Il Consiglio dei Ministri ha introdotto nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Con il Decreto - Legge del 26/11/2021 n. 172, dunque, vengono previste una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” avendo ritenuto, per la straordinaria necessità ed urgenza, di:

emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell’epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l’epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale;

estendere l’obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti che prestano la propria attività lavorativa a stretto contatto con persone non ancora vaccinate;

adeguare le previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19;

integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica.

Questi i quattro ambiti dove si concretizzano le nuove disposizioni:

·         obbligo vaccinale e terza dose;

·         estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie; 

·         istituzione del Green Pass rafforzato;

·         rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

Entriamo nello specifico.

A decorrere dal 15 Dicembre 2021 si estende l’obbligo vaccinale alla terza dose (o il richiamo nel caso in cui queste persone abbiano fatto il vaccino Johnson) e lo si applica ad ulteriori categorie:

personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

Di conseguenza dal 15 dicembre 2021 l’obbligo vaccinale (così come integrato con la terza dose), si applica anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

La vaccinazione costituirà requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Cosa accadrà nelle scuole?

I Dirigenti Scolastici assicurano e verificano l’adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie.

Nei casi in cui non risulterà l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione il Dirigente Scolastico inviterà l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito.

Nel caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente inviterà l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra (richiesta o effettuazione vaccinazione) il Dirigente Scolastico accerterà l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne darà immediata comunicazione scritta all'interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determinerà l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al Dirigente Scolastico dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 Dicembre 2021.

La sostituzione del personale docente sospeso avverrà mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolveranno di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto   all'obbligo   vaccinale, riacquisteranno il diritto  di  svolgere  l'attività  lavorativa.

Continuiamo con le disposizioni a carattere generale.

Si interviene sulla durata delle certificazioni verdi, anche dopo aver acquisito parere dal comitato tecnico scientifico, riducendo la validità dagli attuali 12 a 9 mesi (considerata idonea sulla base della tenuta del vaccino).

Si amplia l’obbligo anche ad ulteriori settori: alberghi, spogliatoi di tutte le attività sportive, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale.

Si introduce a decorrere dal 6 Dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 il Green Pass rafforzato, a cui si potrà accedere solo in presenza di una vaccinazione o di una guarigione. 

A cosa servirà?

Per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla e in zona arancione (spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche).

Quindi da una parte Green pass “rafforzato” (o super) rilasciato alle persone vaccinate o guarite, dall’altra Green pass “base” rilasciato a chi si sottopone a tampone molecolare o antigenico.

Il primo con validità di 9 mesi a partire dall’ultima somministrazione di vaccino o dal certificato di avvenuta guarigione, il secondo con validità 72 ore se rilasciato con tampone molecolare negativo, o 48 ore se rilasciato con tampone antigenico negativo.

Portiamo degli esempi: se il 15 Dicembre voglio andare al ristorante dovrò possedere il green pass rafforzato, se devo soggiornare in albergo sarà sufficiente il green pass base, così come per andare in palestra.

In ultimo (quarto ambito) saranno previsti rafforzamenti sui controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 anche attraverso l’adozione di un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto del possesso delle certificazioni.

Sarà potenziata, inoltre, la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.

Il Decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26/11/2021 e sarà presentato successivamente alle Camere per la conversione in legge.

 

Lì, 27/11/2021

D’INTESA con il Presidente, il Vice Presidente

Alessandra Ferrari 


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Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 27/11/2021
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 27/11/2021 09:40:48
Permalink: Obbligo vaccinale e certificazioni verdi, emanate le nuove regole: estensione dell'obbligo e Green pass "rafforzato" Tag: Obbligo vaccinale e certificazioni verdi, emanate le nuove regole: estensione dell'obbligo e Green pass "rafforzato"
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