All’INPS

Direzione Centrale Pensioni

dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

 

Direzione Centrale Entrate

dc.entrate@postacert.inps.gov.it

 

e p.c. Al Capo di Gabinetto del MIM

 uffgabinetto@postacert.istruzione.it

 

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo

di istruzione e formazione del MIM

 dpit@postacert.istruzione.it

 

Al Capo Dipartimento per le risorse umane,

finanziarie e strumentali del MIM

 dppr@postacert.istruzione.it

 

Alla Direzione Generale per il Personale scolastico del MIM

Dott. Filippo Serra

PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

 

Oggetto: procedure telematiche INPS … oltre il lavoro… il danno e la beffa!!!!

 

A seguito di numerose e pressanti segnalazioni di nostri associati, in merito a comunicazioni inviate via PEC alle istituzioni scolastiche di loro servizio da parte dall’INPS aventi ad oggetto: “Richiesta di interessi di rivalsa ai sensi della Legge 140/1997 e dell’art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche”, appare opportuno e necessario a questa associazione sindacale intervenire sulla questione per provare a fare, innanzitutto, chiarezza e chiedere, di conseguenza, all’INPS stesso di fornire adeguate delucidazioni in merito che, allo stato dei fatti, riteniamo ineludibili.

Sull’argomento è, in primis, necessario per chiarezza riportare il testo delle norme alle quali l’INPS fa riferimento nelle missive sopra citate:

  • art. 3 c. 2, legge 28 maggio 1997, n. 140 -Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione: “Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.”
  • art. 3 c. 3, legge 28 maggio 1997, n. 140 -Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione: “Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e, comunque, non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.
  • art. 24 del D.P.R. 23 dicembre 1973, n.1032 - Riscatto dei servizi: “omissis…. La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente; l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione”.

L’INPS dichiara nelle missive di cui sopra di aver erogato nei periodi 12/2022 e 01/2023 interessi per ritardato pagamento delle prestazioni nonché per ritardata emissione di atti di riconoscimento del diritto a riscatto, in conseguenza della tardiva trasmissione da parte delle istituzioni scolastiche della documentazione di rito relativa a dipendenti pensionati.

La richiesta “de qua” ci sorprende non poco e ci lascia molto perplessi per le motivazioni di seguito enunciate.

Considerato che la vigente normativa, le circolari ed i messaggi INPS in materia prevedono che l’Istituto di previdenza debba procedere alla corresponsione delle prestazioni di fine servizio/rapporto:

  • entro 105 giorni dalla cessazione per decesso o a seguito di attestazione di invalidità/inabilità dalla Commissione medica di verifica;
  • entro 12 mesi + 3 (15 mesi) per le cessazioni per limiti di età e ordinamentali;
  • entro 24 mesi + 3 (27 mesi) per i pensionamenti anticipati a domanda;
  • dopo un anno del raggiungimento dell’età pensionabile per vecchiaia in riferimento alle istanze di cessazione QUOTA 100/102/103,

risulta di palmare evidenza, dunque, che quanto previsto e regolato dal sopra ricordato art. 3 della legge n. 140/97 sia stato senz’altro superato dalle sopravvenute indicazioni normative inerenti le tempistiche di corresponsione delle prestazioni agli aventi diritto (…tempus regit actum…)!

È, a questo punto, necessario evidenziare un’ulteriore situazione che fortemente contribuisce ad alimentare aggiuntive, maggiori perplessità ed incertezze; quella cioè relativa alla procedura che le istituzioni scolastiche hanno dovuto utilizzare per comunicare all’INPS le informazioni di carattere giuridico ed economico utili ai fini della corretta corresponsione al personale delle prestazioni dovute.

Con il messaggio Hermes n. 3400 del 20 settembre 2019 l’INPS  comunicava il passaggio alla modalità telematica e la sostituzione dei modelli cartacei PL1 e 350/P necessari per la liquidazione delle prestazioni, tuttavia, senza far riferimento alcuno a scadenze e/o tempistiche ed inoltre, inspiegabilmente, la procedura “Nuova Passweb” NON PERMETTEVA l’inserimento dell’ultimo miglio TFS e l’invio della Comunicazione cessazione TFS nel caso di cessazione per decesso senza diritto, degli aventi causa, alla pensione indiretta di reversibilità. Nel caso “de quo” le istituzioni scolastiche dovevano perciò attendere l’ingresso in “Nuova Passweb” del flusso MEF relativo alla cessazione, circa 150 giorni, per poter poi inserire i dati.

…. E pensare che solo con la circolare n. 125 del 4 novembre 2022 l’Inps ha ufficializzato la possibilità di inserire gli anticipi DMA, in tempo utile, nel caso di decesso o di altre cessazioni senza diritto a pensione.

Appare utile altresì evidenziare che già in data 24 settembre 2019 questa associazione sindacale ebbe a segnalare all’INPS e al MIUR un’ulteriore altra anomalia, purtroppo ancora oggi non risolta, che ha dirette ripercussioni sulla tempistica dell’invio delle informazioni da parte delle istituzioni scolastiche all’INPS.

