NUOVI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE. Contributo Professionale

Era pre-annunciata da più parti ed è arrivata la C.M. del MI n. 3430 del 31.01.2022 che detta istruzioni per le cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 01.09.2022.

Come si ricorderà il Mi era già intervenuta nella questione con D.M. 294 e C.M. 30142 del 01.10.2021 in cui veniva stabilito come termine per la presentazione delle istanze di collocamento a riposo la data del 31.10.2021.

Perché dunque il Mi è intervenuto di nuovo? Il motivo è da ricollegare alla Legge di bilancio 2022 ed in particolare ai commi 87 e 94 (art. 1) della Legge 30.12.2021 n. 234.

La Legge di Bilancio è intervenuta sui requisiti di accesso al trattamento pensionistico modificando in parte quelli esistenti. Vediamo quindi in sintesi le differenze apportate.

È stata definitivamente abolita “quota 100” ovverossia la possibilità di accedere al trattamento pensionistico potendo far valere un’età anagrafica di almeno 62 anni ed una anzianità contributiva comunque utile di almeno anni 38. Giova ricordare che chi matura questi requisiti entro il 31.12.2021 può farli valere anche successivamente. Al suo posto arriva “quota 102” ovverossia la possibilità di accedere al trattamento pensionistico potendo far valere un’età anagrafica di almeno 64 anni ed una anzianità contributiva comunque utile di almeno anni 38. Anche per quota 102 vale il discorso che chi matura questi requisiti entro il 31.12.2022 può farli valere anche successivamente. Quota 102 “vale” solo per il 2022 in attesa di una riforma più ampia del sistema previdenziale.

Altra novità riguarda la cosiddetta “opzione donna” ovverossia la possibilità per le sole donne di accedere al trattamento pensionistico con requisiti “minori” rispetto ai normali purché optino per il calcolo della pensione con il sistema interamente contributivo. La differenza introdotta dalla Legge di Bilancio riguarda la data di maturazione dei requisiti che prima era il 31.12.2020 ed ora è posticipata al 31.12.2021.

I requisiti sono i seguenti: età anagrafica di anni 58 ed anzianità contributiva comunque utile di anni 35.

Ricordiamo che questa opzione risulta alquanto penalizzante sull’ammontare dell’importo pensionistico; penalizzazione che viene percentualmente individuata intorno al 30%.

Sulla base di queste novità il MI aprirà di nuovo la funzionalità di istanze on-line per poter dar modo a chi interessato di produrre domanda di cessazione dal servizio. I termini indicati nella C.M. 3430 sono: dal 02 al 28 febbraio 2022.

Rimane la facoltà di richiedere, con un’unica istanza, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale accesso al trattamento pensionistico. L’interessato deve indicare nella domanda se intende o meno confermare le dimissioni anche in caso di non accoglimento della domanda di part-time (superamento del limite di percentuale stabilita o per situazione di esubero nel profilo/classe di concorso a livello provinciale).

Il futuro pensionando dovrà poi celermente produrre domanda all’INPS di accesso al trattamento pensionistico (vedere VADEMECUM sulle cessazioni dal servizio 2022).

Infine la Legge di Bilancio ha introdotto novità anche per quanto riguarda la cosiddetta “Ape sociale” ampliando la platea delle professioni c.d. gravose. Per la scuola ne entrano a far parte le insegnanti di scuola primaria (prima erano le sole insegnanti di scuola dell’infanzia).

Requisiti: età anagrafica di almeno anni 63 ed anzianità contributiva di almeno anni 36.

Il periodo di sperimentazione di ape sociale è stato prorogato al 31.12.2022.

Il dipendente interessato dovrà preliminarmente fare una richiesta all’INPS che valuterà i requisiti e successivamente all’OK dell’INPS il dipendente produrrà domanda scritta di cessazione dal servizio che in ogni caso decorrerà dal 01.09.2022. La domanda va presentata entro il 31.03.2022.

Nella C.M. 3430 viene infine precisato che chi ha prodotto ed ha avuto riscontro positivo per opzione donna e che può usufruire anche dell’Ape sociale, successivamente a detto riconoscimento da parte dell’INPS, può comunicare alla struttura territoriale competente dell’istituto previdenziale la rinuncia alla domanda di pensionamento con opzione donna. Questo per la maggiore convenienza in termini di importo del “trattamento pensionistico” di Ape sociale e del futuro vero e proprio trattamento pensionistico.

Lì, 01/02/2022

RESPONSABILE UFFICIO ANQUAP PREVIDENZA

Stefano Giorgini

 

 

 


» Documenti allegati:
   Documento allegato ... QUI il contributo ANQUAP


 
Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 01/02/2022
Sottocategoria: Previdenza Ultima modifica: 01/02/2022
Permalink: NUOVI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE. Contributo Professionale Tag: NUOVI REQUISITI DI ACCESSO ALLA PENSIONE. Contributo Professionale
Autore: Pagina letta 2600 volte



  Feed RSS Stampa la pagina ...