Il 16 giugno 2022 i sindacati rappresentativi hanno sottoscritto L’accordo per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il personale docente e ATA che ha prorogato per il solo a.s. 2022/23 le disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 

Il Ministero dell’Istruzione con la nota operativa n. 23439 del 17 giugno 2022, finalizzata all'avvio delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie a.s. 2022/2023, ha stabilito termini per la presentazione delle domande:

  • docenti: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022 su istanze on line
  • personale educativo e IRC: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022 in modalità cartacea
  • personale ATA: dal 27 giugno all'11 luglio 2022 in modalità cartacea.

Sono destinatari delle predette operazioni tutti gli interessati con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal CCNI 2019/2022 prorogato in ultrattività, compresi docenti neo assunti 2020/21 e 2021/22, i DSGA neo-assunti, il personale ATA Internalizzato ex LSU a tempo pieno ex co.co.co.

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA, a differenza del personale docente, dovranno essere presentate, come negli anni scolastici precedenti, avvalendosi del modello di domanda che sarà reso disponibile nella sezione Mobilità del sito del MI e dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità “annuale” anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018. A decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, inoltre, è ammesso a partecipare alle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria anche il personale ATA a tempo pieno reclutato in esito alle procedure selettive di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché in esito alle procedure di cui all’articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, per effetto delle modifiche ed integrazioni introdotte dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio 2022/2025, sottoscritto in via definitiva in data 18 maggio 2022, avrebbe potuto partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d’ufficio. Detto personale, ai fini delle utilizzazioni, è graduato sulla base del punteggio conseguito in base alla tabella A dell’allegato E del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 18 maggio 2022

L’Amministrazione precisa, infine, che tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria ai sensi dell’articolo 19 del CCNI dovranno svolgersi entro fine luglio p.v. al fine di consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico.

Così come sancito dall’art. 17 del CCNI dell’8 luglio 2020 l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

ü  ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

ü  ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

ü  per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;

ü  ricongiungimento al genitore. 2. In caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica. Per la precedenza di cui punto IV dell’art.18 il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.

 Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli, deve indicare nella domanda il comune di ricongiungimento. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, deve essere necessariamente indicato nelle preferenze. Qualora preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, deve necessariamente, a sua volta, precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti.

 L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti.

 La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. In tali casi, l’ufficio si limiterà, di conseguenza, a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento.

Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 4 dell’O.M. n. 203 dell’8.03.2019 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

 Le assegnazioni provvisorie possono essere effettuate solo su posti la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e, a richiesta, anche su posti part-time costituiti su più scuole. Per il personale part time l’assegnazione provvisoria, su specifica richiesta del personale interessato, può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio anche accorpando spezzoni diversi compatibili costituiti su più scuole. Coerentemente con i principi generali che regolano la costituzione dei posti orario esterni anche alla costituzione di posto A.T.A. su due scuole deve essere subordinata alla facile raggiungibilità delle sedi ed alla funzionale organizzazione della prestazione lavorativa del personale interessato in entrambe le istituzioni scolastiche.

Lì, 22.06.22

Sabato Simonetti

Vice-presidente Vicario ANQUAP


» Documenti allegati:
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   Documento allegato ... QUI il CCNI 8 luglio 2020
   Documento allegato ... QUI il contributo professionale


 
Categoria: Contributi professionali Data di creazione: 22/06/2022
Sottocategoria: Personale Ultima modifica: 22/06/2022 11:03:08
Permalink: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A., a.s. 2022/23. CONTRIBUTO PROFESSIONALE Tag: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A., a.s. 2022/23. CONTRIBUTO PROFESSIONALE
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