CONTRIBUTO PROFESSIONALE

In data 8 settembre 2022, decisamente in anticipo rispetto agli anni precedenti sono stati pubblicati il decreto ministeriale n. 238 e la nota prot. n. 31924 riportanti le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico e dirigenti scolastici dal 1° settembre 2023.

La nota non presenta particolari novità eccetto per gli adempimenti previdenziali. Esaminiamola punto per punto e facciamo un po’ di chiarezza in merito a scadenze e modalità di presentazione delle istanze.

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CESSAZIONE E REVOCA

Le istanze di cessazione dal servizio e, nel caso di ripensamento, la relativa revoca, dovranno essere prodotte entro il 21 ottobre 2022 dal personale della scuola (Docenti e ATA) ed entro il 28 febbraio 2023 dai Dirigenti scolastici.

Le istanze di pensione anticipata devono essere presentate attraverso la procedura web POLIS “ISTANZE ON LINE” disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

I dipendenti collocati in pensione d’ufficio o per vecchiaia (limiti di età) NON devono, invece, presentare l’istanza attraverso la procedura web POLIS “ISTANZE ON LINE”.

TUTTI i dipendenti DEVONO presentare istanza in modalità digitale all’INPS per la richiesta della prestazione pensionistica. Non esiste una scadenza, si consiglia, però, di presentare l’istanza con congruo anticipo rispetto al 31 agosto 2023 per permettere all’ente previdenziale la liquidazione al 1° settembre 2023.

All’INPS l’istanza deve essere prodotta:

-        on-line, direttamente dal sito INPS (si accede solamente con lo SPID, Carta Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi);

-        tramite Contact Center contattabile al numero 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da rete mobile (servizio a pagamento);

-        attraverso assistenza gratuita di un patronato.

REQUISITI DI ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PERSONALE DOCENTE /ATA E DIRIGENTI SCOLASTICI

PENSIONE ANTICIPATA – Codice di cessazione SIDI CS10

Requisiti c.d. “Monti-Fornero”:

Tempi di liquidazione prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) - 1° rata entro 27 mesi dalla cessazione

 

 

Requisiti al 31 dicembre 2023

Requisito contributivo donne

Requisito contributivo uomini

41 anni e 10 mesi

42 anni e 10 mesi

 

Opzione donna (integralmente contributivo):

Tempi di liquidazione prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) - 1° rata entro 27 mesi dalla cessazione

 

 

Requisiti al 31 dicembre 2021

Requisiti contributivi

Requisiti anagrafici

Anzianità di 35 anni

58 anni

 

Lavoratori precoci:

Tempi di liquidazione della prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) – 1° rata entro 27 mesi dal raggiungimento dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi) o entro 15 mesi dal raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (67 anni)

 

 

 

Requisiti al 31 dicembre 2023

previa avvenuta certificazione INPS

Requisito contributivo

41 anni

di cui almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età

 

Quota  “100” e “102” (diritto cristallizzato):

Tempi di liquidazione della prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) – 1° rata entro 27 mesi dal raggiungimento dai requisiti contributivi teorici per il diritto a pensione anticipata (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi) o entro 15 mesi dal raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (67 anni)

 

 

 

Requisito contributivo

Requisito anagrafico

Quota “100” requisiti al

 31 dicembre 2021

minimo 38 anni

62 anni

Quota “102” requisiti al

 31 dicembre 2022

minimo 38 anni

64 anni

 

PENSIONE DI VECCHIAIA (limiti di età) – Codice cessazione SIDI CS01

Tempi di liquidazione prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) – 1° rata entro 15 mesi dalla cessazione

Requisiti al 31 agosto 2023 d’ufficio

Requisiti dal 1° settembre 2023 al 31 dicembre 2023 a domanda

Requisito contributivo

Età anagrafica

20 anni

67 anni

 

Pensione di vecchiaia ATTIVITA’ GRAVOSE:

Tempi di liquidazione prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) – 1° rata entro 15 mesi dalla cessazione

 

 

Pensione di VECCHIAIA (senza cumulo)

Requisito contributivo

Requisito anagrafico

Minimo 30 anni

al 31 agosto 2023

66 anni e 7 mesi

entro il 31 agosto 2023 (d’ufficio)  entro il 31 dicembre 2023 (a domanda)

