concretizzeranno in due momenti), che saranno adottate dalle scuole nell’individuazione e allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, e nel corso delle operazioni di voto.

1)    Nei locali adibiti alle operazioni di voto (dotati di finestre), occorrerà prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con opportuna segnaletica (in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita).

I locali individuati dovranno avere un’ampiezza tale da consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Distanza che, però, dovrà essere di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

Per evitare assembramenti negli stessi locali, dovrà essere previsto il contingentamento degli accessi nell' edificio, eventualmente creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso.

2)    Dovranno essere programmate periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, compresi: tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici.

Sarà necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni.

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Queste disposizioni saranno rese note attraverso una comunicazione preventiva predisposta dalla scuola e destinata agli interessati al voto.

Per accedere ai locali sarà obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), compresi gli scrutatori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali (che saranno richiamate nella comunicazione preventiva di cui sopra):

·       evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C:

·       non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

·       non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

 

Vengono, inoltre, fornite ulteriori indicazioni.

Al termine di ciascuna giornata di voto sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali utilizzati, compresi androne, corridoi e bagni.

I dirigenti scolastici, tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il necessario distanziamento, potranno prevedere che nello stesso ambiente si svolgano le operazioni di voto per una o più classi.

Per quanto riguarda gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno indossare la mascherina chirurgica, mantenere la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procederanno ad una frequente e accurata igiene delle mani.

Per le operazioni di spoglio delle schede, viene consigliato, inoltre, l'uso dei guanti da parte degli scrutatori.

 

Come già anticipato in premessa le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste nell’O.M. 215 del 1991 modificata e integrata da O.O.M.M. successive n. 267/95, 293/96, 277/98.  Forniamo un focus delle procedure relative ad ognuno degli organi collegiali oggetto delle elezioni in relazione alle disposizioni contenute nelle Ordinanze Ministeriali citate, puntualizzando che negli Istituti omnicomprensivi (che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado) continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una normativa specifica circa la composizione del consiglio di istituto degli stessi.

 

Cominciamo parlando delle elezioni dei Consigli di sezione (scuola infanzia), di interclasse (scuola primaria), di classe (scuola secondaria), organi di durata annuale.

I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono rispettivamente composti, oltre che dalla componente genitori, da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola primaria e infanzia, e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria.

Il Dirigente Scolastico emana i decreti di nomina dei membri dei consigli di classe, interclasse e intersezione.

Per la componente dei genitori si dispone la procedura di elezione della rappresentanza dei genitori, così come segue.

Entro il 31 Ottobre 2020, il Dirigente Scolastico convoca per ciascuna classe (o per ciascuna sezione nelle scuole dell’infanzia) l'assemblea dei genitori e nelle scuole secondarie di secondo grado, separatamente quella degli studenti. Alle assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto. 

 

L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico educativo esposte da chi presiede (generalmente docente di classe), procede, secondo le modalità espressamente previste dall’O.M. alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione rispettivamente della componente genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado di quella studentesca.

In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto sarà invece la commissione elettorale dell'istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.

Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.

 

Tempistica e modalità diverse invece per le elezioni del Consiglio di Istituto.

Sia nel caso di rinnovo dell'organo, giunto alla scadenza triennale, sia nel caso di prima costituzione, le elezioni, infatti, vengono indette sempre dal Dirigente Scolastico ma le operazioni di votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.30 (deciso dal Direttore generale/dirigente preposto di ciascun Ufficio Regionale), entro un termine fissato dal Ministero dell’Istruzione, che per quest’anno è: Domenica 29 Novembre 2020 e Lunedì 30 Novembre 2020.

 

Soffermiamo la nostra attenzione sulla procedura ordinaria per l’elezione del Consiglio di Istituto (o di Circolo).

1)       Costituzione della commissione elettorale di circolo o d'istituto

Presso ciascun istituto con esclusione è costituita la commissione elettorale di circolo o di istituto nominata dal Dirigente Scolastico, composta di cinque membri designati dal consiglio di circolo o di istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nell’istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti iscritti all'istituto.

La commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

2)       Formazione e aggiornamento degli elenchi degli elettori.

I Dirigenti Scolastici sono tenuti a comunicare alla commissione elettorale entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (entro il 50° nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) i nominativi dei docenti, degli alunni (solo per le scuole secondarie di II grado), del personale A.T.A. e dei genitori degli alunni.

La commissione elettorale sulla base di tali comunicazioni forma ed aggiorna gli elenchi n ordine alfabetico degli elettori distinti, compilati, distintamente per ogni seggio elettorale.

Gli elenchi sono depositati presso la segreteria dell’istituto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso sull'albo della scuola.

Gli elenchi (con indicazione di: cognome, nome, luogo e data di nascita) debbono essere depositati non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (non oltre il 40° in caso di elezioni con testuali di organi collegiali di diverso livello).

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di circolo o di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

Il personale docente e il personale A.T.A. trasferito o assegnato provvisoriamente ad altra sede dopo la formazione degli elenchi deve presentare entro 5 giorni istanza di rettifica in carta semplice alla commissione elettorale del circolo o istituto di provenienza. (con le modalità previste dall’ art. 28 O.M. 215/91).

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta. 

3)       Formazione delle liste dei candidati

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti, debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento. (L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota a chi procede all'autenticazione).

Ciascuna lista può essere presentata:

a)       da almeno 2 degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;

b)       da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);

c)       da almeno 20 elettori della stessa componente se questi siano superiori a 200.