Nella lavorazione della posizione assicurativa in “Certificazione ultimo miglio per TFS”, le Istituzioni scolastiche devono obbligatoriamente dichiarare, inserendo un “flag” specifico, che la data di cessazione ed il motivo di cessazione indicati troveranno coerenza con quanto comunicato nella denuncia mensile (UniEmens ListaPosPA), paradossalmente però il flusso nel quale sono indicate tali informazioni transita in posizione assicurativa INPS dopo almeno cinque mesi dalla denuncia mensile stessa.

Alla luce di tale oggettiva considerazione una domanda sorge spontanea: com’è possibile per le istituzioni scolastiche, da un lato, assumersi l’onere di dichiarare dati giuridicamente rilevanti dei quali le stesse non posseggono alcuna precisa cognizione e, dall’altro, essere intimate a dover provvedere a rimborsare l’INPS degli interessi di rivalsa per ritardi assolutamente non ascrivibili alla loro diretta responsabilità??

Certamente l’INPS non è legittimato ad avanzare alle istituzioni scolastiche richiesta alcuna di pagamenti per interessi di rivalsa adducendo a motivazione il presunto tardivo invio della domanda di riscatto come indicato nell’art. 24 del DPR 1032/73.

La scrivente associazione sulla fattispecie in questione ha contezza certa di innumerevoli situazioni di delibere ENPAS definite dall’INPS appena a ridosso del collocamento in pensione dei dipendenti interessati, in violazione cioè della norma vigente in quanto palesemente intervenute NON entro il termine di 90 giorni previsto dalla legge.

Molti associati ci hanno, inoltre,  informato della circostanza  più volte verificatasi che, nonostante le istituzioni scolastiche avessero correttamente proceduto all’invio delle informazioni giuridiche ed economiche nel rispetto dei tempi utili, numerose strutture territoriali INPS hanno, invece, “rigettato” le pratiche “de quibus” nell’imminenza della corresponsione della prestazione dovuta al dipendente o, addirittura, dopo la scadenza del termine previsto per la stessa, quindi tardivamente e  senza procedere in nessun caso alla notifica del rigetto operato.

Per giunta l’INPS ha spesso addotto, a supporto dell’intervenuto “rigetto” delle pratiche inviate dalle istituzioni scolastiche, motivazioni irragionevoli e destituite da qualsivoglia fondatezza giuridica quali, ad esempio, aver omesso di allegare determinate documentazioni che, invece, risultano assolutamente non doversi allegare ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di legge nonché delle note circolari e dei messaggi INPS in materia.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte le istituzioni scolastiche che hanno ricevuto la PEC, potranno  procedere a presentare, nel termine dei trenta giorni dalla data di ricezione della missiva, specifico ricorso utilizzando il servizio telematico INPS di “Rivalsa Enti TFS/TFR”, curando di inoltrare previa richiesta di abilitazione attraverso compilazione ed invio del modulo RA012, e potranno procedere, altresì, con il ricorso amministrativo “ad hoc” da presentare al Comitato di Vigilanza della Gestione INPS competente.

Sarà cura di ogni singola istituzione scolastica ricorrente esporre in maniera sintetica la specifica vicenda amministrativa di diretto interesse ed evidenziare i motivi a sostegno della propria domanda di annullamento della richiesta di interessi di rivalsa allegando, ove possibile, tutta la relativa documentazione ritenuta utile alla positiva risoluzione della controversia.

Tutto quanto sopra considerato alimenta, oggettivamente, dubbi, perplessità ed incertezze in merito al corretto ed ottimale adempimento delle innovative procedure telematiche INPS che, ancora una volta, causano un aggravio, ulteriore e ponderoso, del già pesantissimo fardello di adempimenti amministrativi posto a carico delle segreterie scolastiche.

In conclusione, dunque, l’ANQUAP ritiene suo precipuo dovere farsi carico di richiedere al MIM ed all’INPS di coordinarsi per ricercare e trovare in materia soluzioni condivise, precise e funzionali, atte a fornire alle istituzioni scolastiche istruzioni tempestive, chiare ed adeguate sulla questione ed, inoltre, di dover sollecitare con forza gli stessi soggetti istituzionali alla programmazione di idonee iniziative di formazione “ad hoc” da destinare ai DS, ai DSGA ed agli Assistenti amministrativi per consentire una gestione corretta, univoca ed ottimale delle procedure propedeutiche alla liquidazione e corresponsione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto del personale scolastico.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

 

Lì, 13.03.2023

IL RESPONSABILE UFFICIO PREVIDENZA

IL PRESIDENTE

Stefania Pierangeli

Giorgio Germani

 


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 13/03/2023
Sottocategoria: Previdenza Ultima modifica: 13/03/2023
Permalink: Procedure telematiche INPS...oltre il lavoro...il danno e la beffa!!!! L'Anquap interviene Tag: Procedure telematiche INPS...oltre il lavoro...il danno e la beffa!!!! L'Anquap interviene
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