 

Limiti ordinamentali (cessazione d’ufficio):

Tempi di liquidazione prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) – 1° rata entro 15 mesi dalla cessazione

 

 

Requisiti al 31 agosto 2023

almeno 65 anni di età

Requisito contributivo donne

Requisito contributivo uomini

41 anni e 10 mesi

42 anni e 10 mesi

 

AL PERSONALE che sarà COLLOCATO IN QUIESCENZA PER VECCHIAIA O D’UFFICIO il Dirigente scolastico, datore di lavoro, dovrà notificare formale provvedimento di collocamento a riposo entro il 28 febbraio 2023.

ALTRE MODALITA’ DI CESSAZIONE

Pensione di vecchiaia con sola contribuzione dal 1996:

Tempi di liquidazione prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) – 1° rata entro 15 mesi dalla cessazione

 

 

Requisiti al 31 dicembre 2023

 

Età anagrafica

Requisito contributivo

Importo pensione

67 anni

20 anni

Non inferiore a 1,5 volte l’importo di assegno sociale

71 anni

5 anni

 

 

Pensione anticipata con sola contribuzione dal 1996:

Tempi di liquidazione prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) - 1° rata entro 27 mesi dalla cessazione

 

 

Requisiti al 31 dicembre 2023

 

Età anagrafica

Requisito contributivo

Importo pensione

64 anni

20 anni

Non inferiore a 2,8 volte l’importo di assegno sociale

 

APE SOCIALE (anticipo pensionistico):

Tempi di liquidazione della prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) – 1° rata entro 15 mesi dal raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (67 anni)

 

Requisiti al 31 dicembre 2022

Previa avvenuta certificazione INPS

Requisito contributivo

Requisito anagrafico

minimo 30 o 36 anni in base alle casistiche

63 anni

 

PENSIONE IN REGIME DI CUMULO

Tempi di liquidazione della prestazione di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) – 1° rata entro 15 mesi dal raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (67 anni)

 

E’ possibile cumulare (sommare senza oneri) la contribuzione versata in diverse casse pensionistiche per conseguire la pensione alle seguenti condizioni:

 

• di vecchiaia all’età di 67 anni e con almeno 20 anni di anzianità contributiva;

• anticipata con almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

 

L’importo della pensione sarà costituito dalla somma delle varie quote calcolate dalle singole gestioni pensionistiche.

 

È possibile produrre istanza di cessazione dal servizio:

-        senza aver maturato i requisiti pensionistici;

-        nel caso di trattenimento in servizio negli anni precedenti.

 

PER TUTTE LE MODALITA’ DI PENSIONAMENTO NON E’ PREVISTO ARROTONDAMENTO DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA

 

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Il trattenimento in servizio è previsto SOLO fino al limite massimo di 71 anni di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia o per la partecipazione a progetti didattici internazionali.

IN PENSIONE CON IL “PART TIME”

Il personale con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, maturati al 31 dicembre 2023 e con età anagrafica inferiore ad anni 65 al 31 agosto 2023, ha la facoltà di richiedere, con un’unica istanza, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale accesso al trattamento pensionistico. Gli interessati devono indicare nella domanda l’opzione relativa alla conferma o meno delle dimissioni anche in caso di non accoglimento dell’istanza di part-time (superamento del limite di percentuale stabilita o per situazione di esubero nel profilo/classe di concorso a livello provinciale).

 

NOVERO DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE SCADENZE

Le istituzioni scolastiche dovranno procedere alla lavorazione delle posizioni assicurative ai fini pensionistici in passweb entro il 12 gennaio 2023.

Entro la stessa data le II.SS., che non siano ancora in grado di utilizzare lo strumento di dialogo passweb, dovranno aggiornare i dati dello stato matricolare ed inviare i flussi da SIDI, anche per i periodi di pre ruolo precedenti il 1988 con contribuzione in Conto Entrata Tesoro. È opportuno precisare che tali informazioni NON alimentano il conto assicurativo, ragion per cui gli operatori Inps dovranno caricare manualmente le informazioni inviate dal SIDI.

