CONTRIBUTO PROFESSIONALE

Gli artt. 62 e 63 del Decreto Legislativo 36/2023 “Nuovo Codice Appalti”, affronta l’argomento delle stazioni appaltanti, in merito alle aggregazioni e centralizzazione delle committenze (art.62) e alla qualificazione delle stazioni appaltanti (art.63).

L’articolo 62 evidenzia che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (€ 140.000 per forniture di beni e servizi) ed € 500.000 per l’affidamento di lavori.

Per effettuare le procedure di acquisizione di beni e di servizi di importo superiore ad € 140.000 e lavori superiori ad € 500.000, le stazioni appaltanti devono essere “qualificate”

La qualificazione delle stazioni appaltanti persegue fondamentalmente il raggiungimento di due obiettivi principali:

Il sistema di qualificazione è affidato all’ANAC che provvederà a redigere un elenco delle stazioni appaltanti qualificate che soddisfino i requisiti analiticamente indicati all’allegato II.4 del Decreto Legislativo 36/2023.

La qualificazione delle stazioni appaltanti si articola in base a tre fasce di importo:

Qualificazione base – 1° livello

Forniture fino a 750.000 euro

Lavori fino 1 milione di euro

Qualificazione intermedia – 2° livello

Forniture fino a 5 milioni di euro

Lavori fino soglia europea pari a 5.382.000,00 euro

Qualificazione avanzata – 3° livello

Senza limite di importo

Saranno qualificate di diritto le seguenti tipologie di stazioni appaltanti qualificate che, di conseguenza, non dovranno presentare domanda di qualificazione:

  • Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
  • Consip S.p.a.,
  • Invitalia
  • Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.,
  • Difesa servizi S.p.A.,
  • Agenzia del demanio,

Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.

Altri Enti come e le provincie le città metropolitane, i comuni capoluogo di provincia e le regioni vengono qualificati “con riserva per i livelli base fino al 30 giugno 2024.

Con comunicato del 17 Maggio 2023, l’ANAC ha fornito le prime indicazioni per l’avvio del sistema di qualificazione, stabilendo il seguente cronoprogramma:

  1. dal 01 Giugno 2023 presentazione della domanda di iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza
  2. dal 1° Luglio 2023 la decorrenza degli effetti dell’iscrizione e conseguente blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate,

In fase di prima applicazione, l’elenco sarà aggiornato con cadenza trimestrale, in modo da consentirne un costante adeguamento. L’iscrizione ha validità biennale a decorrere dal riconoscimento della qualificazione.

Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

a)     progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;

b)    capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura;

c)     esecuzione dei contratti.

Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione, le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Progettazione e affidamento lavori

a)     iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);

b)    presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;

c)     disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale.

Oltre ai requisiti obbligatori la stazione appaltante otterrà un punteggio in base al possesso dei requisiti previsti da apposita tabella allegata al codice:

Tavella A – Requisiti riferiti all’articolo 4, comma 2.

Requisito

Punteggio massimo ottenibile

Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali

20 punti

Sistema di formazione e aggiornamento del personale

20 punti

Numero di gare svolte di importo superiore a 500.000 euro svolte nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022

40 punti

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC

5 punti

Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229

5 punti

 

Progettazione e affidamento di servizi e fornitura

a)     iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);

b)    presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di servizi e forniture;

c)     disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale

Oltre ai requisiti obbligatori la stazione appaltante otterrà un punteggio in base al possesso dei requisiti previsti da apposita tabella allegata al codice:

Requisito

Punteggio massimo ottenibile

Presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali

20 punti

Sistema di formazione e aggiornamento del personale

20 punti

Numero di gare svolte di importo superiore alla soglia europea nel quinquennio precedente al 31 dicembre 2022

40 punti

Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC

10 punti

 

L’ANAC valutati i requisiti obbligatori e quelli premiali, rilascerà la qualificazione medesima.

Qualificazione per l’esecuzione

Le stazioni appaltanti qualificate, fino al 31 Dicembre 2024, risultano tali per l’esecuzione di lavori o affidamenti di servizi o forniture, anche per i livelli superiori a quelli di qualifica.

 

Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di
entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, possono eseguire i contratti se sono iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

Dopo tale data la possibilità di eseguire i contratti viene valutata, comunque, in base ai requisiti di base: presenza della struttura organizzativa, sistema di formazion del personale, contratti eseguiti nel quinquennio precedente etc.)

L’ANAC, per accertati casi di gravi violazioni, in fase di richiesta di qualificazione, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:

a)     per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un’organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l’amministrazione di provenienza;

b)    per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;

c)     la mancata comunicazione all’ANAC della perdita dei requisiti

 

Il procedimento di iscrizione e la gestione dell’elenco avverranno a cura del RASA attraverso il servizio “Qualificazione delle stazioni appaltanti” reso disponibile, a partire dal 1° giugno p.v., nella sezione dei servizi per le pubbliche amministrazioni del portale (www.anticorruzione.it).

Per venire incontro il più possibile alle Stazioni appaltanti, l’ANAC ha predisposto delle FAQ, utili alla compilazione del modulo di domanda di qualificazione, e accessibili al link https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-%20appaltanti

 

Per quanto sopra rappresentato e descritto sarà difficile, per non dire impossibile, che le Istituzioni scolastiche possano acquisire la condizione di stazioni appaltanti qualificate.

 

Lì, 23.05.2023

D’INTESA CON IL PRESIDENTE

Il RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTABILITÀ

Alfonsina Montefusco

 


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Categoria: Uffici ANQUAP Data di creazione: 23/05/2023
Sottocategoria: Contabilità Ultima modifica: 23/05/2023
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