Le novita' previste dal Decreto semplificazioni 2 - D.L. 31 maggio 2021, n 77.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 maggio 2021, n° 77 che ha come finalità quella di attuare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Decreto è entrato in vigore il 01 giugno 2021.

Viene istituita una cabina di regia (art. 2) della quale faranno parte il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i sottosegretari alla presidenza del consiglio. Alla cabina di regia partecipano i presidenti delle regioni e delle provincie autonome considerato che molti interventi avranno rilevanza per i territori regionali.

L’art. 5 prevede l’istituzione dell’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e dell’Ufficio per la semplificazione.

Inoltre, ci sarà un ufficio per la semplificazione anche presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione. Sul sito istituzionale del ministero sono state pubblicate le infografiche che spiegano le principali novità del DL “Semplificazioni 2” e le slide sulla semplificazione.

Vediamo le principali novità previste dal DL 77/2021 che impattano anche sul lavoro delle Istituzioni Scolastiche:

L’38 prevede, modificando il decreto semplificazioni 1, l’introduzione dell’avviso di cortesia:

Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalita' informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi' tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

In pratica si consente alle amministrazioni di raggiungere il cittadino anche con avvisi indirizzati su indirizzi PEO (gmail, libero, ecc.) o con SMS, ecc., pur non potendo abbandonare la notifica formale che rimane obbligatoria per taluni provvedimenti.

Viene rafforzato il compito dell’addetto al servizio postale che all’atto della notificazione, se non trova il cittadino in casa, può svolgere opportune indagini per accertare l’indirizzo dell’abitazione (ad esempio potrà rivolgersi ai vicini).

Infine, viene restituita importanza all’art. 3, del D. Lgs. 39/del 1993, al fine di semplificare e favorire “… l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle nuove tecnologie”, si consente alle amministrazioni di inserire questa dicitura nelle copie analogiche di originali digitali: "La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa";

In pratica, l’importante è perseguire il risultato!

Il successivo comma 6 prevede la possibilità di "… eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari." Sarebbe un secondo domicilio digitale che il cittadino può indicare per determinati casi, pratiche, affari.

Il medesimo comma aggiunge l’art. 64 ter al CAD per disciplinare il sistema di gestione delle deleghe (SGD). Viene consentito al cittadino di poter delegare un altro soggetto titolare di identità digitale. Questa previsione è molto importante, ad esempio, per le persone anziane che potrebbero avere scarsa dimestichezza con le nuove tecnologie. Sarà l’AGID, con specifiche linee guida, a disciplinare il SGD.

L’art. 39 disciplina la semplificazione dei dati pubblici.

 

Viene prevista l’esenzione del bollo, nei casi in cui è prevista l’applicazione, per tutto il 2021 per i certificati rilasciati attraverso l’ANPR – Anagrafe Nazionale Popolazione Residente.

Vengono unificate alcune banche dati e istituiti ulteriori importanti indici. Segnaliamo quello previsto dalla lettera f-septies) dell’art. 39: l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

Peccato che non si sia colta l’occasione per creare la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per il controllo delle imprese già prevista dal art. 81 comma 4 (d. Lgs. 50/2016!) del codice degli appalti.

L’Art. 42 prevede che la piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, … è realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.

Le certificazioni verdi COVID-19 saranno rese disponibili all'interessato mediante l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso l'accesso tramite autenticazione al portale della piattaforma nazionale.

Titolo IV – contratti pubblici - L’art. 49 recepisce la sentenza della Corte di Giustizia Europea per quanto riguarda il subappalto. Viene previsto il limite del 50% fino al 31/10/2021. Dopo quella data saranno le stazioni appaltanti a valutare caso per caso come disciplinare il subappalto.

 

Art. 54 - Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC

Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavoriil responsabile o l'unita' organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Prima avevamo solo il RUP o il Responsabile dei Lavori, ora viene previsto l’intervento anche dell’unità organizzativa che può attuare il potere sostitutivo.

Al comma 3 del presente articolo viene prevista l’eliminazione della clausola “stand still” per tutti i contratti stipulati grazie ai finanziamenti del PNRR. Il contratto diviene quindi efficace dopo la sua stipulazione.

Al comma 4 viene previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti.

Vengono riviste anche le penali, in deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L’art. 51 del decreto legge n. 77/2021 in esame proroga sino al 30 giugno 2023 la possibilità di adottare le indicate procedure in deroga agli articoli 36, comma 2, per i contratti sotto soglia, e 157, comma 2, inerente agli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il medesimo articolo modifica anche i presupposti delle indicate procedure di affidamento intervenendo sulle lettere a) e b) dell’art. 1, comma 2 del d.l. n. 76/2020 e in particolare prevedendo:

a) l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del code dei contratti pubblici. Inoltre, il medesimo art. 51 del D.L. n. 77/2021 proroga sino al 30 giugno 2023 i termini della disciplina transitoria del D.L. 76/2020 inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2021.