L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell’INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, entro il termine ultimo del 18 aprile 2023.

 

Solo dopo l’accertamento e la certificazione del diritto al trattamento pensionistico le scuole e/o gli uffici scolastici territoriali potranno inserire il codice di cessazione al SIDI in base all’organizzazione adottata dagli Uffici scolastici regionali.

 

 

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI – Prestazioni di fine servizio/rapporto (TFS/TFR)

 

Secondo quanto indicato nella nota “de qua”, dal 1° settembre 2023, la comunicazione dei dati giuridici ed economici ai fini previdenziali (TFS/TFR) sarà esclusivamente telematica, con l’utilizzo dello strumento di dialogo “Nuova Passweb”.

Per quanto riguarda il termine di scadenza della “Comunicazione cessazione TFS” e dell’inserimento ultimo miglio TFR (contratti a tempo indeterminato) da parte delle istituzioni scolastiche, l’indicazione di 15 giorni non è più perentoria, a seguito della intervenuta modifica dei tempi di liquidazione delle prestazioni, introdotta con la legge di stabilità del 2014, Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 secondo quanto sopra già evidenziato.

 

Appare utile ricordare che l’elaborazione ed invio dei TFR1 e TFR2 del personale con contratto a tempo determinato, gestito in Cooperazione Applicativa, continuerà a NON essere in carico alle istituzioni scolastiche ma al MEF NOIPA.

  

CONSIDERAZIONI A MARGINE

 

Il Ministero e l’Inps, ancora per quest’anno, in maniera residuale, consentono alle istituzioni scolastiche l’aggiornamento e l’invio dei flussi da SIDI per la comunicazione dei dati giuridici ed economici ai fini pensionistici, ove le stesse, per un qualche motivo, non avessero ancora acquisito formazione necessaria per operare in Nuova Passweb.

Singolare, tuttavia, rilevare come invece l’anno scorso, con nota prot. n. 30142 del 1° ottobre 2021, fosse già sancito l’obbligo di lavorare in passweb le posizioni ai fini previdenziali (TFS) dal 1° settembre 2022.

Come del resto ribadito anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 gennaio 2021 n. 1975.

Ulteriore e ancora maggiore singolarità: se le istituzioni scolastiche sono obbligate a trasmettere le informazioni giuridiche ed economiche ai fini previdenziali (TFS/TFR) attraverso lo strumento passweb, questo fatto come si concilia con la possibilità concessa dal Ministero invece di poter aggiornare i dati dello stato matricolare ed inviare i flussi da SIDI per le istituzioni scolastiche che non siano ancora in grado di utilizzare tale strumento???

MA TANT’E’!

 

Ed ancora, notevole il passaggio finale, con il quale, letteralmente, “si sensibilizza gli uffici scolastici alla compilazione dell’Uniemens mediante la corretta valorizzazione dei campi relativi al TFR”, peccato che gli Uffici scolastici non hanno mai compilato ed inviato denunce contributive o flussi Uniemens per la liquidazione degli emolumenti stipendiali in quanto tale competenza afferiva, fino al 2012, unicamente alle istituzioni scolastiche a tanto procedenti per il personale, docente e ATA, supplente breve e saltuario in servizio presso le stesse.

Dal 2013, inoltre, tale competenza è, ESCLUSIVAMENTE, afferente alle RTS competenti e al MEF NOIPA.

….. Un po’ di confusione?! …Mah!

 

Tutto quanto appena sopra rilevato, non tanto con l’obiettivo di fare “le pulci” alla circolare, ma soprattutto per evidenziare ancora una volta che per le istituzioni scolastiche, aldilà delle intrinseche difficoltà di apprendimento ed operative legate all’introduzione dell’utilizzo di passweb per pensioni e previdenza, si aggiunge, inopinatamente, una “nebulosità” delle indicazioni ministeriali che concorre senz’altro ad aumentare possibilità di errori ed insofferenza all’innovazione.

 

 

Lì, 12.09.2022

IL RESPONSABILE UFFICIO AFFARI PREVIDENZALI

Stefania Pierangeli


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 12/09/2022
Sottocategoria: Previdenza Ultima modifica: 12/09/2022 09:31:22
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