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12,00 la commissione elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati. La commissione elettorale si occuperà anche della verifica della regolarità delle liste in base all’art. 34 dell’O.M. 215/91.

Seguiranno le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi che possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello).

4)       Predisposizione delle schede

I Dirigenti Scolastici provvedono a fornire ai seggi operanti i materiali per il funzionamento dei seggi stessi, all'atto del loro insediamento.

Il presidente del seggio appone, mediante appositi timbri che le scuole ed istituti sono tenuti a fornire, su ambedue le facce dei fogli la seguente dicitura: "Elezioni del consiglio di circolo o istituto" apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, mediante altri appositi timbri, la dicitura indicante le categorie predette, esempio: "Genitori", "Alunni", "Docenti", "Personale A.T.A.".

Tutte le schede debbono, infine, recare l'indicazione del seggio e nella faccia interna del numero romano di ciascuna lista elettorale e debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.

5) Costituzione e sede dei seggi elettorali/Composizione e nomina dei seggi elettorali

Per ogni sede di istituto, per ogni plesso, per ogni sezione staccata o sede coordinata o succursale deve essere costituito almeno un seggio, a prescindere dal numero degli alunni. Qualora nella sede del circolo o dell'istituto, nel plesso, nella sezione staccata o sede coordinata, vi siano più di trecento alunni si costituiscono altri seggi in ragione di uno ogni trecento alunni, salvo quanto disposto dal comma successivo. I seggi possono tuttavia essere costituiti anche per un numero di alunni superiore a trecento qualora ciò sia richiesto da esigenze organizzative, purché venga assicurata la massima facilità di espressione del voto.

In ogni caso va ridotto al minimo il disagio degli elettori.

Il Dirigente Scolastico comunica le sedi dei seggi elettorali alla commissione elettorale entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della commissione elettorale.

I Dirigenti Scolastici possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

6) Votazioni

Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30 (29/30 Novembre 2020). Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega.

7) Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato all’ O.M. 215/91, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Dal verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:

a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria; b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Se l'elettore ha espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.

Se, invece, l'elettore ha espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.

8) Attribuzione dei posti/Proclamazione degli eletti

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1. Lo stesso seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola il seggio riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione all'albo della scuola.

9) Prima convocazione del Consiglio

La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal Dirigente Scolastico.

La convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti. Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio presidente.

 

Riportiamo, inoltre di seguito, le disposizioni relative alle elezioni suppletive relative ai consigli di circolo o di istituto.

I membri dei consigli di circolo o di istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione. Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

Pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del consiglio di circolo o istituto.

Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali.

 

Riassumendo questi gli organi collegiali a componente elettiva nelle Istituzioni Scolastiche e la loro composizione:

Consiglio di intersezione

Scuola infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Consiglio di interclasse

Scuola primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Consiglio di classe

Scuola secondaria primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori.

Presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Scuola secondaria di secondo grado: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Consiglio di Circolo o d’Istituto.

Il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico.

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico.

Il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
Nella scuola secondaria di secondo grado i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti a tre, negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni, e a quattro negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni. In questo caso fanno parte del consiglio rispettivamente 3 e 4 rappresentanti, eletti dagli studenti (si aggiunge la componente studente).

Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno rispetto al limite di 500 alunni il consiglio d’istituto rimane ugualmente in carica nella composizione relativa all’anno di insediamento e l’adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il cui adeguamento numerico è effettuato in occasione del rinnovo dell’intero consiglio.

Il Consiglio di circolo/istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.

Giunta Esecutiva

La Giunta è composta da un docente, un ATA, da 2 genitori, nel caso di scuola secondaria di secondo grado un genitore e uno studente. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

 

Un riferimento lo facciamo anche al Comitato per la valutazione dei docenti (che ha durata di tre anni scolastici), istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1 c. 129 della L. 107/15, così composto:

  • dal dirigente scolastico, che lo presiede;
  • da tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
  •  da rappresentanti dei genitori e degli studenti (differenti a seconda del ciclo di istruzione), scelti dal consiglio di istituto (due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione);
  • da un componente esterno individuato dall’USR competente per territorio.

Il Ministero ha fornito indicazioni in merito alla scelta dei due insegnanti da parte del collegio docenti e dei genitori degli studenti e del docente da parte del consiglio di istituto, considerato che la legge 107/2015 non ha fornito alcuna prescrizione al riguardo.

Ha chiarito che è competenza della scuola definire autonomamente come “scegliere” i docenti, quindi procedere alla definizione delle modalità di scelta, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.

Considerato che la scelta riguarda “persone”, il Ministero ha evidenziato la necessità che la votazione si svolga a scrutinio segreto. Analogamente a quanto indicato per il Collegio docenti, il Consiglio d’istituto può autonomamente definire le modalità di scelta dei tre componenti da inserire nel Comitato (un docente e due genitori per l’infanzia e il primo ciclo; un docente, uno studente e un genitore per il secondo ciclo), prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.

Anche in questo caso, la votazione viene svolta a scrutinio segreto.

 

Lì, 05.10.2020

D’INTESA CON IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

Ferrari Alessandra

 

 


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... Circ. 17681 del 02/10/2020
   Documento allegato ... QUI il documento Anquap
   Documento allegato ... QUI estratto O.M. su tempistiche elezioni C.I.


 
Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 03/10/2020
Sottocategoria: Didattica Ultima modifica: 05/10/2020 12:15:47
Permalink: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021. Tag: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021.
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