Infine Il comma 3 dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021, pone una norma di carattere intertemporale indicando che le modifiche apportate alle diposizioni del D.L. n. 76/2020 sull’affidamento delle procedure sottosoglia si applicano alle procedure avviate dopo data dell’1 giugno 2021 di entrata in vigore del decreto n. 77/2021.

Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del decreto n. 77/2021 ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi la disciplina del d.l. n. 76/2020 nella formulazione antecedente alla modifica. In sostanza, attualmente e sino al 30 giugno 2023, secondo l’interpretazione più plausibile la stazione appaltante può procedere all’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria utilizzando, a sua scelta, la disciplina “ordinaria” prevista dall’art. 36 del codice dei contratti (che non risulta formalmente derogato o sospeso, neanche temporaneamente, né dal D.L. n. 76/2020, né dal D.L. n. 77/2021) oppure la disciplina temporanea “semplificata” introdotta dal D.L. n. 76/2020, così come modificata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021.

Quindi, dal 01/06/2021 fino al 30/06/2023 vengono quindi modificate le soglie degli appalti (art. 51). Questa la tabella riassuntiva:

Servizi e Forniture

Lavori

Fino a 139.000,00

Affidamento Diretto

Fino a 150.000,00

Affidamento Diretto

Da 139.000,00 fino a 750.000,00

Negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori economici

Da 150.000,00 al 1.000.000,00

Negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori economici

 

Da 1.000.000,00 al 5.350.000,00

Negoziata senza bando con invito ad almeno 10 operatori economici

 

L’art. 52 interviene sulla riduzione delle stazioni appaltanti. Per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, …i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province.

Al successivo art. 53 comma 5 viene prevista una semplificazione che speriamo possa realizzarsi in breve tempo:"L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicita' dell'invio delle informazioni, in conformita' alle Linee guida AgID in materia di interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti.

Attendiamo con ansia le linee guida AGID. Speriamo davvero che non rimanga il solito annuncio sull’interoperabilità e sul “once-only” ma che si realizzi concretamente.

L’ART. 55 riguarda le Misure di semplificazione in materia di istruzione ricompresi nel PNRR.

Sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:

1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori;

2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonche' nelle attivita'legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attivita' di monitoraggio, si applica l'articolo 12 (poteri sostitutivi);

4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, in deroga, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR.

5) l'autorizzazionerelativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, e' resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendentee' reso entro trenta giorni;

b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR:

1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;

2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del D.I. 129/2018;

3) …i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, …utilizzano apposita piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale e' possibile accedere anche SPID;

Speriamo sia l’occasione per realizzare un’unica piattaforma per le rendicontazioni e i monitoraggi.

4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

 

Titolo VI - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241

Come già visto nel precedente art. 54 viene previsto che "L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia."

Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.".

L’art. 62 modifica il “silenzio assenso”. L'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo.

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione e' sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".

Infine, l’art. 63 riduce i tempi per intervenire in autotutela. Si passa da 18 a 12 mesi.

Si poteva fare di più. Si nota il richiamo continuo ad una legislazione/regolamentazione di “secondo livello”, alla cosiddetta soft-law. Infatti, più volte - forse troppe - si legge il rimando a linee guida di AGID e/o di altre autorità. Questa modalità, che oramai è diventata una vera e propria prassi, porterà sicuramente ad una dilatazione dei tempi di realizzazione concreta di una vera semplificazione.

La sintesi delle novità sopra riportata è, naturalmente, relativa al disposto di cui al Decreto Legge n.77/2021, un atto normativo con valore di legge utilizzato dal governo in casi straordinari di necessità e urgenza (art. 77 della costituzione).

All’uopo è utile ricordare che i decreti legge hanno effetto immediato e devono poi essere convertiti in legge dal parlamento entro 60 giorni. Se ciò non avviene, i decreti tuttavia perdono efficacia sin dall’inizio.

Ora considerando che da parte di Camera e Senato, in sede di approvazione delle leggi di conversione, di norma, vengono apportate integrazioni e modifiche rispetto al testo originale, ci riserviamo ad ogni modo di proporre un contributo definitivo successivamente alla pubblicazione in G.U. della legge di conversione del D.l. n.77/2021.

Lì, 10/06/2021

Salvatore Gallo – Responsabile Uff. Contabilità ANQUAP

Marco Santini – Vice Presidente ANQUAP Area Nord

D’intesa con il Presidente Giorgio Germani


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il contributo ANQUAP


 
Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 10/06/2021
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 10/06/2021 16:37:21
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